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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 37283/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15176/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Cesare nel giudizio iscritto al n. 5487/2020 R.G. di questa Corte; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2973 del 2022, depositata in data 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

Il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1122/2019, depositata il 26/07/2019, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente in quel giudizio, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto espressa istanza.

L'Agenzia delle Entratnon ha svolto attività difensiva in questo giudizio, dfi_p7/ (CD.9,9'1 4( Il ricorso per correzione dell'errore materiale va accolto in quanto, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte sopra indicata va corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA])» dopo la frase «accessori di legge».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 2973 del 2022, depositata in data 01/02/2022, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA])» dopo la frase «accessori di legge».

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15176/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Cesare nel giudizio iscritto al n. 5487/2020 R.G. di questa Corte; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2973 del 2022, depositata in data 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1122/2019, depositata il 26/07/2019, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente in quel giudizio, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto espressa istanza. L'Agenzia delle Entratnon ha svolto attività difensiva in questo giudizio, dfi_p7/ (CD.9,9'1 4( Il ricorso per correzione dell'errore materiale va accolto in quanto, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte sopra indicata va corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA])» dopo la frase «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 2973 del 2022, depositata in data 01/02/2022, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA])» dopo la frase «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordin
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