Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22121/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LOGORELLI deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] CARROCCIO deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; deposita conclusioni e nota spese anche a nome dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che, su richiesta del difensore di fiducia degli imputati, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città — che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di diffamazione aggravata a lui contestata ai capi A) e B) - ha riconosciuto la continuazione tra tali fatti e il reato di cui alla sentenza n. 225/2018 della Corte di appello di Messina del 22/01/2018, irrev. il 02/05/219, rideterminando la pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione, manifestamente illogica, per avere la Corte di appello condiviso la valutazione del Tribunale circa l'insussistenza del legittimo impedimento dell'imputato, per l'udienza del 31 ottobre 2018, in quanto impegnato, quale sindaco della città di Messina, in un incontro istituzionale con il Sottosegretario della Giustizia per discutere della costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia.

Si duole che il predetto impegno non sia stato ritenuto dai giudici di merito come indifferibile, urgente e non delegabile, in quanto strettamente connesso alla funzione pubblica svolta, come rappresentato nell'istanza di rinvio. 2.2.Analoghi vizi vengono denunciati anche con riferimento alla configurabilità del delitto di diffamazione.

Premesso che i fatti sono stati commessi in occasione di comizi video-ripresi e messi in onda su una rete televisiva locale, ci si duole che la Corte di appello si è limitata a confermare la decisione del primo giudice ed ha escluso illogicamente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, obliterando le deduzioni difensive formulate alla luce dell'esito dell'istruttoria dibattimentale, che ha dimostrato come le propalazioni dell'imputato rispettassero il limite della continenza.

Ha omesso la Corte di appello di contestualizzare i fatti, giacchè le frasi ascritte sono state pronunciate nel corso di una campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali, nella quale le parti civili dovevano essere considerate direttamente impegnate, perché legate da vincoli di parentela con candidati di lista avversaria a quella sostenuta dal ricorrente, di cui erano attivi sostenitori.

Ci si duole anche che la Corte di appello abbia affasciato in una unica valutazione i due episodi contestati, limitandosi a una indebita motivazione per relationem, nonostante la diversità soggettiva e contenutistica delle condotte.

2.3. Con il terzo motivo, che ha riguardo al trattamento sanzionatorio, il ricorrente denuncia vizi della motivazione sia in merito al diniego della circostanze attenuanti generiche, che nell'escludere la riconducibilità del fatto allo schema dell'art. 131 bis cod. ben.

Anche in tal caso, vi è un mero richiamo agli argomenti del primo giudice, senza tener conto del contesto fattuale, e delle precedenti provocazioni poste in essere nei confronti del ricorrente dalle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è manifestamente infondato.

In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, matrurata, calcolando le prescrizioni verificatesi nel giudizio di merito, in data 13 agosto 2020.

Agli effetti civili, deve disporsi il rinvio al Giudice civile competente per nuovo esame.

2. Non è fondato il primo motivo, con cui si denuncia un vizio processuale, dal momento che la Corte di appello ha offerto congrua e condivisibile motivazione a fondamento della propria decisione, anche alla luce della considerazione che, dal verbale di udienza di primo grado del 31 ottobre - al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - risulta che altri rinvii precedenti erano stati fatti per lo stesso motivo. 2.1.Va, invero, ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla ( Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002 Rv. 221322), e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente ( Sez. 1 n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391).

Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515).

Ciò posto, la decisione della Corte di appello risulta allineata - con ampia e pertinente argomentazione - all'indirizzo giurisprudenziale ispirato alle linee guida delineate dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 225 del 04 luglio 2001), che, pur consapevole della necessità di operare, caso per caso, il bilanciamento tra l'esigenza di indefettibilità della giurisdizione e quella dell'esercizio delle iniziative politiche connesse alla funzione pubblica ricoperta, operando un distinguo tra gli impegni di un soggetto appartenente a un organo costituzionale, strettamente connessi alla funzione pubblica svolta, individua tra le attività istituzionali che consentono di configurare il legittimo impedimento a comparire solo quelle coessenziali alla funzione tipica dell'organo, e non anche gli ulteriori impegni istituzionali o politici a cui lo stesso soggetto deve attendere, quand'anche connessi alla funzione esercitata ( sez. 6 n. 10773 del 09/02/2004 con riferimento a un Ministro).

La stessa Corte costituzionale, infatti, nell'indicare i criteri per la fissazione delle udienze, tenendo conto della opportunità di non farle coincidere con gli impegni istituzionali del parlamentare, ha individuato questi ultimi esclusivamente in quelli relativi alla partecipazione alle votazioni, in quanto espressione coessenziale della funzione svolta.

Correttamente, dunque, la Corte di appello, ha ritenuto prevalente l'esercizio della giurisdizione, e, quindi, la celebrazione del processo, rispetto all'impegno di un organo non costituzionale, e comunque, non riconducibile alle funzioni tipiche della attività di sindaco, tali potendosi considerare la necessità di partecipare a una seduta di consiglio comunale o di [OSCURATO:PERSONA], laddove, nel caso di specie, veniva addotto un impegno, pur certamente istituzionale, ovvero connesso alla funzione, ma di certo non coessenziale ad essa, in quanto certamente rinviabile o delegabile.

3. E' fondato, invece, il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione nello scrutinio della scriminante del diritto di critica.

3.1. La Corte di appello si limita a dire che le pp.00. non erano coinvolte nella disputa politica - in tal modo risolvendo negativamente la questione della possibile sussistenza della scriminante della critica politica - ma omette di considerare che - per quanto emerge dalla trascrizione riportata nella sentenza di primo grado - il tema posto dal ricorrente all'attenzione degli astanti durante il comizio (poi trasmesso televisivamente) aveva riguardo a una vicenda giudiziaria denunciata alla Procura della Repubblica ( tant'è che nel comizio il ricorrente si rivolge al Procuratore della Repubblica di Messina), con la quale si era riferito all'A.G. del tentativo dei componenti della famiglia Giardina di realizzare un immobile da destinare ad abitazione del figlio disabile, tuttavia non assentibile urbanisticamente, in quanto posto in prossimità di un fiume, e della infruttuosa impugnazione dinanzi al TAR del diniego opposto dal Comune, per chiedere un provvedimento urgente fondato sulla necessità di realizzare una abitazione in grado di accogliere il disabile, pur essendo questi già proprietario di altri immobili.

3.2. E' quello appena descritto, dunque, il contesto fattuale nell'ambito del quale avrebbero dovuto essere valutate le dichiarazioni contestate al ricorrente durante il comizio elettorale, le quali, come è evidente, avendo a oggetto una vicenda giudiziaria che aveva visto come protagonista il Comune di Fiumedisini, ponevano l'attenzione su una vicenda di rilievo pubblico che legittima il diritto di critica, aspetto, invece, affrontato del tutto superficialmente dalla sentenza impugnata.

E' noto, infatti, che il limite immanente all'esercizio dei diritto di critica è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 4031 del 30/10/2013 - dep. 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258674; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218).

Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono, cioè, costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004 - dep. 25/01/2005, Scalfari, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764).

3.3. Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall' elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866) .

A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo).

È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".

Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc.

Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000, Rv. 216534).

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.

In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c.

Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c.

Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

Ecco che la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex mu/tis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239).

Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf.

Sez. 1 - , n. 8801 del 13/11/2018 Rv. 276167).

Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale.

La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso.

La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.

Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Tuttavia, essa non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647).

In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).

Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1,n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc.

Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest"ultimo in quanto tale ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).

Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale( Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143).

4. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, come si è già premesso, in realtà, la Corte di appello ha limitato il proprio scrutinio al diritto di critica politica, - che non ha ravvisato per le ragioni che si sono già dette - mentre si è sostanzialmente sottratta al compito di verificare se la condotta contestata, se le parole pronunciate dal ricorrente, e riprese dall'emittente televisiva locale, pur offensive possano considerarsi scriminate se lette attraversa la lente del diritto di critica che spetta, su questioni di pubblico rilievo, a qualunque cittadino.

7. Alla luce di quanto osservato e considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione, e agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore nel grado, che dovrà colmare la rilevata lacuna motivazionale, scrutinando il fatto in esame onde verificare la sussistenza dei presupposti della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.

