CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso M.965-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ FILIPPO rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via delle [OSCURATO:PERSONA],110; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 15; - Controricorrenti – nonchè contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 965/2021 Numero sezionale 377/2022 Numero di raccolta generale 8026/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 BUTTICE' LUIGI; - Intimato - avverso la sentenza/l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di Palermo, depositata il 03/07/2020; - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda di regolamento di confini ed apposizione dei termini proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] eccepì che il confine non era incerto ma ben delimitato da una recinzione e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi l’usucapione del terreno compreso entro l’area delimitata dalla recinzione; - in seguito a transazione, il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla determinazione del confine e rigettò la domanda di usucapione; - la Corte d’appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado, ritenendo, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, che la domanda di usucapione fosse sfornita di prova in quanto i due fondi non erano divisi da una recinzione e non era stato provato l’esercizio del possesso nell’area in cui si era verificato lo sconfinamento; inoltre, la mera coltivazione del fondo non integrava il possesso se non accompagnato da univoci indizi, che , nella specie non erano emersi in giudizio; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 965/2021 Numero sezionale 377/2022 Numero di raccolta generale 8026/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza; - hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - « Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c. e 1144 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per difetto di motivazione in quanto dalla documentazione fotografica in atti, dalle risultanze della CTU e dalle deposizioni testimoniali sarebbe emersa l’esistenza di un confine di fatto risalente ad oltre venti anni nonché la prova del possesso dell’area oggetto di sconfinamento, che la propria dante avrebbe coltivato per oltre un ventennio. In ragione della presunzione di possesso, sarebbe stato onere dei [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che la relazione con la cosa fosse iniziata a titolo di detenzione o per mera tolleranza. Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi basata sull’assenza di prova del possesso, sia in relazione al corpus possidendi - in quanto i due fondi confinanti non erano divisi da una recinzione – sia in relazione all’animus possidendi in quanto la mera coltivazione non integra la volontà di possedere uti dominus, se non accompagnata da univoci indizi, che , nella specie non erano emersi in giudizio. E’ infatti onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 965/2021 Numero sezionale 377/2022 Numero di raccolta generale 8026/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849); L’aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n.1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n.18215); La corte di merito si è adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che la coltivazione del terreno oltre la linea di confine, peraltro priva di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore; – la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 965/2021 Numero sezionale 377/2022 Numero di raccolta generale 8026/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro € 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e