CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 35864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Enna, in data 11.7.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 7, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., nonché di mancata dichiarazione di estinzione del reato per compiuto decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Con conclusioni scritte e memoria del 17.5.2022, il difensore di fiducia della parte civile chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, quanto alla prima doglianza, su di un motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di legittimità, dunque inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Peraltro la corte territoriale, con logico argomentare, rigettava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità innanzi indicata, non solo tenuto conto della entità della pena edittale prevista in ragione della contestata circostanza aggravante, ma anche per la gravità della condotta, che non consente una valutazione di particolare tenuità del fatto. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto il termine di prescrizione, nella sua estensione massima, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e dei periodi di sospensione del relativo decorso, pari a 362 giorni, sarebbe perento solo il 24.9.2021, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 28.1.2021. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di l