CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 24931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22353-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore, con domicilio eletto in Roma, domiciliata “ ex lege ” pressol’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ’ [OSCURATO:PERSONA] SCOGNAMIGLIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Parioli 87, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] USSANI D’ESCOBAR, ma domiciliati “ex lege” presso l ’ indirizzo di posta Oggetto *CONTRATTI E [OSCURATO:PERSONA] Rinnovazione notificazionedel ricorso R.G.N.22353/2021 Cron. Rep. Ud.23/4/2025 Adunanza camerale elettronica del propri o difensor e come in atti , rappresentat i e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] COPPOLA; -controricorrenti - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](quali eredi di Clea [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di Angela [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 714/2021 della Corte d ’ appello di Napoli , depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI ; rilevato: - che a società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 714/21, del 25 febbraio 2021, della Corte d’appello di Napoli, che - nel respingerneil gravame avverso l ’ ordinanza del 25 maggio 2015, resa dal Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 702-ter, comma 5, cod. proc. civ. -ne ha confermato la condanna a pagare, a taluni suoi ex dipendenti o ai loro eredi (soggetti, tutti, meglio identificati nell’epigrafe della presente sentenza), importi variabili, corrispondenti a crediti restitutori di loro spettanza, relativi alle ritenute operate e versate, quale sostituto d’imposta, sulle quote del fondo di previdenza della medesima società, il cui carattere indebito è stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 2741/09, del 5 febbraio 2009; -che riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata a convenuta in giudizio con ricorso ex art. 702-biscod. proc. civ. notificatole il 22 marzo 2014, assumendo gli allora attori di aver diritto a riscuotere quanto da essa [OSCURATO:SOCIETA] ripetuto dall’amministrazione finanziaria; -che, c ostituitasi in giudizio, la predetta società resisteva alla domanda, eccependo tra l’altro - per quanto qui ancora di interesse - la prescrizione dei crediti restitutori (dei quali, peraltro, contestava la fondatezza); - che a suo dire, infatti, il “ dies a quo ” del termine prescrizionale doveva identificarsi nel momento dell’avvenuta, erronea, trattenuta, risalenteal 1999, e non in quello del deposito della sentenza con cui questa Corte aveva riconosciuto, in via definitiva, il suo diritto a ripetere quanto versato; -che, in ogni caso, la convenuta contestava anche nel merito la fondatezza della pretesa: e ciò sul rilievo che i nominativi degli attori non risultavano compresi nell’elenco dettagliato trasmessole dall’Agenzia delle Entrate, all’esito di una complessa ricostruzione delle singole posizioni dei potenziali beneficiari del rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute operate; -che, comunque, per l ’ ipotesi di accoglimento della domanda, [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva - e otteneva - l ’ autorizzazione a chiamare in causa, in manleva, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, affinché la tenesse indenne da ogni avversaria pretesa patrimoniale; - che i l primo giudice accoglieva la domanda degli ex dipendenti (nulla statuendo, invece, su quella di manleva), disattendendo, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ritenendo che il relativo termine decorresse non dalla data di liquidazione del fondo, bensì da quella dell’incameramento delle somme da parte della società, in quanto soggetto non destinatario dei rimborsi, avendo essa agito quale sostituto d’imposta; - che esperito gravame dalla soccombente, lo stesso veniva rigettato; -che avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione la gestione liquidatoria di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base -come detto - di quattro motivi ; -che il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione delle norme relative all’istituto della “negotiorum gestio”, ovvero degli artt.2028, 2030 e 1713 cod. civ., in relazione all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; -che si censura la sentenza impugnata, là dove ha ricondotto -con qualificazione operata d’ufficio - all ’ istituto della gestione di affari altrui l’operato della [OSCURATO:SOCIETA], allorché ebbe a promuovere, vittoriosamente, il contenzioso tributario per la restituzione delle originarie trattenute da essa operate, ma risultate non dovute, quale sostituto d’imposta; - che, d i conseguenza, secondo il giudice d ’ appello, solo all’esito della definizione di quel contenzioso, con il conseguimento dell’utilità da parte del gestore, si sarebbe determinata la possibilità, per ogni singolo dipendente, di agire in ripetizione nei confronti del gerente con decorrenza solo da tale momento, quindi, del termine di prescrizione, da ritenersi, nella specie, non maturato; - che, tuttavia, l ’ applicazione, alla presente fattispecie, dell’art. 2028 cod. civ. sarebbe -secondo la ricorrente - erronea ; -che, in primo luogo, nel nostro ordinamento “non è previsto alcun obbligo, in capo al sostituto di imposta, di agire nei confronti dell’amministrazione per il rimborso di somme pagate, in ipotesi, in eccesso”; -che, in secondo luogo, ogni singolo dipendente sarebbe stato legittimato “a fare valere il proprio credito anche in proprio, direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria” (circostanza da apprezzare anche sotto il profilo della carenza del requisito della c.d. “absentia domini”, che deve connotare la gestione d’affarialtrui), e ciò ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, invece, “che non è stata neppure citata dalla sentenza qui impugnata”; - che c orroborerebbe, del