Restano assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LOGORELLI deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] CARROCCIO deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; deposita conclusioni e nota spese anche a nome dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che, su richiesta del difensore di fiducia degli imputati, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città — che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di diffamazione aggravata a lui contestata ai capi A) e B) - ha riconosciuto la continuazione tra tali fatti e il reato di cui alla sentenza n. 225/2018 della Corte di appello di Messina del 22/01/2018, irrev. il 02/05/219, rideterminando la pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione, manifestamente illogica, per avere la Corte di appello condiviso la valutazione del Tribunale circa l'insussistenza del legittimo impedimento dell'imputato, per l'udienza del 31 ottobre 2018, in quanto impegnato, quale sindaco della città di Messina, in un incontro istituzionale con il Sottosegretario della Giustizia per discutere della costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Si duole che il predetto impegno non sia stato ritenuto dai giudici di merito come indifferibile, urgente e non delegabile, in quanto strettamente connesso alla funzione pubblica svolta, come rappresentato nell'istanza di rinvio. 2.2.Analoghi vizi vengono denunciati anche con riferimento alla configurabilità del delitto di diffamazione. Premesso che i fatti sono stati commessi in occasione di comizi video-ripresi e messi in onda su una rete televisiva locale, ci si duole che la Corte di appello si è limitata a confermare la decisione del primo giudice ed ha escluso illogicamente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, obliterando le deduzioni difensive formulate alla luce dell'esito dell'istruttoria dibattimentale, che ha dimostrato come le propalazioni dell'imputato rispettassero il limite della continenza. Ha omesso la Corte di appello di contestualizzare i fatti, giacchè le frasi ascritte sono state pronunciate nel corso di una campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali, nella quale le parti civili dovevano essere considerate direttamente impegnate, perché legate da vincoli di parentela con candidati di lista avversaria a quella sostenuta dal ricorrente, di cui erano attivi sostenitori. Ci si duole anche che la Corte di appello abbia affasciato in una unica valutazione i due episodi contestati, limitandosi a una indebita motivazione per relationem, nonostante la diversità soggettiva e contenutistica delle condotte. 2.3. Con il terzo motivo, che ha riguardo al trattamento sanzionatorio, il ricorrente denuncia vizi della motivazione sia in merito al diniego della circostanze attenuanti generiche, che nell'escludere la riconducibilità del fatto allo schema dell'art. 131 bis cod. ben. Anche in tal caso, vi è un mero richiamo agli argomenti del primo giudice, senza tener conto del contesto fattuale, e delle precedenti provocazioni poste in essere nei confronti del ricorrente dalle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è manifestamente infondato. In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, matrurata, calcolando le prescrizioni verificatesi nel giudizio di merito, in data 13 agosto 2020. Agli effetti civili, deve disporsi il rinvio al Giudice civile competente per nuovo esame. 2. Non è fondato il primo motivo, con cui si denuncia un vizio processuale, dal momento che la Corte di appello ha offerto congrua e condivisibile motivazione a fondamento della propria decisione, anche alla luce della considerazione che, dal verbale di udienza di primo grado del 31 ottobre - al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - risulta che altri rinvii precedenti erano stati fatti per lo stesso motivo. 2.1.Va, invero, ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla ( Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002 Rv. 221322), e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente ( Sez. 1 n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391). Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515). Ciò posto, la decisione della Corte di appello risulta allineata - con ampia e pertinente argomentazione - all'indirizzo giurisprudenziale ispirato alle linee guida delineate dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 225 del 04 luglio 2001), che, pur consapevole della necessità di operare, caso per caso, il bilanciamento tra l'esigenza di indefettibilità della giurisdizione e quella dell'esercizio delle iniziative politiche connesse alla funzione pubblica ricoperta, operando un distinguo tra gli impegni di un soggetto appartenente a un organo costituzionale, strettamente connessi alla funzione pubblica svolta, individua tra le attività istituzionali che consentono di configurare il legittimo impedimento a comparire solo quelle coessenziali alla funzione tipica dell'organo, e non anche gli ulteriori impegni istituzionali o politici a cui lo stesso soggetto deve attendere, quand'anche connessi alla funzione esercitata ( sez. 6 n. 10773 del 09/02/2004 con riferimento a un Ministro). La stessa Corte costituzionale, infatti, nell'indicare i criteri per la fissazione delle udienze, tenendo conto della opportunità di non farle coincidere con gli impegni istituzionali del parlamentare, ha individuato questi ultimi esclusivamente in quelli relativi alla partecipazione alle votazioni, in quanto espressione coessenziale della funzione svolta. Correttamente, dunque, la Corte di appello, ha ritenuto prevalente l'esercizio della giurisdizione, e, quindi, la celebrazione del processo, rispetto all'impegno di un organo non costituzionale, e comunque, non riconducibile alle funzioni tipiche della attività di sindaco, tali potendosi considerare la necessità di partecipare a una seduta di consiglio comunale o di [OSCURATO:PERSONA], laddove, nel caso di specie, veniva addotto un impegno, pur certamente istituzionale, ovvero connesso alla funzione, ma di certo non coessenziale ad essa, in quanto certamente rinviabile o delegabile. 3. E' fondato, invece, il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione nello scrutinio della scriminante del diritto di critica. 3.1. La Corte di appello si limita a dire che le pp.00. non erano coinvolte nella disputa politica - in tal modo risolvendo negativamente la questione della possibile sussistenza della scriminante della critica politica - ma omette di considerare che - per quanto emerge dalla trascrizione riportata nella sentenza di primo grado - il tema posto dal ricorrente all'attenzione degli astanti durante il comizio (poi trasmesso televisivamente) aveva riguardo a una vicenda giudiziaria denunciata alla Procura della Repubblica ( tant'è che nel comizio il ricorrente si rivolge al Procuratore della Repubblica di Messina), con la quale si era riferito all'A.G. del tentativo dei componenti della famiglia Giardina di realizzare un immobile da destinare ad abitazione del figlio disabile, tuttavia non assentibile urbanisticamente, in quanto posto in prossimità di un fiume, e della infruttuosa impugnazione dinanzi al TAR del diniego opposto dal Comune, per chiedere un provvedimento urgente fondato sulla necessità di realizzare una abitazione in grado di accogliere il disabile, pur essendo questi già proprietario di altri immobili. 3.2. E' quello appena descritto, dunque, il contesto fattuale nell'ambito del quale avrebbero dovuto essere valutate le dichiarazioni contestate al ricorrente durante il comizio elettorale, le quali, come è evidente, avendo a oggetto una vicenda giudiziaria che aveva visto come protagonista il Comune di Fiumedisini, ponevano l'attenzione su una vicenda di rilievo pubblico che legittima il diritto di critica, aspetto, invece, affrontato del tutto superficialmente dalla sentenza impugnata. E' noto, infatti, che il limite immanente all'esercizio dei diritto di critica è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 4031 del 30/10/2013 - dep. 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258674; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 - dep. 07/03/2011, Morelli, Rv. 250218). Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono, cioè, costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004 - dep. 25/01/2005, Scalfari, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764). 3.3. Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall' elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866) . A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000, Rv. 216534). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Ecco che la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex mu/tis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf. Sez. 1 - , n. 8801 del 13/11/2018 Rv. 276167). Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Tuttavia, essa non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1,n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest"ultimo in quanto tale ( Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale( Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143). 4. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, come si è già premesso, in realtà, la Corte di appello ha limitato il proprio scrutinio al diritto di critica politica, - che non ha ravvisato per le ragioni che si sono già dette - mentre si è sostanzialmente sottratta al compito di verificare se la condotta contestata, se le parole pronunciate dal ricorrente, e riprese dall'emittente televisiva locale, pur offensive possano considerarsi scriminate se lette attraversa la lente del diritto di critica che spetta, su questioni di pubblico rilievo, a qualunque cittadino. 7. Alla luce di quanto osservato e considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione, e agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore nel grado, che dovrà colmare la rilevata lacuna motivazionale, scrutinando il fatto in esame onde verificare la sussistenza dei presupposti della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. Restano assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti p
Sentenza Cassazione n. 22121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris