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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42102/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19830/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Savona di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri, con recidiva infraquinquennale reiterata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'applicazione delle misure sostitutive richieste (pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità) - è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta suddetta argomentazioni logiche e ineccepibili (la commissione di altri fatti illeciti) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una prospettiva tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato.

La Corte, infatti, ha ritenuto che, considerata la proclività alla delinquenza dell'imputato, egli non è meritevole della sostituzione della pena detentiva con la pecuniaria né con il lavoro di pubblica utilità, in quanto la pena richiesta non risulterebbe né efficace né adeguata considerando la personalità dell'imputato, visti i suoi precedenti penali; Considerato, ancora, che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per disporla, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020 Cc. (deo. 18/11/2020 ) Rv. 279876; in termini RV 256725) .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19830/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Savona di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri, con recidiva infraquinquennale reiterata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'applicazione delle misure sostitutive richieste (pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità) - è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta suddetta argomentazioni logiche e ineccepibili (la commissione di altri fatti illeciti) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una prospettiva tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato. La Corte, infatti, ha ritenuto che, considerata la proclività alla delinquenza dell'imputato, egli non è meritevole della sostituzione della pena detentiva con la pecuniaria né con il lavoro di pubblica utilità, in quanto la pena richiesta non risulterebbe né efficace né adeguata considerando la personalità dell'imputato, visti i suoi precedenti penali; Considerato, ancora, che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per disporla, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020 Cc. (deo. 18/11/2020 ) Rv. 279876; in termini RV 256725) . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottob
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