CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 38854/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 01/04/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale con requisitoria scritta chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Fermo applicava al ricorrente la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di rapina. La pena veniva calcolata partendo da una sanzione di anni cinque di reclusione ed euro 2600 di multa, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (previste dal comma 2 e dal comma 3, n. 3 bis dell'art. 628 cod. pen.), che veniva successivamente ridotta per il rito ad anni tre mesi quattro, giorni 20 di reclusione ed euro 1.800 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla illegittima applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Ricorreva anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che deduceva violazione di legge in quanto sarebbe stato violato il divieto di bilanciamento contenuto nell'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. 4. Il ricorso della parte privata è inammissibile. Il collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 5. E' inammissibile anche il ricorso della parte pubblica dato che il Procuratore generale ha proposto un ricorso fuori dai casi consentiti dall'art. 448 comma 2 cod. proc. pen., non vertendosi in un caso di pena illegale. Si ribadisce infatti che rientra non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta). In motivazione la Cassazione ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266080; in termini Sez. 2, Sentenza n. 12991 del 19/02/2013 Stagno, Rv. 255197; contra Sez. 5, Sentenza n. 7246 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280475 - 0) Nel caso in esame la pena veniva determinata entro i limiti edittali, nulla rilevando - in sede di patteggiamento - l'irregolare bilanciamento delle circostanze 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso del Mushaj consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale Così deciso in Roma, il gi