CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Michele per furto in abitazione aggravato, in concorso con CASTALDO Antonio. Secondo la ricostruzione fattuale di cui alla sentenza censurata, all'esito di un'attività di intercettazione a più ampio raggio, era emersa la programmazione di un furto in abitazione da parte dei fratelli CASTALDO e del ricorrente, il quale, incaricato del trasloco dall'agenzia che stava curando la vendita dell'immobile, al cui interno è stato consumato il furto, aveva segnalato ai CASTALDO la presenza di mobili di valore ed eseguito anche un sopralluogo, curando poi l'accompagnamento sul luogo di CASTALDO Antonio (concorrente che si era materialmente introdotto nell'abitazione) e il suo prelevamento una volta conclusa l'azione predatoria. I due, infine, erano stati fermati dalla polizia giudiziaria che aveva rinvenuto sul mezzo numerosi pezzi di antiquariato, laddove il successivo sopralluogo presso l'immobile interessato dal furto ne aveva confermato la consumazione. La Corte territoriale ha esaminato le doglianze del gravame con le quali il thema decidendum era stato circoscritto all'applicazione dell'art. 114, cod. pen. e alla disapplicazione della recidiva, confermando - quanto a tale ultimo punto (il primo non essendo stato riproposto in ricorso) - la prognosi di pericolosità alla stregua dei precedenti anche specifici dell'imputato, valutata altresì la condotta connotata da particolare "scaltrezza" e disponibilità a interagire con i circuiti criminali (egli non avendo esitato a mettere a disposizione dei CASTALDO informazioni acquisite proprio in occasione dell'espletamento dell'attività lavorativa di traslocatore). 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio di mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la applicazione di una delle pene sostitutive alla detenzione, di cui al combinato disposto degli artt. 545 bis, cod. proc. pen. e 20 bis, cod. pen., introdotti in pendenza dell'appello dal d.lgs. n. 150/2022. A tal fine, la difesa rileva che l'art. 95 del citato d. Igs. 150/2022 ha dettato la disciplina transitoria per i procedimenti pendenti in primo grado o in appello, nei quali si applica, ove più favorevole all'imputato, quella di nuovo conio. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, contestando l'esistenza di prova di un inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in circuiti malavitosi, egli essendo stato coinvolto in un solo episodio, dovendo la condotta considerarsi del tutto occasionale, giudizio che il deducente ritiene corroborato anche dalla natura dei precedenti valorizzati dai giudici territoriali, due dei quali non valutabili siccome estinti, quanto agli altri due avendo, uno, natura bagatellare (una ricettazione punita con tre mesi di reclusione), l'altro non costituendo reato della stessa specie (omessa dichiarazione d'imposta). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.t Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 20 bis del cod. pen. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi"), collocandolo nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022. Il citato art. 20 bis, al primo comma elenca le pene sostitutive, la cui disciplina è già declinata nella legge 689 del 1981, che sono la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; infine, la pena pecuniaria sostitutiva, nei successivi commi prevedendo la possibilità per il giudice di applicare le stesse in base a una differenziazione direttamente collegata alla individuata dosimetria della pena. Anche l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", è stato oggetto di intervento da parte del legislatore delegato con il citato d. Igs. n. 150 del 2022 e il primo comma della norma prevede che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Quanto, poi, alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, l'art. 95 del citato d. Igs. n. 150 del 2022 prevede che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» (vale a dire al 30 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall'art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022). In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l'art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall'art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». 3. Dalla lettura delle norme che delineano il nuovo sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, emerge che, anche rispetto ad esso, è stata mantenuta la previsione della valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine alla sostituibilità della pena, cosicché può convenirsi con quanto già affermato da questa Corte di legittimità nel precisare che la sostituzione non costituisce un diritto dell'imputato, essa rientrando nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri indicati dalle norme citate (quanto alla natura discrezionale della valutazione valendo il rinvio ai principi già affermati in materia di sanzioni sostitutive ai sensi della legge n. 689 del 1981, così, ex multis, sez. 3, n. 19326 del 27/1/2015, Pritoni, Rv. 263558-01; sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716- 01). Tale discrezionalità é stata mantenuta anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma attuata con il d. Igs. n. 150 del 2022, con la conseguenza che, in assenza di apposita richiesta dell'appellante, non può ravvisarsi alcun obbligo di motivazione da parte del giudice del gravame in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione. Nella specie, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello è successiva al 30 dicembre 2022, cosicché deve ritenersi che il giudizio fosse ancora pendente in appello alla data di entrata in vigore del sistema delle pene sostitutive di nuovo conio, con conseguente applicabilità dello stesso. Tuttavia, parte ricorrente non ha allegato di avere formulato apposita richiesta in tal senso, pur avendone la possibilità. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La doglianza difensiva omette di confrontarsi con la motivazione esposta dalla Corte del gravame nella sentenza censurata, da valutarsi nel suo complesso, anche con riferimento alla valorizzazione delle modalità della condotta, ma soprattutto, alla attitudine dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'agire criminale, egli non avendo esitato a sfruttare informazioni acquisite grazie allo svolgimento di un'attività lavorativa lecita. Con un ragionamento del tutto congruo, logico e non contraddittorio, la Corte ha tratto il convincimento di una maggiore pericolosità espressa dall'imputato con la nuova condotta di reato, poiché la stessa denotava particolare "scaltrezza" e vicinanza ai circuiti criminali, avendo egli prontamente comunicato ai CASTALDO la presenza di mobili di valore all'interno dell'immobile nel quale si è consumata l'azione predatoria concertata. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere es