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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 09911/2022

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guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17332-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8262/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 8262 del 24.

3. 2021, notificata il 22.

4. 2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 882/2918 della Corte di appello di Napoli per tardività, rilevando che ai fini della decorrenza del termine per impugnare doveva aversi riguardo, non avendo la parte nei propri atti indicato il proprio domicilio digitale, alla data in cui la sentenza di appello era stata notificata presso lo studio legale del difensore ove la parte aveva eletto domicilio; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. ha notificato controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria; con un unico motivo la società ricorrente assume che la sentenza impugnata, giustificando la conclusione accolta dalla mancata indicazione negli atti del giudizio di appello della ricorrente del proprio domicilio digitale, è affetta da errore di fatto sugli atti di causa, atteso che tale indicazione era contenuta in calce al proprio atto di appello; ritenuto che: il vizio denunziato ha natura di errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n, 4 cod. proc. civ., rappresentandosi che il giudicante ha escluso l'esistenza di un fatto che invece risultava dagli atti di causa„ che tale fatto trova riscontro positivo nell'atto di appello, che contiene, in calce, l'indicazione dell'indirizzo digitale della parte e la dichiarazione di voler ricevere presso di esso le comunicazioni e/o notificazioni, e che, infine, la considerazione della sua mancanza ha rivestito carattere decisivo ai fini dell'adozione della ordinanza impugnata, avendo su dì essa la Corte motivato la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M. rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Roma, 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] uzzi / 09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17332-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8262/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 8262 del 24. 3. 2021, notificata il 22. 4. 2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 882/2918 della Corte di appello di Napoli per tardività, rilevando che ai fini della decorrenza del termine per impugnare doveva aversi riguardo, non avendo la parte nei propri atti indicato il proprio domicilio digitale, alla data in cui la sentenza di appello era stata notificata presso lo studio legale del difensore ove la parte aveva eletto domicilio; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. ha notificato controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria; con un unico motivo la società ricorrente assume che la sentenza impugnata, giustificando la conclusione accolta dalla mancata indicazione negli atti del giudizio di appello della ricorrente del proprio domicilio digitale, è affetta da errore di fatto sugli atti di causa, atteso che tale indicazione era contenuta in calce al proprio atto di appello; ritenuto che: il vizio denunziato ha natura di errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n, 4 cod. proc. civ., rappresentandosi che il giudicante ha escluso l'esistenza di un fatto che invece risultava dagli atti di causa„ che tale fatto trova riscontro positivo nell'atto di appello, che contiene, in calce, l'indicazione dell'indirizzo digitale della parte e la dichiarazione di voler ricevere presso di esso le comunicazioni e/o notificazioni, e che, infine, la considerazione della sua mancanza ha rivestito carattere decisivo ai fini dell'adozione della ordinanza impugnata, avendo su dì essa la Corte motivato la pronuncia di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Roma, 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] uzzi / 09
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