CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12891/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 29 maggio 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole del reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con la quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva - ha ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto né dei motivi di appello né è stata proposta in fase conclusiva, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. In particolare, il ricorso offre un tema del tutto nuovo quale la possibile concessione della pena sostitutiva sulla base di una relazione medica mai in precedenza valutata; in ogni caso, la Corte ha motivato sul diniego della sanzione sostitutiva (p.5). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il