resto, tale conclusione la constatazione che “il datore di lavoro” -secondo quanto affermato da questa Corte - “in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell’amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d’imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato”, a ciò, però, provvedendo “in adempimento di un preciso obbligo di legge” e “non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui”, sicché “l’obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l’esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte”; - che, i n ogni caso, l ’ applicabilità dell ’ art. 2028 cod. civ. resterebbe preclusa, nell’ipotesi che occupa, dalla circostanza che essa avrebbe ad oggetto l’esercizio di un’azione giudiziaria, stante l’inammissibilità della “negotiorum gestio” processuale; -che il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione, ovvero “degli artt. 2943, 2935, 2943 (sic.) e 2946 cod. civ.”, in relazione all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; -che f erme le censure di cui al primo motivo, si assume che “la sentenza qui impugnata ha comunque violato o falsamente applicato le norme in materia di prescrizione nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal «conseguimento dell’utile risultato» ottenuto dal sostituto nell’interesse del sostituito e, dunque, nella sostanza, dalla data di definitività della sentenza n. 2741/2009” di questa Corte; -che la gestione liquidatoria di [OSCURATO:SOCIETA] - n el ribadire che “i ricorrenti in primo grado sarebbero stati legittimati a far valere il credito anche in proprio, direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria ai sensi del d.P.R. n. 602/1973”, nonché nel rammentare che “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.” - evidenzia che, nel caso di specie, “il diritto era sorto al momento della liquidazione e della contestuale trattenuta operata dall’Istituto nel 1999”, donde l’intervenuta prescrizione prima che il presente giudizio fosse instaurato; -che il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla assenza dei nominativi degli appellati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, e ciò anche “in virtù dell’esistenza di provvedimenti giurisdizionali incompatibili con la titolarità dei crediti azionati”; - che s ussisterebbero, secondo la ricorrente, tutte le condizioni per far valere il suddetto vizio, come individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, non ostandovi neppure - ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - la ricorrenza della “doppia conforme” di merito, dal momento che le sentenze di primo e secondo grado, sul punto, risulterebbero differenti; -che il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione delle norme in materia di legittimazione passiva e manleva, ovvero gli artt. 75, 102 e 106 cod. proc. civ.; - che , nel ribadire come “le somme oggetto della ritenuta d’acconto” non siano state “comunque trattenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] per sé”, ma “versate all’Erario”, si sottolinea che la domanda nei confronti della prima “avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, anche in punto di difetto di legittimazione passiva”, l’unico soggetto legittimato essendo l’Agenzia delle Entrate e Riscossione; - che h anno resistito all ’ avversaria impugnazione, con unico controricorso, i soggetti meglio identificati in epigrafe, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che sono rimasto solo intimati, oltre all’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER, [OSCURATO:PERSONA], Deborah e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], erede a sua volta di [OSCURATO:PERSONA]), nonché Alessandro, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede [OSCURATO:PERSONA]; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che la ricorrente ha presentato memoria; - che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: - che la notificazione del presente ricorso all ’ ADER risulta avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli, e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ciò che impone - in difetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo - la sua rinnovazione (cfr. “ex multis” Cass. Sez. Un., ord. interl. 15 gennaio 2015, n. 608, Rv. 633916-01); -che quanto, invece, a [OSCURATO:PERSONA] (già attrice, rimasta contumace in appello), dopo un primo tentativo di notificazione del ricorso presso la sua residenza, avvenuto in data 26 agosto 2021, ma non andat o a buon fine per irreperibilità della destinataria, la nuova notificazionedel 17 febbraio 2022, sempre a mezzo posta, risulta avvenuta con consegna del ricorso al “portiere dello stabile”, senza, però, che vi sia prova -agli atti del presente giudizio -dell’invio dell’ avviso ex art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890; -che si tratta, peraltro, di adempimento richiesto ai fini della validità della notificazione ex art. 149 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 24 luglio 2023,n. 22095, Rv. 668602-01), da provarsi attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale venga data notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. c iv . (Cass. S ez. 3, o rd . 16 dicembre 2022, n. 36900 , Rv. 666678-01); -che, infine, la notificazione del presente ricorso - anch ’ essa espletata a mezzo posta -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non risulta documentata attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno, documento ritenuto indispensabile ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ex art.149 cod. proc. civ. (si veda, in tal senso e tra moltissime, Cass. Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01); - che, pertanto, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso all’ADER, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza; p.q. m . la Corteordina la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER, di [OSCURATO:PERSONA] e di Aless