CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 21377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21965-2018 proposto da: U. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. Appalto illecito R.G.N. 21965/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 CC R.G.N. 21965/2018 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 21965/2018 - intimate - avverso la sentenza n. 78/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 1333/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Firenze, in accoglimento degli appelli, separatamente proposti dall’Inps e dall’Inail , avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, e in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e assicurativo proposta dalla società U. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( per brevità, anche « DCS ») , a seguito di verbale di accertamento e notificazione nr. 54/013 dell'11 aprile 2011, dichiarando dovute le somme ivi richieste; 2. per quanto ancora di interesse, la Corte di merito ha premesso come la controversia vertesse sulla legittimità dell’appalto, formalmente intercorso tra la società DCS e la società cooperativa le Sorgenti a r.l., sin dal 2006; 3. premessa la normativa di riferimento e i principi di diritto affermatisi in relazione ai fenomeni di interposizione illecita di manodopera , la Corte di appello, richiamato , altresì, l’art. 29 d.lgs nr. 276 del 2003 nella parte in cui prevede che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione del rischio R.G.N. 21965/2018 d'impresa, ha ritenuto che, sulla scorta complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni e del materiale documentale, difettasse, nel caso di specie, il requisito minimo di autonomia e di specifico apporto organizzativo tale da qualificare, in termini di appalto, la vicenda contrattuale concretamente esaminata; 4. ha proposto ricor so per Cassazione la società in epigrafe, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria, cui hanno resistono, con controricorso, l’INPS e l’INAIL; 5. l’Ispettorato del lavoro ha depositato atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione alla discussione orale; 6. sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29 del D. Lgs nr. 276 del 2003 , per avere la Corte di appello considerato irrilevante la circostanza che i lavoratori non avessero domandato la riqualificazione dei rapporti contrattuali. Per la società, poiché nessuno dei lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo -ovvero i soci lavoratori della cooperativa-aveva esercitato la facoltà di cui all'art 29 cit., rimaneva precluso agli istituti previdenziali l’accertamento di unappalto non genuino; 9. il motivo è da respingere; R.G.N. 21965/2018 10.come già osservato dalla Corte (Cass. nr. 36469 del 2021; Cass. nr. 13013 del 2019; Cass. nr. 17705 del 2019), in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore; 11. ai precedenti indicati e alle ragioni cheli sorreggono si rinvia integralmente anc he ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; 12.in questa sede, è solo il caso di rimarcare che il principio esposto rappresenta un logico corollario dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo; 13.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 14.l’omissione è riferita ai « fatti » di seguito specific ati : - l'essere o meno la DCS l'unico committente della cooperativa; - l'aver o meno la cooperativa esercitato il potere organizzativo; - l'avere o meno la cooperativa esercitat o la propria attività decisionale; 15.il motivo è inammissibile; R.G.N. 21965/2018 16.le censure non sono illustrat e secondo gl i enunciati di Cass.,sez. un . , nn . 8053 e 8054 del 2014 ; 17. la pluralità di fatti omessi ( v. Cass. n. 28154 del 2018; più di recente, in motiv., § 20, Cass. nr. 9372 del 2023), è estranea al perimetro segnato dall'art. 360, comma 1, nr. 5, cod.proc.civ. che consente , in questa sede,solo il rilievo di omesso esame di uno specifico fatto storico avente valenza decisiva. Una simile censura è, all’evidenza, volta alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa al Giudice di legittimità; 18. in ogni caso, l’omissione è riferita a «fatti»che sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito ma valutati in modo diverso da quanto auspicato dal ricorrente; 19. con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29 del D.L gs. nr. 276 del 2003. Parte ricorrente deduce il malgoverno, da parte della Corte di appello di Firenze, dei criteri astratti di qualificazione dei rapporti. In particolare, le censure investono il giudizio sul «coordinamento» del personale impiegato nell’appalto , erroneamente ritenuto estrinsecazione d i un potere direttivo della committente e non compatibile con un appalto lecito. Il coordinamento, secondo la ricorrente, invece, non solo deve ritenersi ammissibile ma è , anzi, essenziale in fa ttispecie , come quella concreta, caratterizzate da attività non prettamente «ripetitive»ma di volta in volta differenti, tali da richiedere la necessaria coordinazione tra appaltantee appaltatore; 20. anche il terzo motivo è , nel complesso, da rigettare; R.G.N. 21965/2018 21.la Corte di appello ha utilizzati parametri coerenti con quelli elaborati dalla giurisprudenz a di legittimità . Possibile il «coordinamento»(v. pag. 6, ult.cpv., sentenza impugnata) nell’ambito di un rapporto di appalto, ha, nondimeno, giudicato l’ingerenza della committente nella direzione del personale della cooperativa non compatibile con un genuino programma contrattuale; 22. tale conclusione, condotta attraverso l’analisi di elementi di fatto, integra un giudizio di merito, non sindacabile dalla Corte, perché non adeguatamente censurato nella presente sede; 23. a ben vedere, sub speciedi violazione di legge, le censure sche rmano, sempre, un non consentito apprezzamentodi questioni di fatto; 24. con il quarto motivo di impugnazione - ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.-è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; 25. l’omissione è riferita alle seguenti circostanze: -che l’appaltatore era attivo in Livorno già dal 1973; -che, nel periodo del rapporto con il committente DCS (anni 2006/2011), l’appaltatore aveva una pluralità di committenze nel territorio livornese; - che l’appaltatore, anche dal lato amministrativo, gestiva il proprio personale direttamente (ferie, permessi, straordinari e direttive) ed era quindi gravato del relativo rischio di impresa; 26. per la parte ricorrente, l’esame di detti, decisivi elementi avrebbe condotto ad un differente esito della lite; 27. il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate in relazione al secondo motivo; R.G.N. 21965/2018 28. complessivamente, il ricorso va rigettato e le spese, in favore delleparti controricorrent i , vanno liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza. Nulla deve provvedersi, in relazione all’Ispettorato del Lavoro, in difetto di sostanziale attività difensiva e , con riferimento alle parti private, perché rimaste intimate; 29. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida,per compensi professionali, in Euro 7. 0 00,00 , per l’Inps, e in Euro 5.000,00, per l’Inail, oltreEuro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei