CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 04295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32542/2018 R.G. proposto da: E- DISTRIBUZIONE S . P . A . (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1821/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il09/05/2018, R.G.N. 1150/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 1821 depositata il 9.5.2018 la Corte di appello di Roma, preso atto dell’accordo conciliativo stipulato, il 30.8.2016, in occasione di esodo incentivato ex art. 4 della legge n. 92 del 2012, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. la Corte territoriale ha rilevato che l’accordo conciliativo era stata stipulato successivamente alla sentenza di primo grado (che aveva accertato il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute sulle buste paga in relazione al distacco presso il Centro TGT di Frosinone) e all’appello proposto dalla società e che il tenore dell’accordo (con particolare riguardo al punto 9, ove le parti si davano atto della “totale definizione di ogni questione inerente gli intercorsi rapporti e la loro cessazione”, senza specifica menzione dell’atto transattivo, nonché ai punti 4 e 5, ove il dipendente rinunciava ad ulteriori “rivendicazioni” su istituti retributivi, ma non apronunce giudiziali a sé favorevoli già acquisite) manifestava la chiara volontà delle parti di includere anche l’oggetto della controversia nel globale assetto transattivo dei rapporti. 3. avverso la sentenza, la società propone ricorso per Cassazione, affidato a un motivo, illustrato da memoria; il Bonanni resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente, con l’unico motivo, denuncia, in relazione agli artt. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, delle norme dettate in materia di interpretazione degli atti negoziali (artt. 1362 e ss cod.civ.), 112 cod.proc.civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevando che la Corte territoriale ha trascurato che il verbale di conciliazione fu sottoscritto nel contesto di un amplissimo processo di risoluzioni incentivate avvenuto sulla base dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 e recava (al punto 4) la ricognizione di tutti gli emolumenti sui quali lavoratore e società si erano confrontati (mentre il punto 9 riportava una formula generica ed astratta); la comune intenzione delle parti doveva, dunque, essere tratta non solo mediante il criterio letterale bensì anche attraverso il criterio sistematico (attraverso la considerazione complessiva di tutte le clausole) e la valutazione del comportamento anche successivo delle parti. In particolare, in nessuna clausola era stata espressa la rinuncia dell’Enel alla ripetizione di somme (nella specie l’indennità che il lavoratore aveva percepito in maniera indebita) oggetto dell’appello e le uniche rinunce contenute nell’accordo di conciliativo erano quelle espresse dal lavoratore in ordine alle “rivendicazioni” di emolumenti espressamente indicati.Né la società doveva impugnare il verbale di conciliazione, posto che la controversia (sulla spettanza o meno dell’emolumento al Bonanni) era già stata introdotta. In via subordinata, la società fa la ricognizione di tutti i motivi di appello (avverso la sentenza di primo grado favorevole al lavoratore) rimasti assorbiti a seguito della pronuncia di cessazione della materia del contendere; 2. il motivo non è fondato; 3. questa Corte ha affermato che, in materia di interpretazione del contratto - sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti" - la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. n. 14432 del 2016);4. in particolare, è stato precisato che la comune intenzione deicontraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando icriteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse,interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione deicontraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta daicontraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021, Cass. n. 2173 del 2022; cfr. altresì Cass. n. 4571 del 2021 e Cass. n. 34795 del 2022).; 5. inoltre, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, è principio consolidato quello secondo cui il ricorrente in cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr., da ultimo, Cass. n 9461 del 2021).6. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha effettuato la ricognizione della comune volontà delle parti contraenti alla luce sia del complessivo regolamento negoziale (richiamando il contenuto di numerose clausole dell’accordo, i punti 4, 5 e 9) sia di contestuali dati di fatto (in particolare l’acquisizione, da parte del lavoratore, del diritto al pagamento dell’indennità controversa in base ad una pronuncia giudiziale, che, come è noto, era provvisoriamente esecutiva) sia del comportamento delle parti (in specie, la proposizione dell’appello, avverso la suddetta pronuncia giudiziale, da parte della società) per giungere ad affermare che all’atto della stipulazione dell’atto conciliativo le parti erano perfettamente a conoscenza del riconoscimento giudiziale del diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità (pari a complessivi euro 11.728,84, trattenuta dalla società ratealmente nelle buste paga) e il tenore lessicale dell’accordo (considerato anche il mancato riferimento alla sentenza favorevole al lavoratore) dimostrava la volontà delle parti di definire integralmente l’assetto complessivo del rapporto di lavoro; 7. si tratta di interpretazione congrua, plausibile e conforme ai principi di diritto innanzi richiamati, alla quale laricorrente oppone (inammissibilmente, in quanto surrogantesi ad attività che è riservata al giudice del merito) la propria, senza, però, dare reale contezza di errori nell’applicazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte territoriale; 8. questa Corte ha ripetutamente affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito –dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass.n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006); 9. invero, il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, più di recente, Cass. n. 12360 del 2014 e n. 8586 del 2015); 10. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di