CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa. Rilevato che il primo motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata esclusione della responsabilità in ordine ad una condotta (detenzione congiunta di hashish e marijuana per oltre 35 gr. di sostanza drogante) ritenuta in maniera congrua e argomentata (v. pag. 2-3 sent.) non rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 75, st. d.P.R. (uso personale); idem è a dirsi dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non riconosciuta dalla Corte di merito sulla scorta di ineccepibili valutazioni insindacabili in sede di legittimità (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settemb