CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25/10/2021, confermava la sentenza del 31/10/2019 del Tribunale di Genova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648, secondo comma, cod. pen.) alla pena di sei mesi di reclusione ed C 150 di multa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato; La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). t Anche successivamente è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, premesso che la pena irrogata di sei medi di reclusione ed C 150,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (pari a due anni, sei mesi e 22 giorni di reclusione ed C 283,00 di multa), si deve rilevare che la Corte d'appello di Genova, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine alla pena irrogata, rappresentando che l'importo (di C 1.000,00) dell'assegno e l'utilizzazione dello stesso per l'acquisto di un bene di valore corrispondente, escludevano, in realtà, che il fatto dovesse effettivamente ritenersi di particolare tenuità, e la personalità del Parisi, che aveva già subito condanne per furto e truffa, giustificavano l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale ma ampiamente inferiore alla media edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle