CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tr I e/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Lx-k_ L-L udljfRre [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 luglio 2020, il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di parziale rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali coercitive e interdittive resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] I giorno 21 giugno 2022, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione ai capi C) ed F) della provvisoria incolpazione. 2.1. Con riferimento al reato di cui al capo C), è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico fino al 26 [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita il 13 Marzo 2012, in concorso con l'imputato, amministratore di fatto e poi anche amministratore di diritto dal 26 Febbraio 2010 sino al fallimento, il delitto di false comunicazioni sociali perché, secondo l'ipotesi accusatoria, essi avrebbero cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, esponendo, al fine di ottenere un ingiusto profitto, nei bilanci dell'esercizio 2008, fatti materiali non rispondenti al vero, avendo redatto i bilanci medesimi con l'uso dei principi contabili prescritti nel caso di continuità aziendale, benché la società, sin dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008, fosse in stato di irreversibile e conclamato dissesto, tale da non permettere la continuità dell'attività economica. Secondo l'ipotesi accusatoria gli indagati avrebbero dovuto, al contrario, nella condizione di dissesto in cui si trovava la società, applicare i principi contabili relativi alla liquidazione della società mentre, nel modo in cui invece avevano agito, avevano dissimulato lo stato di evidente insolvenza della Geocostruzioni che, già nel 2:008, registrava un patrimonio negativo per complessivi C-10.367.150 a fronte di un patrimonio netto dichiarato in bilancio pari ad C 2.668.229, nel 2009, un patrimonio negativo per complessivi C-11.076.116 a fronte di un patrimonio netto dichiarato in bilancio di C 1.174.341 e, nel 2010, un patrimonio negativo per complessivi €11.668.676 a fronte di un patrimonio netto dichiarato in bilancio di C71.439.00. 2.2. Con riferimento al capo F), è stato contestato ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della Geogramma s.r.I., dichiarata fallita il 13 Marzo 2014, e al ricorrente, marito della predetta, considerato amministratore di fatto della società, il delitto di false comunicazioni sociali poiché i due avrebbero concorso a cagionare il dissesto della società esponendo fatti materiali non corrispondenti al vero nei bilanci degli esercizi 2009/2010. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva disposto la misura cautelare per i reati di bancarotta con riferimento ai capi A,B,D,E,G,H,I,K,L,M,N dell'imputazione provvisoria, con esclusione (per quanto qui di interesse) dei capi di cui si è detto ritenendo che non vi fosse sufficiente prova per poter sostenere che le condotte_ /11 contestate avessero aggravato il dissesto patrimoniale societario, non essendo emerse, nell'arco temporale considerato, specifiche operazioni di ricorso al credito, riuscite o tentate, grazie ai bilanci non veritieri delle società. Il Tribunale, invece, non ha condiviso siffatta decisione nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli anzidetti reati e ha affermato che le condotte contestate ai capi C) ed F) presentano «la fraudolenza richiesta dalla norma per la sua integrazione [...] in quanto l'occultamento dello stato di dissesto relativo alle due società rispettivamente interessate, L.] ha avuto particolare rilievo esterno poiché ha determinato la prosecuzione in vita di società ormai in stato di conclamata e grave insolvenza con aggravamento dei loro stato di dissesto al fine di garantire la continuità delle attività correlate al Geovillage, le quali altrimenti sarebbero cadute, con effetto domino, come conseguenza del fallimento delle prime due, per gli interessi che ciascuna di essa vantava nei confronti delle altre, in termini di partecipazioni sociali ovvero di garanzie finanziarie o anche di rapporti di debito credito da sfruttare nei relativi bilanci». 3. L'indagato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo quattro motivi di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. peri. 3.1. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla dedotta inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero per violazione delle disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. Rileva che con il ricorso in appello il P.M. ha proposto un ricorso assolutamente generico in quanto ha reiterato i medesimi argomenti già rappresentati nell'istanza cautelare e oggetto di valutazione da parte del Gip senza specificare i motivi di dissenso rispetto a siffatta valutazione. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione delle disposizioni fallimentari nonché il difetto di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Rileva, in particolare, che nel reato di bancarotta impropria da falso in bilancio l'elemento soggettivo presenta una struttura assai complessa essendo richiesto: quanto al titolo del reato fallimentare, la consapevole rappresentazione della probaoile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico; quanto al falso in bilancio, un dolo generico, consistente nella rappresentazione del mendacio nonché un dolo specifico qualificato dal profitto ingiusto rispetto ai contenuti dell'offesa e un dolo intenzionale di inganno dei destinatari. Deduce, quindi, che il Gip correttamente aveva escluso la ricorrenza dell'elemento soggettivo non riscontrando nella condotta l'intenzionalità dell'inganno dei destinatari del documento societario. Osserva che, nell'ordinanza impugnata, il giudice di appello si è preoccupato solo di giustificare l'esistenza del dolo del reato fallimentare, ma non ha indicato in maniera esaustiva elementi tali da far ritenere che l'obiettivo di mantenere in vita la società era stato perseguito mediante la volontà specifica e ulteriore di ingannare i terzi con appostazioni consapevolmente manipolate e inveritiere. 3.3. Con ii terzo motivo deduce la violazione di legge il difetto di motivazione per illogicità o mancanza in relazione alla sussistenza delle esigen2:e cautelari. 3.4. Con il quarto motivo censura la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti e deve essere accolto. 2. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che il Tribunale, con motivazione scarna, ma esaustiva (p. 7, pag. 6) ha ritenuto del tutto infondata la doglianza qui reiterata attesa la puntuale esplicazione delle ragioni addotte dal Pubblico Ministero. Deve peraltro sul punto ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem Ti ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma 2, lett. b), cod. proc. pen. [ ] il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231675; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Doneln, Rv. 227357). Tale principio ben si attaglia anche all'appello cautelare in quanto «la peculiarità del procedimento de libertate attribuisce al tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coerc:itivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente» e «il limite del tantum devolutum quantum appellatum opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste dell'accusa» (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ribaltato, come si è detto, il provvedimento di primo grado che non aveva ritenuto dover disporre la misura cautelare anche per i reati di cui ai capi C) ed F) dell'incolpazione. Orbene, nel caso di ribaltamento della decisione di primo grado, anche in materia cautelare, trova applicazione il principio costantemente affermato da questa giurisprudenza di legittimità secondo cui incombe sul giudice d'appello l'onere di offrire una motivazione rafforzata che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Sul punto questa Corte, nella sua massima composizione, ha affermato che «Con la sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. U, Mannino, cit.). Con particolare riferimento al tema delle misure cautelari si è affermato che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335). In ogni caso, come da ultimo affermato in tema di misure cautelari (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784 - 01), «In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale)». In conclusione, dunque, il giudice di appello, che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima e differente valutazione adottata e deve fornire una motivazione dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata. 2.2. Ciò precisato, con riferimento al capo C) dell'incolpazione, deve rilevarsi che il Tribunale ha fornito una motivazione assai scarna in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza essendosi limitato a rilevare che, con riferimento al delitto contestato sub H), - fattispecie ritenuta dal Tribunale comunque ben più "pregnante" rispetto a quella di cui al capo C) - il Gip aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi per poi escluderli con riferimento invece alla (meno grave) ipotesi di cui al capo C). Nessuna risposta ha fornito in ordine alle puntuali censure sollevate dal ricorrente e riportate nella sentenza in nota, ma si è limitata a reiterare le medesime osservazioni del Pubblico ministero appellante e a riportare acriticamente le risultanze della CTPM senza alcuna valutazione autonoma. 2.3. Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alla motivazione offerta dal Tribunale in ordine al capo F) dell'incolpazione. Anche in questo caso, con riferimento alla gravità ingannatoria della condotta, esclusa dal Gip, il Tribunale si è limitato ad affermarla senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui essa ha avuto la capacità di influire concretamente sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Devesi peraltro rilevare che correttamente il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel reato di bancarotta impropria da falso in bilancio l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa: la fattispecie richiede un dolo generico, consistente nella rappresentazione del mendacio; un dolo specifico, qualificato dal profitto ingiusto, rispetto ai contenuti dell'offesa; un dolo intenzionale di inganno dei destinatari previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale. Orbene, il dolo del reato di bancarotta impropria presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449-01; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356-01; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 252804- 01). Nel caso in esame, alla luce delle risultanze processuali come delineate nell'ordinanza impugnata, pur potendo trarsi dalla motivazione del Tribunale la sussistenza di elementi sintomatici della volontà del ricorrenl:e di mantenere in vita la società, accettando anche il rischio di incrementare il passivo e quindi di aggravare il dissesto (dolo di accettazione del dissesto), non sono stati indicati in maniera esaustiva elementi che possano far affermare la sussistenza del dolo intenzionale ossia della volontà di perseguire il suddetto obiettivo mediante l'inganno dei terzi. 3. Per tali motivi l'ordinanza impugnata deve essere annullata, rimanendo assorbite e ulteriori censure sollevate con il ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza ;mpugnata con rinvio per nuovo giudizi