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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 19100/2026

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unale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata applicata aDiego [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre aigravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) e b) cod.proc. pen. in relazione al reato di tentata estorsione continuata aggravata (art. 628 comma 3nn.1 e 3, 416-bis. 1., 99 comma 2, cod. pen.) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e con altrisoggetti allo stato non identificati, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso in ReggioCalabria da agosto 2024 al 20 febbraio 2025, avente per oggetto, in sintesi, plurime minaccevolte ad impedire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire e di avviare la nuova gestione del distributore dicarburante [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del precedente gestore [OSCURATO:PERSONA], nonché acostringere [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di 120.000,00 euro per assentire l’aperturadell’impianto.2.

Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, affidandolo ad un unico articolato motivo con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 125, 273 e 274, cod. proc. pen., 629, 628 comma 3, 392, 416 bis.1.cod. pen.2.1.

Si lamenta l’illogicità della motivazione, considerata “congetturale”, sullasussistenza della gravità indiziaria, che si assume la difesa sia stata basata sulle soledichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di cui si censura la valutazione dilegato agli esiti della vertenza che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva con la [OSCURATO:PERSONA] per larisoluzione del contratto di comodato del distributore che [OSCURATO:PERSONA] intendeva prendere ingestione e che, secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il cognatoVazzana, aveva cercato di fare desistere.

Tale aspetto - oggetto anche di memoria difensivadepositata all’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame - sarebbe stato trascurato, oerroneamente valutato dal tribunale stesso, che lo prendeva in considerazione soltanto ai finidell’invocata riqualificazione della condotta nel reato di ragion fattasi, analogamente alleprospettate anomalie e contraddittorietà contenute nella della denuncia della p.o., la qualeinizialmente si era limitata riportare le presunte minacce ricevute senza indicare i nomi degliautori, adducendo un generico timore di ritorsioni, tanto da non riconoscere in fotografia idue indagati, mentre a distanza di oltre tre mesi riconosceva con certezza in fotografia ilPostorino, “speculando” sul fatto che questi in passato era stato condannato perassociazione mafiosa (p. 4 ricorso); secondo la difesa si tratterebbe di un “ripensamento”illogico, spiegabile solo con il confitto di interessi di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dell’impianto; atale fine, si segnala il contenuto dell’intercettazione telefonica (progr. 1087 del 20/12/2024Rit. 2704/24), che rivelerebbe una “strategia” concordata tra il dirigente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e il [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest’ultimo dice “... comunque, se poi vi servono poi man manonel tempo tutte le situazioni con la Questura, me lo dite vi giro, quelli che mi hanno staccatole telecamere, tutte queste cose, se vi possono servire per la causa, me lo dite”; ciòdimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] è portatore di uno specifico interesse nel giudizio civile a dannodel [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriore circostanza idonea a minare l’attendibilità della narrazione della p.o.,deriverebbe dalla ricostruzione dei fatti, come riferita nei verbale dell’ottobre 2024 e in quellodel 30/01/2025, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che nell’agosto 2024 era stato avvicinatoda due persone, poi riconosciute negli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebberochiesto lumi circa il suo interesse all'acquisizione dell'impianto, mentre secondo il teste FabioOrlando, escusso dalla difesa in sede di indagini difensive, sarebbe stata proprio la personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], tramite Orlando, a sollecitare l'incontro con [OSCURATO:PERSONA]; sempre in tema diriscontri esterni, osserva la difesa che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], pur avendo confermato ungenerale clima di tensione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha mai menzionato il ricorrentecome autore di minacce e ha riferito di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che era stata avanzata unarichiesta di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Si censura l’omessa riqualificazione della condotta nel reato di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni: premesso che, pacificamente, [OSCURATO:PERSONA] era il precedente gestore deldistributore di carburanti e che rivendicava un credito nei confronti della società EG Italia,proprietaria dell'impianto a marchio [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame rilevava che [OSCURATO:PERSONA] nonvantava alcun diritto nei confronti della p.o. [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla vertenza con laEsso; tuttavia, osserva la difesa, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] era subentrato nell’attività giàgestita da Vezzana, ponendosi quindi in una posizione di antagonista alle aspettative diquest’ultimo di rientrare nella gestione dell’impianto; il tribunale del riesame non avrebbetenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sottoscrizione del contratto di comodatod'uso dell'impianto, aveva assunto una posizione giuridicamente qualificata rispetto alcontenzioso tra la EG e il Vezzana, divenendo soggetto portatore di un interesse diretto inquanto legittimato ad intervenire in giudizio a tutela del proprio diritto di comodatario inragione della clausola contrattuale che prevedeva la restituzione dell'impianto nel caso disoccombenza della [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, sottolinea la difesa, il ruolo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quello di terzo concorrente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,essendosi limitato a perorare le ragioni del cognato [OSCURATO:PERSONA], senza perseguire un interessepersonale ad ottenere un ingiusto profitto; né l’eventuale utilizzo di modalità minacciosetrasformerebbe il reato in estorsione.2.3.

Si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravantedel metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, oltre che dell’aggravante di cui all’art. 628comma 3 n. 3 cod. pen., in relazione all’art. 629 cod. pen.; assume la difesa che lamotivazione del tribunale del riesame sarebbe destituita di fondamento logico e giuridico,basandosi sostanzialmente sul sillogismo che [OSCURATO:PERSONA] è mafioso in quanto gravato da unprecedente per associazione a delinquere e, pertanto, la sua condotta sarebbeautomaticamente mafiosa, pur in assenza di prova che nell’unico colloquio che ha avuto conla p.o. abbia evocato una specifica cosca; la stessa p.o. nell’ultima denuncia in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha più fatto riferimento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (associando [OSCURATO:PERSONA] all’excognato [OSCURATO:PERSONA], della famiglia storicamente dominante nella zona interessataall’impianto di distribuzione di carburante); né, sotto il profilo dell’agevolazione, emergeva incapo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un intento agevolatore di una cosca di ‘ndrangheta, quantopiuttosto il fine di tutelare un interesse meramente personale.2.4.

Anche in punto esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale del riesamesarebbe errata e illogica nel ravvisare la sussistenza attuale e concreta dei pericula di cuialle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. e nell’escludere l’applicabilità di misure diverseda quella massima.

Il pericolo di reiterazione, assume la difesa, sarebbe fondato soltanto sulrisalente precedente per reato associativo a carico del ricorrente e sulla gravità del titolo delreato, oltre che sulle dichiarazioni generiche di due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], che loassocia al cognato [OSCURATO:PERSONA], della cosca [OSCURATO:PERSONA], assassinato nel 2003, e Bilardi, cheaveva condiviso con lui un periodo di carcerazione per la condanna del 2006 perassociazione mafiosa), omettendo di considerare che, secondo le stesse dichiarazioni dellap.o. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] compare sulla scena in un unico episodio a sostegno delle ragionidel cognato [OSCURATO:PERSONA] senza ostentare comportamenti violenti e aggressivi ma “limitandosi amanifestare la sua contrarietà alla posizione di chiusura assunta dalla persona offesa” (p. 11ricorso); dopo l'episodio dell'agosto 2024 non risultano altre condotte imputabili al ricorrente,neanche dalle conversazioni intercettate, e [OSCURATO:PERSONA] esclude condotte minacciose oestorsive, anche ad opera di terzi, successive al novembre 2024 e anche a seguito dell’avviodell'attività del distributore nel gennaio 2025; né emerge il coinvolgimento del ricorrente indinamiche associative reggine.

Carente sarebbe altresì la motivazione sulla sussistenza delpericolo di inquinamento probatorio, in particolar modo con riferimento alla possibilecontaminazione del dichiarato della persona offesa, in quanto la piattaforma indiziaria,fondata anche su materiale captativo per sua natura non corruttibile, deve considerarsisolidamente acquisita.Infine, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla scelta della misuraapplicata, apparendo la stessa sproporzionata a fronte della posizione marginale delricorrente, presente in un solo episodio e senza ruoli esecutivi (dopo l’incontro di agosto2024 non si interessa più né direttamente né per interposta persona alla vicenda deldistributore, neanche nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato l'attività); il Tribunale delriesame ha motivato l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, sullabase della ritenuta incapacità di autocontrollo da parte dell'indagato, con ragionamentopresuntivo, consistente nel segnalare un collegamento con soggetti appartenenti adambiente di stampo mafioso che non trova riscontro nell'attività di indagine.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, reiterativi ecomunque manifestamente infondati, affrontati e risolti dal Tribunale del riesame conmotivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta.2.

Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di doverechiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.

In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez.

F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Si è efficacemente affermato che «il controllo dilogicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025,Valente, non mass.).

Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte leargomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementiprobatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di unaricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata.2.1.

E’ d’uopo ricordare anche il principio affermato dalla costante giurisprudenza diquesta Corte, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice dimerito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva dellastessa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza lanecessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01).

Va anche ribaditoche «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questionedi fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds.Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza insussistente nel caso dispecie.3.

Tanto premesso, va detto che le prime due censure (con riferimento alla credibilitàdella p.o. e alla sussistenza della gravità indiziaria e qualificazione giuridica del fatto),ancorché formulate sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione,di fatto sono volte ad ottenere in questa sede una lettura, non consentita, alternativa dirisultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela, il quale, confrontandosidirettamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senza incorrere inillogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine,riconducendolo correttamente allo schema legale dell’estorsione tentata, con conseguenteesclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.3.1.

L’ordinanza impugnata ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dallapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], (titolare di impianto di carburanti Agip in via Missori, ilquale stava assumendo la gestione anche dell’impianto [OSCURATO:PERSONA] in via Amendola 27), che hafornito una versione dei fatti precisa e dettagliata descrivendo a più riprese gli episodi in cuisi è estrinsecata l'azione estorsiva. [OSCURATO:PERSONA], dapprima mediante spontanee dichiarazioni,nell’ottobre 2024, datando il fatto alla fine del mese di agosto, e poi in due distinte denunce esuccessive escussioni in sede di s.i.t. il 22/11/2024, il 26/11/2025 e il 30/01/2025, ha resodichiarazioni ritenute dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame intrinsecamente attendibili esupportate da plurimi e pregnanti riscontri documentali e dichiarativi illustrati alle pp. 6-9 e11-17 dell’ordinanza impugnata: conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dirigente “[OSCURATO:PERSONA]” epresente ai primi due episodi narrati dalla p.o., ossia la visita nell’agosto 2024 di un soggettoche gli intimava di “mettersi a posto con quelli della zona” con esplicito riferimento allafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del distributore, e la visita nellostesso giorno dei due indagati, i quali ribadivano “questa è zona nostra”), dalle qualiemergono il timore dei due interlocutori per atti ritorsivi da parte degli indagati e la confermadei soprusi da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva occupato lo spazio antistante all’impianto conuna bancarella per la vendita di ortofrutta e utilizzava indebitamente il magazzinodell’impianto; dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava che, mentre sitrovava presso il distributore insieme a [OSCURATO:PERSONA], costui era stato raggiunto da soggetti concui si era appartato a parlare e, subito dopo, gli aveva riferito delle pretese ancheeconomiche accampate da questi, quali soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], per la gestionedell’impianto, nonché delle successive pressioni subite a tal fine; immagini acquisite dalletelecamere di videosorveglianza che ritraggono la costante presenza, per mesi, di Vazzanacon il suo chiosco di vendita ambulante presso l'impianto e l'utilizzo da parte sua dellepertinenze dello stesso, accertati e documentati dalla p.g.; conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e lamoglie, nelle quali si parla della richiesta di “mazzette” per la gestione dell’impianto, facendoanche il nome di [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca delle conversazioni ancora taciuto agli investigatori);conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA],dalle quali emerge la volontà di intralciare l'attività di [OSCURATO:PERSONA] presso il distributore ancheallontanando i potenziali clienti che si fossero fermati per fare rifornimento di carburante;identificazione fotografica degli indagati da parte di [OSCURATO:PERSONA].

A supporto della censurataulteriormente chiarito, in modo convincente e non illogico, che la stessa non è scalfitadall’inziale reticenza nel riferire l’identità dei propri estorsori, poi individuati nei due indagatiPostorino e [OSCURATO:PERSONA], essendo spiegabile alla luce del contesto criminale di provenienzadegli indagati stessi nel territorio reggino e in particolare la loro appartenenza, o comunquevicinanza, alla cosca [OSCURATO:PERSONA], famiglia storicamente e notoriamente di peso ‘ndranghetisticoed egemone nella zona inglobante anche la via in cui si trovava l’impianto in questione (p.15-16 ordinanza).3.2.

Ricostruita la vicenda nei termini riportati nell’ordinanza genetica e nelprovvedimento impugnato, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenutointegrato, sul piano della gravità indiziaria, il delitto di tentata estorsione realizzatodall’odierno ricorrente in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], reputando infondata larichiesta difensiva di riqualificazione nella fattispecie del delitto di ragion fattasi.

Lecircostanze descritte nel provvedimento impugnato danno conto di una condottainequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere ilsoddisfacimento di una pretesa ingiusta e, come tale, sussumibile nell’alveo della fattispeciedi cui agli artt. 56-629 cod. pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il Tribunale del riesame ha infatti dato conto che la pretesa di non assumere la gestionedell’impianto di via Amendola ovvero, in alternativa, di versare la somma di 120.000,00 euroera così arbitraria e sfornita di fondamento giuridico da essere, infatti, esercitata in base aduna pretesa “signoria mafiosa” sulla zona.

Correttamente, poi, il Tribunale del riesame haescluso l’incidenza, ai fini dell’invocata riqualificazione, della pendenza di un contenziosogiudiziario tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia - avente ad oggetto la risoluzione del precedenterapporto di gestione dell'impianto in capo a [OSCURATO:PERSONA] - e della specifica clausola risolutivaespressa inserita nel contratto di comodato stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la Eg Italia per il caso disoccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nella causa pendente.

A tal fine, il tribunale ha evidenziandol’alterità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia, oggetto di giudizio civile in corso tra i due,rispetto al quale ha sottolineato l’estranea della posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale vittima dellasequenza di condotte minacciose poste in essere dagli indagati, desumendone, del tuttologicamente, la consapevolezza dell’ingiustizia della pretesa in capo agli indagati, collegataproprio all’impossibilità di fare valere giudizialmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna dellepretese azionate nel giudizio verso la EG Italia (pp. 17-18 ordinanza impugnata).A tanto deve aggiungersi che l’applicazione dei principi enunziati dalle Sez.

U. "Filardo"impone di escludere la riconducibilità dei fatti nell’alveo del delitto ex art. 393 cod. pen.anche in ragione delle modalità plurisoggettive di esercizio della asserita pretesa.

IlTribunale del riesame, sul piano oggettivo e soggettivo del dolo del reato di tentataestorsione, ha bene delineato la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con giudiziofattuale non rivalutabile in questa sede, fornendo compiuta motivazione con riferimento allamateriale condotta minacciosa messa in atto in concertazione dai due indagati con il precisoscopo di impedire a [OSCURATO:PERSONA] la gestione dell’impianto di loro interesse (pp.12-16 ordinanza).Il Tribunale del riesame ha, pertanto, fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha autorevolmente precisato, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, che il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano tra loro, non per lamaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo,l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta edarbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovverodi soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;nel secondo, invece, la condotta è connotata dall’intento di conseguire un profitto nella pienaconsapevolezza della sua ingiustizia.

Si è anche precisato che la pretesa arbitrariamenteconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso checiò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto dellapretesa gli possa competere giuridicamente (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo e altri,Rv. 280027–01, in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883–03; Sez. 2, n.46288 del 28/6/2016, Rv. 268362–01).

Inoltre, il già richiamato arresto nomofilattico (S.

Unite"Filardo"), ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura direato proprio e il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrireun contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.Nella specie, posto che il preteso diritto sull’impianto farebbe esclusivamente capo alVazzana, il ricorrente - al di là della generica asserzione di essersi limitato a “perorare leragioni del cognato”, neanche corrispondente ai fatti accertati - non ha spiegato le ragioni delsuo coinvolgimento nella pretesa esautorazione di [OSCURATO:PERSONA] dall’impianto ovveronell’esazione della somma di euro 120.000,00 euro e le risultanze processuali, per comeillustrate dalle conformi ordinanze cautelari, denotano la stretta cointeressenza rispetto alcoattivo adempimento della vittima, che mina in radice la possibilità di ricondurre la vicendaalla più lieve fattispecie del delitto di ragion fattasi.4.

Manifestamente infondato è anche il terzo profilo del ricorso con il quale si deduconola violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del “metodo mafioso” e “dell’agevolazionemafiosa”, e all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3) (l’essere stata la violenza ominaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione mafiosa), entrambeconcordemente riconosciute sia dal G.i.p. sia dal collegio cautelare.4.1.

E’ d’uopo preliminarmente richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza diquesta Corte in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della suaconfigurazione, è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppureostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazionee conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi lavittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficacerispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando allamente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincoloassociativo (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).Si è anche stabilito che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante dellacommissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiedeche tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato - nellaspecie al coindagato [OSCURATO:PERSONA] - trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attienealla qualità personale del colpevole (v., ex multis, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01).4.2.

Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile, pienamenteesaustiva e conforme ai principi richiamati (pp. 18-21), ha inserito l’episodio di cui si tratta inun più ampio contesto mafioso ben noto nel territorio, ricordando che [OSCURATO:PERSONA] è giàstato condannato con sentenza definitiva (il 14/07/2009) per associazione mafiosa e che lasua perdurante ed attuale intraneità alla ‘ndrangheta, cosca di [OSCURATO:PERSONA], è stataconfermata da recenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, oltre a Bilardi e DeCarlo (pp. 20-21 dell’ordinanza).

Della caratura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva subito avutocontezza (a fronte dell’intimazione “ti devi sistemare con quelli della zona” con laspecificazione che la persona interessata era [OSCURATO:PERSONA], poco dopo presentatosi conVazzana, ribadendo “questa è zona nostra” con riferimento al luogo dove insisteva ildistributore preteso), tanto che, per il forte timore, in un primo momento non denunciava ifatti (sporgeva la prima denuncia ad ottobre 2024 per fatti avvenuti ad agosto 2024) e poi,anche successivamente, evitava di fare i nomi degli indagati, cedendo solo a seguito dellareiterazione dei soprusi, tra i quali il fattivo ostacolo dell’attività del distributore da parte diVazzana, mediante l’abusiva occupazione del suolo antistante e l’utilizzo delle pertinenzedell’impianto, trovandosi a fronteggiare un vero e proprio condizionamento, quale forma diespressione dell’agire mafioso (p. 18 ordinanza), con la prospettazione di ripercussioniimportanti (come annunciato da Vazzani, se non avesse aperto lui quell’impianto, non loavrebbe aperto nessuno: “se non apro ieu l’impiantu savi a perdiri”).

Il descritto contesto èstato correttamente rimarcato nell’ordinanza del collegio cautelare per affermare lasussistenza, nella specie, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle duedeclinazioni del “metodo mafioso” e della “agevolazione mafiosa”.

La prima, in quantoriferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed èvalutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodomafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n.5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini,Rv. 271103 – 01).

La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolospecifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però nonpresuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodaliziocriminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare unvantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti,inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche dicui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita rientri tra le possibiliutilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione delsoggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01).

Ebbene, le modalitàdella condotta tenuta dagli indagati sono state tali da «incutere nella vittima il timore di uncoinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singuli» (così Sez. 2, n. 15724del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiarecondizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (Sez. 2,n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01).

Come detto in precedenza, Melissariera a conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni reseda diversi collaboratori di giustizia, riportate nell’ordinanza impugnata (pagg. 20-21),sull’esistenza nella zona della locale di ‘ndrangheta ancora attiva e impegnata a difendere leproprie prerogative mafiose nell’area di pertinenza, come quella in cui insisteva l’impianto inquestione.

La difesa, nel prospettare un interesse meramente personale degli indagati allagestione dell’impianto, non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi di diritto sopra richiamati e aderente alle risultanze investigative.5.

Manifestamente infondate sono anche le censure di violazione degli artt. 274 lett. a)e c) e 275, comma 3, e 275 bis cod. proc. pen. e di mancanza di motivazione in ordine aglielementi introdotti dalla difesa comprovanti il superamento della presunzione relativa disussistenza di esigenze cautelari e di inidoneità di misure diverse da quella carceraria.

Ilcollegio della cautela ha affermato, con motivazione non illogica e non apparente, l’assenzadi elementi idonei a superare tale presunzione, richiamando la rilevante gravità del fatto peril contesto di criminalità organizzata in cui l’azione estorsiva si colloca, nonché la caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA] (p. 22 ordinanza).

Contrariamente a quanto dedotto, la motivazioneutilizzata dal Tribunale anche nel prescegliere il massimo presidio cautelare non risultaaffatto apodittica o apparente, fondandosi sulla valutazione della concreta inidoneità, nellaspecie, di misure meno afflittive (compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico).

Afronte di tali valutazioni, la difesa, oltre a valorizzare il fattore del tempo trascorso di circa unanno tra i fatti commessi, cessati nell’agosto 2024 (secondo l’ordinanza invece protrattisi finoa febbraio 2025), e l’applicazione della misura cautelare – che, in quanto tale, non assumerilevanza - indica, in modo assolutamente generico, alcuni elementi – quale la asseritamarginalità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e la non corruttibilità del materiale probatorio - omettendospecifiche argomentazioni sulla capacità degli stessi ad incidere sulla sussistenza delleesigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata.6.

