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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34660/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15580-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4879/2023 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 10275/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di: essere stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con nomina [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione rapporto privato R.G.N.15580/2023 Cron.

Rep.

Ud.07/10/2025 di D irettore Generale de l l ’1.2.1986 e d i amministratore delegato dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; di avere acconsentito, a seguito della crisi della società, ad una temporanea riduzione del 10% del proprio compenso lordo nel mese di gennaio 2009 (poi revocata nel mese di gennaio 2011); di avere sottoscritto il 24.5.2013 un verbale di conciliazione e che dal gennaio 2014 la società, ancora in bonis, aveva iniziato ad applicare quanto previsto in punto di trasferte e mansioni dall’art. 10 del CCNL per i dirigenti; tanto premesso, chiedeva l’insinuazione nello stato passivo della procedura, con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., della somma di euro 617.823,69 così distinta: euro 45.522, 26 per residuo retribuzioni; euro 62.319,02 per differenze trasferte; euro 49.407,41 per differenze retributive rinunciate relative al periodo 2009-2010; euro 460.575,00 per danno da demansionamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] delegato ammetteva allo stato passivo della procedura solo il minore importo di euro 39.241,17 a titolo di retribuzioni maturate, per il periodo di novembre 2020 – marzo 2021, oltre ratei 13^ e residue ferie, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., al lordo e oltre accessori, ritenendo non provati, in relazione all’ambito di verifica dei crediti dei crediti del procedimento sommarie, le altre pretese.

3. Proposta opposizione il Tribunale, con provvedimento del 9.6.2023, la respingeva considerando che il verbale sottoscritto dalle parti, in sede sindacale in data 24.5.2013, che non era impugnabile ai sensi dell’art. 2113 co. 3 cod. civ.,aveva espressa efficacia novativa rispetto alle questioni inerenti al mutamento delle mansioni e alla riduzione del trattamento economico, con relativa rinuncia alle pretese da parte del lavoratore; quanto, poi, al dedotto danno da demansionamento, rilevava che questo non sussisteva perché, a monte, a fondamento dell’asserito svuotamento del ruolo rivestito, erano ravvisabili scelte strategiche della società.

4. Avverso tale decreto, con ricorso notificato il 6.7.2023, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con atto depositato il 13.9.2023, resisteva con controricorso, depositando, altresì, memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. in relazione alle domande di riconoscimento delle differenze rivendicate a titolo di trattamento di trasferta, per il periodo 1986/2013, e a titolo di restituzione di quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva corrisposto a titolo retributivo, per il periodo 2009/2010, censurando la interpretazione del verbale di conciliazione, operata dal Tribunale, che aveva attribuito ad esso valore novativo, quando, invece, la materia transattiva riguardava solo il passaggio delle mansioni dal ruolo di Direttore Generale (rivestito sin dal 1986) a quello di [OSCURATO:PERSONA] Officier, con parallela riduzione della retribuzione annua lorda del 10%.

2. Orbene, preliminarmente osserva il Collegio che debba essere dichiarata la tardività del controricorso che, vigente la nuova formulazione dell’art. 371 cpc, come riformato dal D.lgs. n. 149/2022 (secondo cui il controricorso va solo depositato esclusivamente con modalità telematiche, entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione –cfr.

Cass.n. 8678/2025) è stato depositato il 13.9.2023, a fronte di un ricorso notificato il 6.7.2023, nell’ambito di una controversia in cui, vertendosi in materia di rapporti di lavoro, non era applicabile la sospensione feriali dei termini.

3. Ciò premesso, e venendo allo scrutinio del motivo, deve rilevarsi la inammissibilità dello stesso.

4. In primo luogo, va sottolineato che, nella articolazione della censura, il ricorrente non ha proceduto alla integrale trascrizione del verbale di conciliazione, di cui contesta la efficacia novativa ad esso attribuita dal Tribunale, nonché alla indicazionedei passaggi decisivi a sostegno della propria tesi, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della questione ad essa sottoposta.

5. In secondo luogo, deve ribadirsi che, come statuito più volte in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 13717/2006), deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.

È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali.

Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

6. Nella fattispecie, il Tribunale, con adeguata motivazione, ha ritenuto che le parti, con il verbale del 24.5.2013 stipulato in sede sindacale e mai impugnato se non in sede di richiesta di insinuazione nello stato passivo, a distanza di oltre otto anni dalla sua scrittura, avevano composto la controversia inerente il mutamento di mansione e la riduzione del trattamento economico, con espressa efficacia novativa e rinuncia, da parte del Folli, a qualsiasi pretesa, domanda o azione dedotta e/o deducibile che potesse trovare origine e/o fondamento, contrattuale e/o risarcitorio, nella modifica del contenuto del rapporto di lavoro in corso con la società.

