CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 34408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Genova nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:04ZDTOY) nato ad Albenga il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le memorie presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona emessa il 24 giugno 2025, "assolveva" [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione a lui ascritto "perché commesso da persona non punibile per la particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis cod. pen.t 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova ha presentato ricorso, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge ostandovi la "non tenuità della offesa" e in ogni caso la "abitualità" della condotta. L'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, si era recato in un paese distante dal luogo del domicilio coatto all'incirca 18 Km e, a ridosso dei fatti di causa, si era reso autore di ulteriori due episodi di evasione, per i quali aveva riportato sentenza di condanna, definitiva il 16 febbraio 2026. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e il difensore dell'imputato hanno inoltrato memorie conclusionali, instando per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 131-bis cod. pen., al primo comma, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis in ragione del tempus commissi delicti, stabilisce che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Il comma 3 fornisce la nozione di abitualità: «nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Il dato normativo è chiaro nell'attribuire rilievo, ai fini della verifica dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, anche alla condotta posta in essere successivamente al reato. 2.2. In tale contesto normativo, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, ai fini della valutazione sulla concedibilità della causa di non punibilità, la condanna — risultante dagli atti — riportata da [OSCURATO:PERSONA], successivamente al delitto per cui si procede, per due ulteriori episodi di evasione. In proposito, rilevano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, quanto alla commissione di almeno due illeciti ulteriori rispetto a quellooggetto di esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266591-01); dall'altro, quanto alla rilevanza di due ulteriori reati della stessa indole, successivi al reato per cui si procede e incidentalmente accertabili dal giudice procedente (Sez. 4, n. 14073 del 5 marzo 2023, Campana, Rv. 286175-01). La Corte distrettuale non si è attenuta a tali principi. 3. Deve, dunque, disporsi l'annullamento con rinvio per nuovo esame in punto di verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMariell [OSCURATO:PERSONA] pozzi (32525')[OSCURATO:PERSONA] 24 SET 2026FLINZI [OSCURATO:PERSONA] o Doti. s. »ina