CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omesso riconoscimento dell'unicità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., a fronte di condotta commessa nei confronti di due pubblici ufficiali, risulta manifestamente infondato, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - già correttamente richiamato dalla Corte d'appello - che riconosce, nelle ipotesi di condotte di resistenza commesse nel medesimo contesto fattuale nei confronti di più pubblici ufficiali, il concorso formale di reati (cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018,_ \ Rv. 273771, Apolloni); Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, che hanno congruamente fondato il giudizio in merito alla recidiva sui precedenti penali - dei quali uno specifico - e sulle gravi modalità del fatto, protrattosi a lungo con reiterate minacce e provocazioni, ritenuto espressione di un'accrestiuta capacità a delinquere del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso