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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32403/2026

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la Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 12giugno 2026;[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla data di commissione del delitto diricettazione, è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confrontacon le specifiche argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata ai fini dellaindividuazione della data di commissione del reato (pag. 5-7) e si traduce,pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzionepropria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizidella decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non apportando le argomentazioni svolte nella memoria difensivadel 12 giugno 2026 elementi idonei a superare le considerazioni che precedono,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 12giugno 2026;[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla data di commissione del delitto diricettazione, è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confrontacon le specifiche argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata ai fini dellaindividuazione della data di commissione del reato (pag. 5-7) e si traduce,pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzionepropria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizidella decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non apportando le argomentazioni svolte nella memoria difensivadel 12 giugno 2026 elementi idonei a superare le considerazioni che precedono,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]