CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19460/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di furto aggravato. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto alla doglianza di carattere processuale riguardante il lamentato mancato rinvio dell'udienza per contestuale impegno professionale del difensore, che la Corte d'appello ha offerto congrua motivazione: in sentenza si legge che, in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si rinviene in atti la documentazione comprovante il suddetto impedimento. La difesa avversa in modo generico le argomentazioni illustrate dalla Corte d'appello, riproducendo la medesima doglianza in sede di legittimità. Occorre peraltro rimarcare come, per consolidato indirizzo di questa Corte, il contestuale impegno professionale da farsi valere innanzi al giudice di merito debba essere tempestivamente comunicato (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579) e che, non potendo le parti private inoltrare istanze a mezzo Pec, esse potranno essere prese in considerazione ove siano sottoposte all'attenzione del giudice (cfr. Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 278127). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il