7. Tanto basta per opinare inammissibile la doglianza posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce, come detto, in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, e la censura in esame si risolve nella meracontrapposizione dell a interpretazionedel ricorrente rispetto a quella accolta nel provvedimento impugnato.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio in considerazione della rilevata tardività del controricorso.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15580-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4879/2023 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 10275/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di: essere stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con nomina [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione rapporto privato R.G.N.15580/2023 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 di D irettore Generale de l l ’1.2.1986 e d i amministratore delegato dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; di avere acconsentito, a seguito della crisi della società, ad una temporanea riduzione del 10% del proprio compenso lordo nel mese di gennaio 2009 (poi revocata nel mese di gennaio 2011); di avere sottoscritto il 24.5.2013 un verbale di conciliazione e che dal gennaio 2014 la società, ancora in bonis, aveva iniziato ad applicare quanto previsto in punto di trasferte e mansioni dall’art. 10 del CCNL per i dirigenti; tanto premesso, chiedeva l’insinuazione nello stato passivo della procedura, con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., della somma di euro 617.823,69 così distinta: euro 45.522, 26 per residuo retribuzioni; euro 62.319,02 per differenze trasferte; euro 49.407,41 per differenze retributive rinunciate relative al periodo 2009-2010; euro 460.575,00 per danno da demansionamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] delegato ammetteva allo stato passivo della procedura solo il minore importo di euro 39.241,17 a titolo di retribuzioni maturate, per il periodo di novembre 2020 – marzo 2021, oltre ratei 13^ e residue ferie, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., al lordo e oltre accessori, ritenendo non provati, in relazione all’ambito di verifica dei crediti dei crediti del procedimento sommarie, le altre pretese. 3. Proposta opposizione il Tribunale, con provvedimento del 9.6.2023, la respingeva considerando che il verbale sottoscritto dalle parti, in sede sindacale in data 24.5.2013, che non era impugnabile ai sensi dell’art. 2113 co. 3 cod. civ.,aveva espressa efficacia novativa rispetto alle questioni inerenti al mutamento delle mansioni e alla riduzione del trattamento economico, con relativa rinuncia alle pretese da parte del lavoratore; quanto, poi, al dedotto danno da demansionamento, rilevava che questo non sussisteva perché, a monte, a fondamento dell’asserito svuotamento del ruolo rivestito, erano ravvisabili scelte strategiche della società. 4. Avverso tale decreto, con ricorso notificato il 6.7.2023, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, con atto depositato il 13.9.2023, resisteva con controricorso, depositando, altresì, memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. in relazione alle domande di riconoscimento delle differenze rivendicate a titolo di trattamento di trasferta, per il periodo 1986/2013, e a titolo di restituzione di quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva corrisposto a titolo retributivo, per il periodo 2009/2010, censurando la interpretazione del verbale di conciliazione, operata dal Tribunale, che aveva attribuito ad esso valore novativo, quando, invece, la materia transattiva riguardava solo il passaggio delle mansioni dal ruolo di Direttore Generale (rivestito sin dal 1986) a quello di [OSCURATO:PERSONA] Officier, con parallela riduzione della retribuzione annua lorda del 10%. 2. Orbene, preliminarmente osserva il Collegio che debba essere dichiarata la tardività del controricorso che, vigente la nuova formulazione dell’art. 371 cpc, come riformato dal D.lgs. n. 149/2022 (secondo cui il controricorso va solo depositato esclusivamente con modalità telematiche, entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione –cfr. Cass.n. 8678/2025) è stato depositato il 13.9.2023, a fronte di un ricorso notificato il 6.7.2023, nell’ambito di una controversia in cui, vertendosi in materia di rapporti di lavoro, non era applicabile la sospensione feriali dei termini. 3. Ciò premesso, e venendo allo scrutinio del motivo, deve rilevarsi la inammissibilità dello stesso. 4. In primo luogo, va sottolineato che, nella articolazione della censura, il ricorrente non ha proceduto alla integrale trascrizione del verbale di conciliazione, di cui contesta la efficacia novativa ad esso attribuita dal Tribunale, nonché alla indicazionedei passaggi decisivi a sostegno della propria tesi, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della questione ad essa sottoposta. 5. In secondo luogo, deve ribadirsi che, come statuito più volte in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 13717/2006), deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. 6. Nella fattispecie, il Tribunale, con adeguata motivazione, ha ritenuto che le parti, con il verbale del 24.5.2013 stipulato in sede sindacale e mai impugnato se non in sede di richiesta di insinuazione nello stato passivo, a distanza di oltre otto anni dalla sua scrittura, avevano composto la controversia inerente il mutamento di mansione e la riduzione del trattamento economico, con espressa efficacia novativa e rinuncia, da parte del Folli, a qualsiasi pretesa, domanda o azione dedotta e/o deducibile che potesse trovare origine e/o fondamento, contrattuale e/o risarcitorio, nella modifica del contenuto del rapporto di lavoro in corso con la società. 7. Tanto basta per opinare inammissibile la doglianza posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce, come detto, in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, e la censura in esame si risolve nella meracontrapposizione dell a interpretazionedel ricorrente rispetto a quella accolta nel provvedimento impugnato. 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio in considerazione della rilevata tardività del controricorso. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev
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