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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36952/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascrittigli, relativi alla complessiva movimentazione di 32 kg. di eroina e 450 grammi di cocaina per un valore di 187.900 euro, e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto di ricorso del difensore deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 599-bis, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle ragioni del rigetto della proposta di concordato in appello e non avendo concesso la Corte la possibilità alle parti di riformulare la proposta in termini diversi, in violazione dello scopo deflattivo del concordato in appello.

Quanto al primo aspetto non si rinviene alcun ragionamento posto alla sua base erA emergendo - a riguardo della limitata asserzione a riguardo - il suo contrasto con le emergenze in atti\rfisultando illogico il rilievo sulla pena irrogata al coimputato [OSCURATO:PERSONA], stante la evidente disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alla preminente posizione di quest'ultimo.

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 546, comma 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen, 132 e 133 cod. pen., artt. 27 e 111 Cost. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena, essendo illogico il riferimento allo stralcio della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], maggiormente gravato, e non considerate le deduzioni difensive a sostegno della rideterminazione della pena.

2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen, 132 e 133 cod. pen., artt. 27 e 111 Cost. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'incremento di pena a titolo di continuazione, non essendosi considerato l'errore di calcolo che ha comportato l'incremento di pena detentiva per la continuazione in misura superiore a un terzo sulla pena base, come indicato dalla prima sentenza ,e risolvendosi il giudizio di congruità della pena in una clausola di mero stile e senza conformarsi al principio di diritto espresso dalle SU con sentenza n. 47127 del 24.6.2021.

3. E' stata depositata memoria difensiva a sostegno dell'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è genericamente proposto oltre che manifestamente infondato, rispetto alla giustificata mancata adesione al concordato sulla pena proposto dalle parti, non sussistendo alcun obbligo da parte del Giudice di appello di rimettere le parti in termini per una nuova proposta di concordato.

Quanto al primo aspetto, risulta assorbente il rilievo secondo il quale il ricorrente non si confronta in alcun modo con il pregnante giudizio di inadeguatezza della pena concordata, da un lato, sulla base del minimo edittale e in considerazione degli incrementi per i reati-satellite in considerazione della notevole entità dello stupefacente della doppia tipologia di natura cd. pesante e del correlato elevatissimo valore di mercato, indice dell'inserimento dell'imputato ad un altissimo livello nel traffico illecito dal quale era capace di trarre rapidamente e in modo continuativo il suo approvvigionamento per lo spaccio; dall'altro, in relazione al negativo profilo soggettivo connotato da cinque precedenti specifici per violazione della legge sugli stupefacenti, di cui l'ultimo, a ridosso dei fatti per i quali si è proceduto, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Quanto al secondo, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il modulo della trattazione orale, alcun obbligo sussisteva in capo al Giudice di rimettere in termini le parti per la riformulazione dell'accordo, avendo le stesse concluso, in via subordinata, nel merito, in linea con il condivisibile orientamento secondo il quale, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2 , n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347).

3. Il secondo motivo sulla determinazione della pena base costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in base agli ineccepibili indici di valutazione e commisurazione sopra indicati, ineccepibilmente essendo state valutate incidenti solo sul piano delle attenuanti generiche le dichiarazioni ammissive dell'imputato in udienza di primo grado e inincidente il tardivo modesto versamento in beneficenza, rispetto ai quali non può essere considerata in questa sede di legittimità la allegata ordinanza resa in sede esecutiva, successiva alla sentenza impugnata.4.

Il terzo motivo è fondato.

Non è condivisibile la conferma della determinazione dell'aumento per la continuazione, che, difformemente al criterio indicato dalla prima decisione - che ne indicava la misura pari a un terzo della pena base -, ha confermato l'incremento pari ad anni 3 e mesi quattro di reclusione, ovvero oltre il terzo indicato.

L'erroneità del giudizio rende recessiva l'ulteriore motivazione circa la congruità della pena in continuazione, essendo travolta anche la indicazione della prima sentenza circa i singoli aumenti.

5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente all'aumento di pena a titolo di continuazione.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla ~la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascrittigli, relativi alla complessiva movimentazione di 32 kg. di eroina e 450 grammi di cocaina per un valore di 187.900 euro, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto di ricorso del difensore deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 599-bis, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle ragioni del rigetto della proposta di concordato in appello e non avendo concesso la Corte la possibilità alle parti di riformulare la proposta in termini diversi, in violazione dello scopo deflattivo del concordato in appello. Quanto al primo aspetto non si rinviene alcun ragionamento posto alla sua base erA emergendo - a riguardo della limitata asserzione a riguardo - il suo contrasto con le emergenze in atti\rfisultando illogico il rilievo sulla pena irrogata al coimputato [OSCURATO:PERSONA], stante la evidente disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alla preminente posizione di quest'ultimo. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 546, comma 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen, 132 e 133 cod. pen., artt. 27 e 111 Cost. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena, essendo illogico il riferimento allo stralcio della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], maggiormente gravato, e non considerate le deduzioni difensive a sostegno della rideterminazione della pena. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen, 132 e 133 cod. pen., artt. 27 e 111 Cost. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'incremento di pena a titolo di continuazione, non essendosi considerato l'errore di calcolo che ha comportato l'incremento di pena detentiva per la continuazione in misura superiore a un terzo sulla pena base, come indicato dalla prima sentenza ,e risolvendosi il giudizio di congruità della pena in una clausola di mero stile e senza conformarsi al principio di diritto espresso dalle SU con sentenza n. 47127 del 24.6.2021. 3. E' stata depositata memoria difensiva a sostegno dell'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è genericamente proposto oltre che manifestamente infondato, rispetto alla giustificata mancata adesione al concordato sulla pena proposto dalle parti, non sussistendo alcun obbligo da parte del Giudice di appello di rimettere le parti in termini per una nuova proposta di concordato. Quanto al primo aspetto, risulta assorbente il rilievo secondo il quale il ricorrente non si confronta in alcun modo con il pregnante giudizio di inadeguatezza della pena concordata, da un lato, sulla base del minimo edittale e in considerazione degli incrementi per i reati-satellite in considerazione della notevole entità dello stupefacente della doppia tipologia di natura cd. pesante e del correlato elevatissimo valore di mercato, indice dell'inserimento dell'imputato ad un altissimo livello nel traffico illecito dal quale era capace di trarre rapidamente e in modo continuativo il suo approvvigionamento per lo spaccio; dall'altro, in relazione al negativo profilo soggettivo connotato da cinque precedenti specifici per violazione della legge sugli stupefacenti, di cui l'ultimo, a ridosso dei fatti per i quali si è proceduto, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Quanto al secondo, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il modulo della trattazione orale, alcun obbligo sussisteva in capo al Giudice di rimettere in termini le parti per la riformulazione dell'accordo, avendo le stesse concluso, in via subordinata, nel merito, in linea con il condivisibile orientamento secondo il quale, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2 , n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347). 3. Il secondo motivo sulla determinazione della pena base costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in base agli ineccepibili indici di valutazione e commisurazione sopra indicati, ineccepibilmente essendo state valutate incidenti solo sul piano delle attenuanti generiche le dichiarazioni ammissive dell'imputato in udienza di primo grado e inincidente il tardivo modesto versamento in beneficenza, rispetto ai quali non può essere considerata in questa sede di legittimità la allegata ordinanza resa in sede esecutiva, successiva alla sentenza impugnata.4. Il terzo motivo è fondato. Non è condivisibile la conferma della determinazione dell'aumento per la continuazione, che, difformemente al criterio indicato dalla prima decisione - che ne indicava la misura pari a un terzo della pena base -, ha confermato l'incremento pari ad anni 3 e mesi quattro di reclusione, ovvero oltre il terzo indicato. L'erroneità del giudizio rende recessiva l'ulteriore motivazione circa la congruità della pena in continuazione, essendo travolta anche la indicazione della prima sentenza circa i singoli aumenti. 5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente all'aumento di pena a titolo di continuazione. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla ~la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di a