CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38333/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 2.5.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando: 1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 624 bis, c.p.; 2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo, ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Ed invero con il primo motivo di ricorso il ricorrente propone una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi, non si confronta realmente. 5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente involge profili di merito sull'entità della pena, dovendosi, al tempo stesso, rilevare che la corte territoriale ha correttamente individuato nella sussistenza di "plurimi, gravi e specifici" precedenti penali a carico del prevenuto l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in