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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26453/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 22 marzo 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA] dal 29 aprile 2017 al 14 gennaio 2018; considerato che il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in relazione alla detenzione asseritamente inumana patita nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; rilevato che - come emerge dagli atti il cui accesso è consentito attesa la natura processuale della doglianza (Sez.

U., n. 42792 del 32/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - nel reclamo al Tribunale di sorveglianza le doglianze inerivano esclusivamente il parziale rigetto dei rimedi risarcitori per gli istituti di pena di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ribadito che il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza proposto in relazione alla richiesta di rimedio risarcitorio si svolge nelle forme proprie dell'art. 35-bis Ord. pen. e riveste, pacificamente, una natura impugnatoria e che se è vero che da tale natura consegue che il tribunale di sorveglianza investito in sede di reclamo è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Uff. sorv.

Milano, Rv. 277882), ciò non comporta affatto che il detenuto possa sottoporre al tribunale di sorveglianza "questioni nuove" che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza (Sez. 1 n. 2303 del 08/010/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229; Sez. 5, n. 42625 del 12/7/2018, A., Rv. 274053); ciò in quanto dalla natura impugnatoria del mezzo deriva, da un lato, l'obbligo di corredarlo di specifici motivi di doglianza e, dall'altro, che il i reclamo ha carattere devolutivo e che, pertanto, esso attribuisce al giudice di secondo grado uno specifico thema decidendum, costituito dalle censure espresse con l'atto di reclamo.

A sua volta, il perimetro dell'impugnazione deve essere definito attraverso il riferimento all'oggetto del primo giudizio, come definito dal relativo atto di reclamo nonché dalla eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o dall'eventuale esercizio dei poteri istruttori da parte del medesimo; rilevato che - come già osservato - il reclamo originario non conteneva alcuna censura relativamente alla detenzione patita nell'Istituto di pena di Catania; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento, in data 22 marzo 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) in relazione ai periodi di detenzione patiti presso l'istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA] dal 29 aprile 2017 al 14 gennaio 2018; considerato che il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in relazione alla detenzione asseritamente inumana patita nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; rilevato che - come emerge dagli atti il cui accesso è consentito attesa la natura processuale della doglianza (Sez. U., n. 42792 del 32/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - nel reclamo al Tribunale di sorveglianza le doglianze inerivano esclusivamente il parziale rigetto dei rimedi risarcitori per gli istituti di pena di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ribadito che il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza proposto in relazione alla richiesta di rimedio risarcitorio si svolge nelle forme proprie dell'art. 35-bis Ord. pen. e riveste, pacificamente, una natura impugnatoria e che se è vero che da tale natura consegue che il tribunale di sorveglianza investito in sede di reclamo è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Uff. sorv. Milano, Rv. 277882), ciò non comporta affatto che il detenuto possa sottoporre al tribunale di sorveglianza "questioni nuove" che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza (Sez. 1 n. 2303 del 08/010/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229; Sez. 5, n. 42625 del 12/7/2018, A., Rv. 274053); ciò in quanto dalla natura impugnatoria del mezzo deriva, da un lato, l'obbligo di corredarlo di specifici motivi di doglianza e, dall'altro, che il i reclamo ha carattere devolutivo e che, pertanto, esso attribuisce al giudice di secondo grado uno specifico thema decidendum, costituito dalle censure espresse con l'atto di reclamo. A sua volta, il perimetro dell'impugnazione deve essere definito attraverso il riferimento all'oggetto del primo giudizio, come definito dal relativo atto di reclamo nonché dalla eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o dall'eventuale esercizio dei poteri istruttori da parte del medesimo; rilevato che - come già osservato - il reclamo originario non conteneva alcuna censura relativamente alla detenzione patita nell'Istituto di pena di Catania; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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