All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione nonconsegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94,comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia dellastessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto,perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata applicata aDiego [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre aigravi indizi di colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) e b) cod.proc. pen. in relazione al reato di tentata estorsione continuata aggravata (art. 628 comma 3nn.1 e 3, 416-bis. 1., 99 comma 2, cod. pen.) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e con altrisoggetti allo stato non identificati, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso in ReggioCalabria da agosto 2024 al 20 febbraio 2025, avente per oggetto, in sintesi, plurime minaccevolte ad impedire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire e di avviare la nuova gestione del distributore dicarburante [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del precedente gestore [OSCURATO:PERSONA], nonché acostringere [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di 120.000,00 euro per assentire l’aperturadell’impianto.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, affidandolo ad un unico articolato motivo con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 125, 273 e 274, cod. proc. pen., 629, 628 comma 3, 392, 416 bis.1.cod. pen.2.1. Si lamenta l’illogicità della motivazione, considerata “congetturale”, sullasussistenza della gravità indiziaria, che si assume la difesa sia stata basata sulle soledichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di cui si censura la valutazione dilegato agli esiti della vertenza che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva con la [OSCURATO:PERSONA] per larisoluzione del contratto di comodato del distributore che [OSCURATO:PERSONA] intendeva prendere ingestione e che, secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il cognatoVazzana, aveva cercato di fare desistere. Tale aspetto - oggetto anche di memoria difensivadepositata all’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame - sarebbe stato trascurato, oerroneamente valutato dal tribunale stesso, che lo prendeva in considerazione soltanto ai finidell’invocata riqualificazione della condotta nel reato di ragion fattasi, analogamente alleprospettate anomalie e contraddittorietà contenute nella della denuncia della p.o., la qualeinizialmente si era limitata riportare le presunte minacce ricevute senza indicare i nomi degliautori, adducendo un generico timore di ritorsioni, tanto da non riconoscere in fotografia idue indagati, mentre a distanza di oltre tre mesi riconosceva con certezza in fotografia ilPostorino, “speculando” sul fatto che questi in passato era stato condannato perassociazione mafiosa (p. 4 ricorso); secondo la difesa si tratterebbe di un “ripensamento”illogico, spiegabile solo con il confitto di interessi di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dell’impianto; atale fine, si segnala il contenuto dell’intercettazione telefonica (progr. 1087 del 20/12/2024Rit. 2704/24), che rivelerebbe una “strategia” concordata tra il dirigente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],e il [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest’ultimo dice “... comunque, se poi vi servono poi man manonel tempo tutte le situazioni con la Questura, me lo dite vi giro, quelli che mi hanno staccatole telecamere, tutte queste cose, se vi possono servire per la causa, me lo dite”; ciòdimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] è portatore di uno specifico interesse nel giudizio civile a dannodel [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore circostanza idonea a minare l’attendibilità della narrazione della p.o.,deriverebbe dalla ricostruzione dei fatti, come riferita nei verbale dell’ottobre 2024 e in quellodel 30/01/2025, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che nell’agosto 2024 era stato avvicinatoda due persone, poi riconosciute negli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebberochiesto lumi circa il suo interesse all'acquisizione dell'impianto, mentre secondo il teste FabioOrlando, escusso dalla difesa in sede di indagini difensive, sarebbe stata proprio la personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], tramite Orlando, a sollecitare l'incontro con [OSCURATO:PERSONA]; sempre in tema diriscontri esterni, osserva la difesa che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], pur avendo confermato ungenerale clima di tensione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha mai menzionato il ricorrentecome autore di minacce e ha riferito di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che era stata avanzata unarichiesta di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.2. Si censura l’omessa riqualificazione della condotta nel reato di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni: premesso che, pacificamente, [OSCURATO:PERSONA] era il precedente gestore deldistributore di carburanti e che rivendicava un credito nei confronti della società EG Italia,proprietaria dell'impianto a marchio [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame rilevava che [OSCURATO:PERSONA] nonvantava alcun diritto nei confronti della p.o. [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla vertenza con laEsso; tuttavia, osserva la difesa, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] era subentrato nell’attività giàgestita da Vezzana, ponendosi quindi in una posizione di antagonista alle aspettative diquest’ultimo di rientrare nella gestione dell’impianto; il tribunale del riesame non avrebbetenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sottoscrizione del contratto di comodatod'uso dell'impianto, aveva assunto una posizione giuridicamente qualificata rispetto alcontenzioso tra la EG e il Vezzana, divenendo soggetto portatore di un interesse diretto inquanto legittimato ad intervenire in giudizio a tutela del proprio diritto di comodatario inragione della clausola contrattuale che prevedeva la restituzione dell'impianto nel caso disoccombenza della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, sottolinea la difesa, il ruolo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quello di terzo concorrente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,essendosi limitato a perorare le ragioni del cognato [OSCURATO:PERSONA], senza perseguire un interessepersonale ad ottenere un ingiusto profitto; né l’eventuale utilizzo di modalità minacciosetrasformerebbe il reato in estorsione.2.3. Si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravantedel metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, oltre che dell’aggravante di cui all’art. 628comma 3 n. 3 cod. pen., in relazione all’art. 629 cod. pen.; assume la difesa che lamotivazione del tribunale del riesame sarebbe destituita di fondamento logico e giuridico,basandosi sostanzialmente sul sillogismo che [OSCURATO:PERSONA] è mafioso in quanto gravato da unprecedente per associazione a delinquere e, pertanto, la sua condotta sarebbeautomaticamente mafiosa, pur in assenza di prova che nell’unico colloquio che ha avuto conla p.o. abbia evocato una specifica cosca; la stessa p.o. nell’ultima denuncia in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha più fatto riferimento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (associando [OSCURATO:PERSONA] all’excognato [OSCURATO:PERSONA], della famiglia storicamente dominante nella zona interessataall’impianto di distribuzione di carburante); né, sotto il profilo dell’agevolazione, emergeva incapo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un intento agevolatore di una cosca di ‘ndrangheta, quantopiuttosto il fine di tutelare un interesse meramente personale.2.4. Anche in punto esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale del riesamesarebbe errata e illogica nel ravvisare la sussistenza attuale e concreta dei pericula di cuialle lett. a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. e nell’escludere l’applicabilità di misure diverseda quella massima. Il pericolo di reiterazione, assume la difesa, sarebbe fondato soltanto sulrisalente precedente per reato associativo a carico del ricorrente e sulla gravità del titolo delreato, oltre che sulle dichiarazioni generiche di due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], che loassocia al cognato [OSCURATO:PERSONA], della cosca [OSCURATO:PERSONA], assassinato nel 2003, e Bilardi, cheaveva condiviso con lui un periodo di carcerazione per la condanna del 2006 perassociazione mafiosa), omettendo di considerare che, secondo le stesse dichiarazioni dellap.o. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] compare sulla scena in un unico episodio a sostegno delle ragionidel cognato [OSCURATO:PERSONA] senza ostentare comportamenti violenti e aggressivi ma “limitandosi amanifestare la sua contrarietà alla posizione di chiusura assunta dalla persona offesa” (p. 11ricorso); dopo l'episodio dell'agosto 2024 non risultano altre condotte imputabili al ricorrente,neanche dalle conversazioni intercettate, e [OSCURATO:PERSONA] esclude condotte minacciose oestorsive, anche ad opera di terzi, successive al novembre 2024 e anche a seguito dell’avviodell'attività del distributore nel gennaio 2025; né emerge il coinvolgimento del ricorrente indinamiche associative reggine. Carente sarebbe altresì la motivazione sulla sussistenza delpericolo di inquinamento probatorio, in particolar modo con riferimento alla possibilecontaminazione del dichiarato della persona offesa, in quanto la piattaforma indiziaria,fondata anche su materiale captativo per sua natura non corruttibile, deve considerarsisolidamente acquisita.Infine, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla scelta della misuraapplicata, apparendo la stessa sproporzionata a fronte della posizione marginale delricorrente, presente in un solo episodio e senza ruoli esecutivi (dopo l’incontro di agosto2024 non si interessa più né direttamente né per interposta persona alla vicenda deldistributore, neanche nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato l'attività); il Tribunale delriesame ha motivato l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, sullabase della ritenuta incapacità di autocontrollo da parte dell'indagato, con ragionamentopresuntivo, consistente nel segnalare un collegamento con soggetti appartenenti adambiente di stampo mafioso che non trova riscontro nell'attività di indagine.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, reiterativi ecomunque manifestamente infondati, affrontati e risolti dal Tribunale del riesame conmotivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta.2. Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di doverechiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale. In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Si è efficacemente affermato che «il controllo dilogicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025,Valente, non mass.). Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte leargomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementiprobatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di unaricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata.2.1. E’ d’uopo ricordare anche il principio affermato dalla costante giurisprudenza diquesta Corte, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice dimerito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva dellastessa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza lanecessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc.pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01). Va anche ribaditoche «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questionedi fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds.Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza insussistente nel caso dispecie.3. Tanto premesso, va detto che le prime due censure (con riferimento alla credibilitàdella p.o. e alla sussistenza della gravità indiziaria e qualificazione giuridica del fatto),ancorché formulate sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione,di fatto sono volte ad ottenere in questa sede una lettura, non consentita, alternativa dirisultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela, il quale, confrontandosidirettamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senza incorrere inillogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine,riconducendolo correttamente allo schema legale dell’estorsione tentata, con conseguenteesclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.3.1. L’ordinanza impugnata ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dallapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], (titolare di impianto di carburanti Agip in via Missori, ilquale stava assumendo la gestione anche dell’impianto [OSCURATO:PERSONA] in via Amendola 27), che hafornito una versione dei fatti precisa e dettagliata descrivendo a più riprese gli episodi in cuisi è estrinsecata l'azione estorsiva. [OSCURATO:PERSONA], dapprima mediante spontanee dichiarazioni,nell’ottobre 2024, datando il fatto alla fine del mese di agosto, e poi in due distinte denunce esuccessive escussioni in sede di s.i.t. il 22/11/2024, il 26/11/2025 e il 30/01/2025, ha resodichiarazioni ritenute dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame intrinsecamente attendibili esupportate da plurimi e pregnanti riscontri documentali e dichiarativi illustrati alle pp. 6-9 e11-17 dell’ordinanza impugnata: conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dirigente “[OSCURATO:PERSONA]” epresente ai primi due episodi narrati dalla p.o., ossia la visita nell’agosto 2024 di un soggettoche gli intimava di “mettersi a posto con quelli della zona” con esplicito riferimento allafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del distributore, e la visita nellostesso giorno dei due indagati, i quali ribadivano “questa è zona nostra”), dalle qualiemergono il timore dei due interlocutori per atti ritorsivi da parte degli indagati e la confermadei soprusi da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva occupato lo spazio antistante all’impianto conuna bancarella per la vendita di ortofrutta e utilizzava indebitamente il magazzinodell’impianto; dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava che, mentre sitrovava presso il distributore insieme a [OSCURATO:PERSONA], costui era stato raggiunto da soggetti concui si era appartato a parlare e, subito dopo, gli aveva riferito delle pretese ancheeconomiche accampate da questi, quali soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA], per la gestionedell’impianto, nonché delle successive pressioni subite a tal fine; immagini acquisite dalletelecamere di videosorveglianza che ritraggono la costante presenza, per mesi, di Vazzanacon il suo chiosco di vendita ambulante presso l'impianto e l'utilizzo da parte sua dellepertinenze dello stesso, accertati e documentati dalla p.g.; conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e lamoglie, nelle quali si parla della richiesta di “mazzette” per la gestione dell’impianto, facendoanche il nome di [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca delle conversazioni ancora taciuto agli investigatori);conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA],dalle quali emerge la volontà di intralciare l'attività di [OSCURATO:PERSONA] presso il distributore ancheallontanando i potenziali clienti che si fossero fermati per fare rifornimento di carburante;identificazione fotografica degli indagati da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A supporto della censurataulteriormente chiarito, in modo convincente e non illogico, che la stessa non è scalfitadall’inziale reticenza nel riferire l’identità dei propri estorsori, poi individuati nei due indagatiPostorino e [OSCURATO:PERSONA], essendo spiegabile alla luce del contesto criminale di provenienzadegli indagati stessi nel territorio reggino e in particolare la loro appartenenza, o comunquevicinanza, alla cosca [OSCURATO:PERSONA], famiglia storicamente e notoriamente di peso ‘ndranghetisticoed egemone nella zona inglobante anche la via in cui si trovava l’impianto in questione (p.15-16 ordinanza).3.2. Ricostruita la vicenda nei termini riportati nell’ordinanza genetica e nelprovvedimento impugnato, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenutointegrato, sul piano della gravità indiziaria, il delitto di tentata estorsione realizzatodall’odierno ricorrente in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], reputando infondata larichiesta difensiva di riqualificazione nella fattispecie del delitto di ragion fattasi. Lecircostanze descritte nel provvedimento impugnato danno conto di una condottainequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere ilsoddisfacimento di una pretesa ingiusta e, come tale, sussumibile nell’alveo della fattispeciedi cui agli artt. 56-629 cod. pen., anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il Tribunale del riesame ha infatti dato conto che la pretesa di non assumere la gestionedell’impianto di via Amendola ovvero, in alternativa, di versare la somma di 120.000,00 euroera così arbitraria e sfornita di fondamento giuridico da essere, infatti, esercitata in base aduna pretesa “signoria mafiosa” sulla zona. Correttamente, poi, il Tribunale del riesame haescluso l’incidenza, ai fini dell’invocata riqualificazione, della pendenza di un contenziosogiudiziario tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia - avente ad oggetto la risoluzione del precedenterapporto di gestione dell'impianto in capo a [OSCURATO:PERSONA] - e della specifica clausola risolutivaespressa inserita nel contratto di comodato stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la Eg Italia per il caso disoccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nella causa pendente. A tal fine, il tribunale ha evidenziandol’alterità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la EG Italia, oggetto di giudizio civile in corso tra i due,rispetto al quale ha sottolineato l’estranea della posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale vittima dellasequenza di condotte minacciose poste in essere dagli indagati, desumendone, del tuttologicamente, la consapevolezza dell’ingiustizia della pretesa in capo agli indagati, collegataproprio all’impossibilità di fare valere giudizialmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna dellepretese azionate nel giudizio verso la EG Italia (pp. 17-18 ordinanza impugnata).A tanto deve aggiungersi che l’applicazione dei principi enunziati dalle Sez. U. "Filardo"impone di escludere la riconducibilità dei fatti nell’alveo del delitto ex art. 393 cod. pen.anche in ragione delle modalità plurisoggettive di esercizio della asserita pretesa. IlTribunale del riesame, sul piano oggettivo e soggettivo del dolo del reato di tentataestorsione, ha bene delineato la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con giudiziofattuale non rivalutabile in questa sede, fornendo compiuta motivazione con riferimento allamateriale condotta minacciosa messa in atto in concertazione dai due indagati con il precisoscopo di impedire a [OSCURATO:PERSONA] la gestione dell’impianto di loro interesse (pp.12-16 ordinanza).Il Tribunale del riesame ha, pertanto, fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha autorevolmente precisato, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, che il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano tra loro, non per lamaterialità del fatto, bensì in relazione essenzialmente all'elemento psicologico: nel primo,l'agente mira al conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta edarbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovverodi soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;nel secondo, invece, la condotta è connotata dall’intento di conseguire un profitto nella pienaconsapevolezza della sua ingiustizia. Si è anche precisato che la pretesa arbitrariamenteconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso checiò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto dellapretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo e altri,Rv. 280027–01, in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883–03; Sez. 2, n.46288 del 28/6/2016, Rv. 268362–01). Inoltre, il già richiamato arresto nomofilattico (S. Unite"Filardo"), ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura direato proprio e il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrireun contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.Nella specie, posto che il preteso diritto sull’impianto farebbe esclusivamente capo alVazzana, il ricorrente - al di là della generica asserzione di essersi limitato a “perorare leragioni del cognato”, neanche corrispondente ai fatti accertati - non ha spiegato le ragioni delsuo coinvolgimento nella pretesa esautorazione di [OSCURATO:PERSONA] dall’impianto ovveronell’esazione della somma di euro 120.000,00 euro e le risultanze processuali, per comeillustrate dalle conformi ordinanze cautelari, denotano la stretta cointeressenza rispetto alcoattivo adempimento della vittima, che mina in radice la possibilità di ricondurre la vicendaalla più lieve fattispecie del delitto di ragion fattasi.4. Manifestamente infondato è anche il terzo profilo del ricorso con il quale si deduconola violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del “metodo mafioso” e “dell’agevolazionemafiosa”, e