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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09583/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115)2002, L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato, alta sussistenza dell'elemento soggettivo e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. t.a mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per fa mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 221212002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Quanto, invero, alla dedotta non configurabilità dell'illecito perché non era stata allegata la documentazione ISEE la Corte territoriale, rispondendo al motivo di gravame in questa sede nuovamente reiterato, ha rilevato che il reato si configura con la presentazione dell'istanza sottoscritta in cui si dichiara di fruire di un reddito inferiore (difatti tanto è stato sufficiente per la concessione del patrocinio, fr.

Sez. 4, a. 22110 del 14/03)2023 Rv. 284643 - 01).

Relativamente, inoltre, alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo, la Corte ha reso argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico, osservando che il reddito dei nucleo familiare proveniva da lavoro dipendente, e risultava dunque dal CUD e non da difficoltose ricostruzioni, né era emerso il commercialista escusso come teste fosse stato investito del compito di provvedere ad una consulenza al fine di determinare l'esatto ammontare dei redditi, né che avesse indotto in errore il ricorrente: tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e può anche rivestire la forma dei dolo eventuale ( Sez. 4 -' n. 37144 dei 05)0612019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01).

Infine, relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, la Corte ha rilevato l'elemento ostativo costituito dai due precedenti penali del Casella, con argomentazione neppure censurata sul punto dal ricorrente.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il ConTiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115)2002, L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato, alta sussistenza dell'elemento soggettivo e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. t.a mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per fa mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 221212002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Quanto, invero, alla dedotta non configurabilità dell'illecito perché non era stata allegata la documentazione ISEE la Corte territoriale, rispondendo al motivo di gravame in questa sede nuovamente reiterato, ha rilevato che il reato si configura con la presentazione dell'istanza sottoscritta in cui si dichiara di fruire di un reddito inferiore (difatti tanto è stato sufficiente per la concessione del patrocinio, fr. Sez. 4, a. 22110 del 14/03)2023 Rv. 284643 - 01). Relativamente, inoltre, alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo, la Corte ha reso argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico, osservando che il reddito dei nucleo familiare proveniva da lavoro dipendente, e risultava dunque dal CUD e non da difficoltose ricostruzioni, né era emerso il commercialista escusso come teste fosse stato investito del compito di provvedere ad una consulenza al fine di determinare l'esatto ammontare dei redditi, né che avesse indotto in errore il ricorrente: tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e può anche rivestire la forma dei dolo eventuale ( Sez. 4 -' n. 37144 dei 05)0612019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). Infine, relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, la Corte ha rilevato l'elemento ostativo costituito dai due precedenti penali del Casella, con argomentazione neppure censurata sul punto dal ricorrente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il ConTiglie
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