all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3) (l’essere stata la violenza ominaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione mafiosa), entrambeconcordemente riconosciute sia dal G.i.p. sia dal collegio cautelare.4.1. E’ d’uopo preliminarmente richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza diquesta Corte in tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della suaconfigurazione, è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppureostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazionee conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi lavittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficacerispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando allamente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincoloassociativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).Si è anche stabilito che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante dellacommissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiedeche tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato - nellaspecie al coindagato [OSCURATO:PERSONA] - trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attienealla qualità personale del colpevole (v., ex multis, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365-01).4.2. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile, pienamenteesaustiva e conforme ai principi richiamati (pp. 18-21), ha inserito l’episodio di cui si tratta inun più ampio contesto mafioso ben noto nel territorio, ricordando che [OSCURATO:PERSONA] è giàstato condannato con sentenza definitiva (il 14/07/2009) per associazione mafiosa e che lasua perdurante ed attuale intraneità alla ‘ndrangheta, cosca di [OSCURATO:PERSONA], è stataconfermata da recenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, oltre a Bilardi e DeCarlo (pp. 20-21 dell’ordinanza). Della caratura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva subito avutocontezza (a fronte dell’intimazione “ti devi sistemare con quelli della zona” con laspecificazione che la persona interessata era [OSCURATO:PERSONA], poco dopo presentatosi conVazzana, ribadendo “questa è zona nostra” con riferimento al luogo dove insisteva ildistributore preteso), tanto che, per il forte timore, in un primo momento non denunciava ifatti (sporgeva la prima denuncia ad ottobre 2024 per fatti avvenuti ad agosto 2024) e poi,anche successivamente, evitava di fare i nomi degli indagati, cedendo solo a seguito dellareiterazione dei soprusi, tra i quali il fattivo ostacolo dell’attività del distributore da parte diVazzana, mediante l’abusiva occupazione del suolo antistante e l’utilizzo delle pertinenzedell’impianto, trovandosi a fronteggiare un vero e proprio condizionamento, quale forma diespressione dell’agire mafioso (p. 18 ordinanza), con la prospettazione di ripercussioniimportanti (come annunciato da Vazzani, se non avesse aperto lui quell’impianto, non loavrebbe aperto nessuno: “se non apro ieu l’impiantu savi a perdiri”). Il descritto contesto èstato correttamente rimarcato nell’ordinanza del collegio cautelare per affermare lasussistenza, nella specie, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle duedeclinazioni del “metodo mafioso” e della “agevolazione mafiosa”. La prima, in quantoriferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed èvalutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodomafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n.5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini,Rv. 271103 – 01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolospecifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però nonpresuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodaliziocriminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare unvantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti,inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche dicui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita rientri tra le possibiliutilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione delsoggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). Ebbene, le modalitàdella condotta tenuta dagli indagati sono state tali da «incutere nella vittima il timore di uncoinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singuli» (così Sez. 2, n. 15724del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiarecondizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (Sez. 2,n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01). Come detto in precedenza, Melissariera a conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni reseda diversi collaboratori di giustizia, riportate nell’ordinanza impugnata (pagg. 20-21),sull’esistenza nella zona della locale di ‘ndrangheta ancora attiva e impegnata a difendere leproprie prerogative mafiose nell’area di pertinenza, come quella in cui insisteva l’impianto inquestione. La difesa, nel prospettare un interesse meramente personale degli indagati allagestione dell’impianto, non si confronta con tale apparato motivazionale, in linea con iprincipi di diritto sopra richiamati e aderente alle risultanze investigative.5. Manifestamente infondate sono anche le censure di violazione degli artt. 274 lett. a)e c) e 275, comma 3, e 275 bis cod. proc. pen. e di mancanza di motivazione in ordine aglielementi introdotti dalla difesa comprovanti il superamento della presunzione relativa disussistenza di esigenze cautelari e di inidoneità di misure diverse da quella carceraria. Ilcollegio della cautela ha affermato, con motivazione non illogica e non apparente, l’assenzadi elementi idonei a superare tale presunzione, richiamando la rilevante gravità del fatto peril contesto di criminalità organizzata in cui l’azione estorsiva si colloca, nonché la caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA] (p. 22 ordinanza). Contrariamente a quanto dedotto, la motivazioneutilizzata dal Tribunale anche nel prescegliere il massimo presidio cautelare non risultaaffatto apodittica o apparente, fondandosi sulla valutazione della concreta inidoneità, nellaspecie, di misure meno afflittive (compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico). Afronte di tali valutazioni, la difesa, oltre a valorizzare il fattore del tempo trascorso di circa unanno tra i fatti commessi, cessati nell’agosto 2024 (secondo l’ordinanza invece protrattisi finoa febbraio 2025), e l’applicazione della misura cautelare – che, in quanto tale, non assumerilevanza - indica, in modo assolutamente generico, alcuni elementi – quale la asseritamarginalità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e la non corruttibilità del materiale probatorio - omettendospecifiche argomentazioni sulla capacità degli stessi ad incidere sulla sussistenza delleesigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata.6. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione nonconsegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94,comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia dellastessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto,perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19100/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris