Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:877
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0525
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 novembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di volontariato – Rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Risorse sufficienti – Condizioni supplementari risultanti dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo nazionale – Prove – Principio del primato del diritto dell’Unione»
Nella causa C‑525/23 [Oti] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 26 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 14 agosto 2023, nel procedimento
OS
contro
[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da J. Hottiaux e C. Kovács, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (
GU 2016, L 132, pag. 21
), del principio del primato del diritto dell’Unione, dell’articolo 79 TFUE nonché degli articoli 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra OS e l’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság ([OSCURATO:PERSONA] generale nazionale della polizia degli stranieri, Ungheria; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] nazionale»), avente ad oggetto il rigetto della sua domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno in Ungheria al fine di esercitarvi un’attività di volontariato.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/109/CE
3
L’articolo 5 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (
GU 2004, L 16, pag. 44
), intitolato «Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», al paragrafo 1 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:
a)
di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;
(...)».
Direttiva 2004/38/CE
4
L’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU 2004, L 158, pag. 77
e rettifica in
GU 2004, L 229, pag. 35
), intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
(...)
b)
di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante (...)
(...)».
Direttiva 2016/801
5
Ai sensi dei considerando 2, 3, 20, 21, 41, 42, 54 e 61 della direttiva 2016/801:
«(2)
La presente direttiva dovrebbe soddisfare l’esigenza individuata nelle relazioni sull’applicazione delle direttive 2004/114/CE [del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (
GU 2004, L 375, pag. 12
), e 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (
GU 2005, L 289, pag. 15
)] di rimediare alle carenze rilevate, di garantire trasparenza e certezza giuridica maggiori e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell’Unione [europea]. Dovrebbe pertanto semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a tali categorie. Nonostante le differenze tra le categorie contemplate dalla presente direttiva, queste condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.
(3)
È opportuno che la presente direttiva contribuisca all’obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L’immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, e gli studenti e i ricercatori sono, in particolare, categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell’alimentare una risorsa cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.
(...)
(20)
La presente direttiva dovrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi del servizio volontario europeo, volti a creare solidarietà, comprensione reciproca e tolleranza tra i giovani e le società in cui vivono, contribuendo nel contempo a rafforzare la coesione sociale e promuovendo la cittadinanza attiva dei giovani. Al fine di garantire l’accesso al servizio volontario europeo in modo coerente in tutta l’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di partecipare al servizio volontario europeo.
(21)
[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di applicare le disposizioni della presente direttiva agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti.
(...)
(41)
In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter effettuare i controlli appropriati o esigere prove al fine di valutare caso per caso la ricerca, gli studi, la formazione, l’attività di volontariato, il programma di scambio di alunni, il progetto educativo o il collocamento alla pari che il richiedente intende svolgere e di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.
(42)
Laddove le informazioni fornite siano incomplete, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo congruo, quali informazioni supplementari siano richieste e fissare un termine ragionevole per provvedervi. Se queste non sono fornite entro il termine stabilito, la domanda potrebbe essere respinta.
(...)
(54)
È opportuno garantire l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi cui si applica la presente direttiva, conformemente all’articolo 79 TFUE. I ricercatori dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro interessato per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva [2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (
GU 2011, L 343, pag. 1
)], fatta salva la possibilità per lo Stato membro di limitare la parità di trattamento nei casi specifici previsti nella presente direttiva. (...)
(...)
(61)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla [Carta], in conformità all’articolo 6 [TUE]».
6
L’articolo 1 della predetta direttiva, rubricato «Oggetto» così recita:
«La presente direttiva stabilisce:
a)
le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo superiore a 90 giorni e i diritti di cittadini di paesi terzi nonché, eventualmente, dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio o servizio volontario europeo, e laddove gli [OSCURATO:PERSONA] membri lo decidano, per programmi di scambio di alunni o progetti educativi, volontariato in programmi diversi dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari;
(...)».
7
L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell’ambito del servizio volontario europeo. [OSCURATO:PERSONA] membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, di volontariato diverso dal servizio volontario europeo o di collocamento alla pari».
8
L’articolo 4 della direttiva in parola, intitolato «Disposizioni più favorevoli», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
a)
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l’Unione, o l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall’altra; oppure
b)
di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri e uno o più paesi terzi».
9
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/801:
«1. L’ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
a)
le condizioni generali stabilite all’articolo 7; e
b)
le pertinenti condizioni specifiche di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
(...)
3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a un’autorizzazione.
Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le condizioni per l’ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto».
10
L’articolo 7 di tale direttiva, rubricato «Condizioni generali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda l’ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:
(...)
c)
dimostrare che il cittadino di paese terzo è in possesso o, se previsto dal diritto nazionale, ha richiesto una copertura di un’assicurazione sanitaria per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro in questione; la validità dell’assicurazione è pari alla durata del soggiorno previsto;
(...)
e)
esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l’altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un’offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un’organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un’organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari».
11
L’articolo 14, di tale direttiva, rubricato «Condizioni specifiche per i volontari», al paragrafo 1, lettera a), stabilisce quanto segue:
«Oltre alle condizioni generali previste all’articolo 7, per quanto riguarda l’ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di volontariato, il richiedente deve:
a)
fornire una convenzione stipulata con l’ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, con un altro organismo promotore del programma di volontariato prescelto dal cittadino di paese terzo nello Stato membro interessato. La convenzione comprende:
(...)
v)
le risorse disponibili per provvedere alle spese di vitto e alloggio del cittadino di paese terzo e una somma minima di denaro per le piccole spese per tutta la durata del [soggiorno]; nonché,
(...)».
12
L’articolo 34 della medesima direttiva, intitolato «Garanzie procedurali e trasparenza», al suo paragrafo 3 prevede quanto segue:
«Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 1 o 2 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. Se le informazioni o i documenti aggiuntivi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta».
Diritto ungherese
13
Ai sensi dell’articolo 2, lettera d), dell’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007 sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi,
[OSCURATO:PERSONA]
2007/1), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. II del 2007»):
«Sono considerati familiari:
da)
il coniuge di un cittadino di un paese terzo o di un cittadino ungherese;
db)
il figlio minorenne (compreso il figlio adottivo o in affido) di un cittadino di un paese terzo e del coniuge;
dc)
il figlio minorenne (compreso il figlio adottivo o in affido) di un cittadino di un paese terzo affidatario e sul quale esercita la responsabilità genitoriale;
dd)
il figlio minorenne (compreso il figlio adottato o ospitato) del coniuge di un cittadino di un paese terzo o di un cittadino ungherese di cui detto coniuge ha l’affidamento e sul quale esercita la potestà genitoriale;
de)
chiunque abbia la potestà genitoriale nei confronti di un cittadino ungherese minorenne, che sia affidatario e faccia parte del nucleo familiare di tale cittadino ungherese».
14
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della legge n. II del 2007 precisa quanto segue:
«Il cittadino di un paese terzo può entrare nel territorio ungherese per un soggiorno di durata superiore a 90 giorni nel corso di uno stesso periodo di 180 giorni (...) se dispone, per tutta la durata del suo soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento e alloggio e al suo ritorno».
15
L’articolo 87, paragrafo 1, di tale legge è così formulato:
«Se ciò risulta necessario per chiare i fatti, l’autorità di polizia per gli stranieri può invitare la persona interessata a rendere una dichiarazione. La dichiarazione può essere fatta sia oralmente che per iscritto. Se la dichiarazione è fatta oralmente, l’autorità di polizia per gli stranieri adita redige un verbale (...)».
16
L’articolo 29, paragrafi 5 e 6, della a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (decreto governativo n. 114/2007, recante esecuzione della legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi,
[OSCURATO:PERSONA]
2007/65; in prosieguo: il «decreto n. 114/2007»), così recita:
«5. Il cittadino di un paese terzo dispone delle risorse sufficienti per un soggiorno superiore a 90 giorni se è in grado di coprire autonomamente, o se gli sono assicurate da un familiare, mediante entrate o beni legalmente acquisiti di cui dispone, le sue spese di vitto e alloggio, per il viaggio di ritorno e, se necessario, per cure mediche.
6. Nell’ambito della procedura di rilascio di un visto per un soggiorno di durata superiore a 90 giorni e di un permesso di soggiorno, l’esistenza dei mezzi di sostentamento può essere dimostrata, in particolare, con i seguenti elementi:
a)
mezzi di pagamento ungheresi o esteri convertibili presso un istituto di credito in Ungheria;
b)
uno strumento (convenzione di conto di pagamento, libretto di deposito, ecc.) che riconosce al cittadino di un paese terzo il diritto di prelevare contante da un prestatore di servizi di pagamento in Ungheria, corredato da un attestato di un ente creditizio relativo alla copertura in contanti disponibile;
c)
mezzi di pagamento alternativi al contante (assegni, carte di credito, ecc.) accettati nel commercio in Ungheria, corredati da un attestato di un ente creditizio relativo alla copertura in contanti disponibile;
d)
una lettera di invito valida, debitamente approvata dall’amministrazione;
e)
un atto comprovante la fornitura prenotata e il pagamento di un alloggio e del vitto;
f)
un atto pubblico o in forma di scrittura privata che attesti l’esistenza in Ungheria di attivi, diritti patrimoniali o valori patrimoniali che garantiscano il sostentamento;
g)
la prova dei redditi derivanti da un’attività retribuita legale che il richiedente intende esercitare o esercita nel territorio ungherese;
h)
la prova di redditi provenienti con regolarità dall’estero;
i)
una dichiarazione di un familiare che nel territorio ungherese sia titolare di un visto o di un permesso di soggiorno, dello status di immigrato o di persona stabilita, o di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente prevista da una legge speciale, oppure sia riconosciuto come rifugiato, dichiarazione ricevuta dinanzi a un notaio e attestante l’impegno a mantenere il richiedente in qualità di persona a carico e a fornirgli alimenti. Tale dichiarazione deve essere corredata da uno strumento che dimostri la capacità della persona che si impegna a eseguire tale impegno, o
j)
qualsiasi altro mezzo di prova affidabile».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17
OS, un cittadino di un paese terzo, era titolare di un permesso di soggiorno in Ungheria per motivi di studio, valido fino al 30 giugno 2020. Il 5 giugno 2020 egli ha presentato una domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno (in prosieguo: la «domanda di rinnovo») presso l’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság Budapesti és Pest megyei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] generale nazionale della polizia degli stranieri, [OSCURATO:PERSONA] regionale di Budapest e del dipartimento di Pest, Ungheria; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] regionale»), nella quale ha indicato, come finalità del suo soggiorno, formalmente presentato come diretto «ad altri fini», l’esercizio di attività di volontariato. Inoltre, egli ha spiegato che suo zio, un cittadino britannico, gli avrebbe garantito le risorse necessarie durante il suo soggiorno in Ungheria.
18
Per dimostrare la finalità del suo soggiorno, OS ha allegato alla domanda di rinnovo un contratto stipulato il 1
o
giugno 2020 da un’associazione con sede in Ungheria, denominata «[OSCURATO:PERSONA]», secondo il quale egli avrebbe svolto per quest’ultima un’attività di volontariato a tempo indeterminato a partire dal 15 giugno 2020. Alla domanda di rinnovo erano altresì acclusi estratti conto bancari dettagliati degli ultimi sei mesi recanti il nome di OS, una dichiarazione di suo zio attestante che egli era a suo carico nonché documenti comprovanti i redditi di suo zio.
19
[OSCURATO:PERSONA] regionale ha respinto la domanda di rinnovo e ha disposto l’espulsione di OS verso il paese terzo di cui è cittadino, senza tener conto dei documenti prodotti da quest’ultimo per avvalorare la domanda di rinnovo, con la motivazione che suo zio, che gli avrebbe dovuto fornire i mezzi di sostentamento in Ungheria, non poteva essere considerato un «familiare» nell’accezione dell’articolo 2, lettera d), della legge n. II del 2007 e dell’articolo 29, paragrafo 5, del decreto n. 114/2007.
20
OS ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione di rigetto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nazionale. Egli ha fatto valere che, anche se suo zio non rivestiva la qualità di «familiare» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della legge n. II del 2007, egli poteva fornirgli il sostegno finanziario necessario al suo sostentamento nel territorio ungherese sulla base di un contratto di mutuo concluso tra loro. A tal riguardo, OS ha allegato al suo ricorso una dichiarazione secondo la quale lo zio gli garantiva il versamento di un importo mensile di 200000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 520) per il periodo di un anno durante il quale egli avrebbe esercitato la sua attività di volontariato.
21
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ha confermato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] regionale, OS ha proposto ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria). Per corroborare tale ricorso OS ha addotto che la [OSCURATO:PERSONA] nazionale non poteva rifiutarsi di prendere in considerazione gli elementi di prova da egli prodotti per il solo motivo che suo zio non era un «familiare» nell’accezione dell’articolo 2, lettera d), della legge n. II del 2007, per poi trarne la conclusione che la presa in carico delle sue spese per il sostentamento e per il viaggio di ritorno non era garantita. Dinanzi a tale giudice OS ha dichiarato che suo zio gli avrebbe fornito un sostegno finanziario sotto forma di atto di liberalità, e non già a titolo di obbligazione alimentare, cosicché sarebbe stato OS stesso a disporre delle risorse necessarie per il suo sostentamento. Infatti, a suo avviso, e in contrasto con l’interpretazione propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale, qualsiasi reddito legalmente acquisito può costituire una risorsa per coprire le spese per il sostentamento in Ungheria.
22
Il giudice del rinvio ha accolto il ricorso di OS. Esso ha ritenuto, in particolare, che l’articolo 29, paragrafi 5 e 6, del decreto n. 114/2007 dovesse essere interpretato nel senso che i mezzi di sostentamento di cui il richiedente il permesso di soggiorno interessato deve disporre possono provenire da redditi o dal patrimonio legalmente acquisiti, indipendentemente dal fatto che si tratti di redditi propri di tale richiedente o di redditi messi a disposizione di quest’ultimo da un suo familiare.
23
A tal riguardo, detto giudice ha altresì dichiarato che, poiché la legge n. II del 2007 non definisce la nozione di «redditi», occorreva tener conto della sua portata nel diritto tributario nazionale. Orbene, in tale settore non esisterebbe alcuna distinzione in funzione della fonte dei redditi, cosicché questi ultimi potrebbero essere ottenuti non solo da un datore di lavoro, ma anche da un’altra persona fisica a qualsiasi titolo, come accade nella specie per il sostegno finanziario che OS riceve dallo zio. Detto giudice ne ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] nazionale aveva agito in modo illecito non prendendo in considerazione il reddito dichiarato da OS per il solo motivo che tale reddito non proveniva da un suo familiare. Pertanto, lo stesso giudice ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] nazionale e ha disposto che la [OSCURATO:PERSONA] regionale procedesse ad un nuovo esame della domanda di rinnovo.
24
Tale decisione è stata annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Ungheria), la quale ha giudicato che, se le risorse necessarie per il cittadino di un paese terzo interessato per garantire il suo sostentamento durante il suo soggiorno potevano effettivamente essergli fornite da una persona che non riveste la qualità di «familiare» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della legge n. II del 2007, era tuttavia necessario che tale cittadino dimostrasse di avere la disponibilità illimitata di tali risorse, come se si trattasse di un reddito o di un patrimonio propri. Ora, nel caso di specie, le dichiarazioni di OS al riguardo sarebbero variate, in quanto quest’ultimo ha qualificato l’aiuto finanziario fornito da suo zio talvolta come prestito, talvolta come atto di liberalità.
25
In effetti secondo la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), in un caso del genere, per stabilire se i criteri di tale articolo 29, paragrafo 5, siano soddisfatti, è indispensabile che il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di permesso di soggiorno precisi se considera tale importo come un reddito o un patrimonio, e che dimostri, da un lato, a quale titolo ha, in via definitiva, ricevuto tale importo o tale patrimonio e, dall’altro, che ne ha la disponibilità illimitata, come se fosse suo.
26
Pertanto, anche se, in taluni casi, il sostegno finanziario fornito da un terzo potesse essere considerato come un reddito o un patrimonio di tale richiedente, ciò richiederebbe tuttavia la produzione di elementi di prova e di dichiarazioni sistematicamente coerenti, tanto da parte del terzo che fornisce i redditi quanto da parte del richiedente, anche per quanto riguarda il titolo sul quale tali redditi si fondano. Le dichiarazioni relative a quale sia il titolo in virtù del quale le risorse sono fornite o alla loro natura non potrebbero quindi essere costantemente modificate nel corso del procedimento, a pena di pregiudicare la credibilità sia di tali dichiarazioni sia del richiedente stesso.
27
[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha rimesso la causa alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, ingiungendogli di esaminare se le dichiarazioni di OS relative al reddito o patrimonio concesso fossero coerenti e sufficientemente comprovate, circostanza in assenza della quale l’importo fornito non potrebbe essere considerato di sua proprietà.
28
Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità con il diritto dell’Unione di tali verifiche imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema). Si tratterebbe infatti di criteri che si aggiungerebbero a quelli previsti dalla direttiva 2016/801, in particolare al suo articolo 7, paragrafo 1, lettera e), senza che il richiedente possa, se del caso, rettificare le sue dichiarazioni e fornire gli elementi di prova pertinenti in relazione a tali criteri.
29
Detto giudice ritiene che se colui che richiede un titolo di soggiorno deve, conformemente alla condizione prevista da tale articolo 7, paragrafo 1, lettera e), provare, nel modo richiesto dallo Stato membro interessato, che disporrà, nel corso del soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro interessato (in prosieguo: la «condizione delle risorse sufficienti»), la discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’attuare tale disposizione riguarda anzitutto le modalità di esame degli elementi di prova e implica solo eccezionalmente l’aggiunta di criteri supplementari, che si sommerebbero a quelli previsti da detta disposizione. In altri termini, detto giudice si chiede quale sia la portata del margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti, e più precisamente se, ai fini dell’esame di tale condizione, essi debbano tener conto soltanto delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e dei soli elementi di fatto pertinenti, al fine di verificare se le condizioni che risultano da tali disposizioni siano soddisfatte, o se il legislatore nazionale abbia la facoltà di imporre requisiti supplementari, quali dichiarazioni coerenti relative al titolo in virtù del quale il sostegno finanziario è concesso, o ancora la prova della possibilità di utilizzo futuro, in modo definitivo e illimitato, di una somma messa a disposizione del richiedente da un terzo.
30
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede altresì, da un lato, se le condizioni enucleate dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non ostino all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 e, in particolare, se sia determinante, al fine di verificare se le condizioni stabilite da tale disposizione siano soddisfatte, che l’acquisizione di una somma di denaro da parte del richiedente lo sia a titolo definitivo, vale a dire se quest’ultimo l’abbia ottenuta come atto di liberalità o di prestito, o se sia sufficiente, per soddisfare la condizione delle risorse sufficienti, che la persona che garantisce tale sostegno finanziario renda una dichiarazione in cui precisa che destina la somma di denaro alle spese di sostentamento di detto richiedente. Dall’altro lato, tale giudice chiede lumi sulla rilevanza, nella causa di cui è investito, del principio del primato del diritto dell’Unione, tenuto conto del fatto che tutti questi requisiti supplementari non sono imposti dal legislatore nazionale, bensì risultano dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo le cui decisioni sono vincolanti e non impugnabili.
31
A tal riguardo, il giudice del rinvio, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, si chiede se il fatto di imporre condizioni di ingresso aggiuntive rispetto a quelle previste dalla direttiva 2016/801 non rischi di contrastare con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva, i quali consistono nel favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi al fine di esercitare un’attività di volontariato nell’Unione, nonché con la certezza del diritto sottolineata dal considerando 2 di detta direttiva, con il trattamento equo menzionato al suo considerando 54 e, inoltre, con la libertà di circolazione e di soggiorno nonché con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti rispettivamente dagli articoli 45 e 47 della Carta, menzionati al considerando 61 della medesima direttiva.
32
Infine, il giudice del rinvio si domanda se il diritto a un ricorso effettivo e il requisito di un equo processo, letti alla luce del considerando 42 della direttiva 2016/801, ostino a una procedura di esame di una domanda di permesso di soggiorno che obbliga le autorità competenti a verificare la dichiarazione resa dal cittadino di un paese terzo interessato in merito al titolo in forza del quale gli è stato concesso il sostegno finanziario e ai documenti giustificativi allegati a tale dichiarazione, senza che tale cittadino di un paese terzo sia stato avvertito, nel corso del procedimento amministrativo, che, per considerare soddisfatta la condizione delle risorse sufficienti, era necessario che le sue dichiarazioni, nonché quelle della persona che gli fornisce in tal modo un sostegno finanziario, fossero coerenti, o che, ai fini dell’accertamento di tale condizione, egli avrebbe potuto essere invitato a produrre dichiarazioni e documenti giustificativi supplementari al riguardo.
33
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se sia conforme al margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva 2016/801], tenuto conto degli obiettivi di cui ai considerando 2 e 41 e agli articoli 1, lettera a), e 4, paragrafo 1, della stessa, la prassi di uno Stato membro che, al fine di considerare che un richiedente cittadino di un paese terzo che intende svolgere attività di volontariato dispone di mezzi di sostentamento ‑ oltre alla prova che il suo parente, che non è considerato membro della famiglia, è in grado di fornire e fornisce, utilizzando i propri redditi legittimamente acquisiti e mediante il regolare trasferimento delle somme necessarie per provvedere al sostentamento, redditi sufficienti per il sostentamento del richiedente e per il suo ritorno ‑, prevede come requisito aggiuntivo che detto richiedente indichi con precisione se la somma ricevuta costituisca reddito o bene patrimoniale e, inoltre, che fornisca la prova documentale del titolo giuridico con cui ha acquisito tale reddito o tale bene, nonché della illimitata e definitiva disponibilità di tale somma o bene.
2)
Se, tenuto conto del principio del primato del diritto dell’Unione, dell’equo trattamento di cui all’articolo 79 TFUE, della libertà di soggiorno sancita dall’articolo 45 della [Carta], nonché del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall’articolo 47 della Carta e dai considerando 54 e 61 della [direttiva 2016/801], in particolare del principio della certezza del diritto, sulla risposta alla prima questione pregiudiziale incida il fatto che la normativa nazionale afferente in generale ai permessi di soggiorno non contiene i requisiti indicati nella prima questione pregiudiziale, cosicché detti requisiti non sono stati stabiliti dal legislatore, bensì dal supremo organo giurisdizionale dello Stato membro nella sua attività di applicazione del diritto con valore di precedente.
3)
Nella misura in cui, al fine di stabilire che il richiedente dispone di mezzi di sostentamento, siano necessarie anche una dichiarazione e prove documentali relative ai requisiti summenzionati, come previsti dalla giurisprudenza nazionale, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), [della direttiva 2016/801] debba essere interpretato, alla luce del requisito dell’equo trattamento di cui all’articolo 79 TFUE, dei diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall’articolo 47 della Carta, del requisito della certezza del diritto di cui al considerando 2 [della direttiva 2016/801] e di quanto enunciato ai considerando 41 e 42 [della stessa] a titolo di garanzie procedurali, nel senso che la prassi di uno Stato membro è conforme alle disposizioni della normativa solo se l’invito rivolto al richiedente di indicare e comprovare in modo coerente e concreto i requisiti aggiuntivi ritenuti necessari è accompagnato da un avviso delle conseguenze giuridiche, e che la domanda di permesso di soggiorno può essere respinta a causa della mancata prova dei requisiti previsti dalla giurisprudenza solo se i diritti dell’interessato sono stati rispettati e le garanzie procedurali sono state osservate».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
34
Il governo ungherese ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, in quanto la controversia di cui al procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/801.
35
In primo luogo, sul piano formale, OS non avrebbe precisato che la domanda di rinnovo era effettuata «per motivi di volontariato». Infatti, tale domanda sarebbe stata formalmente presentata per un soggiorno «ad altri fini».
36
In secondo luogo, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 21, il legislatore ungherese avrebbe deciso di applicare detta direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di tale Stato membro per motivi di volontariato al di fuori dell’ambito del servizio volontario europeo.
37
Tuttavia, in tal caso, il governo ungherese fa valere che, conformemente al margine di discrezionalità lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, la normativa nazionale richiede che l’ente ospitante in seno al quale è previsto l’esercizio dell’attività di volontariato ottemperi ad un obbligo di dichiarazione. Orbene, nel caso di specie, ciò non si sarebbe verificato per l’associazione in seno alla quale OS eserciterebbe una siffatta attività.
38
Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere proficuamente alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 settembre 2024, Sagrario,
C‑63/23
,
EU:C:2024:739
, punto
66
e giurisprudenza ivi citata).
39
Bene, nel caso di specie, come si evince dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e come riconosciuto dal governo ungherese in sede di udienza dinanzi alla Corte, il procedimento principale riguarda una decisione con la quale le autorità competenti hanno respinto la domanda di rinnovo presentata da OS con la motivazione che la condizione delle risorse sufficienti prevista dalla direttiva 2016/801, come recepita nell’ordinamento giuridico ungherese, non era osservata, condizione che costituisce l’oggetto delle questioni che il giudice del rinvio sottopone alla Corte.
40
In tali circostanze, non risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale.
41
Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
42
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 e il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che:
–
da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva osta a una prassi nazionale che, nel caso di un cittadino di un paese terzo, il quale richiede un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, esiga, affinché la condizione delle risorse sufficienti prevista da tale disposizione sia considerata soddisfatta, che, a condizione che le relative dichiarazioni siano coerenti, tale cittadino dimostri che sono rispettati taluni criteri specifici attinenti all’identificazione di tali risorse come costitutive di un reddito o di un patrimonio, al titolo in virtù del quale ha acquisito dette risorse, nonché al fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue, e
–
dall’altro lato, considerato il principio del primato del diritto dell’Unione, ciò valga anche laddove tali requisiti risultano dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale supremo le cui decisioni hanno valore di precedente vincolante.
43
In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni connesse al rilascio di un permesso di soggiorno sulla base della direttiva 2016/801, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, di quest’ultima, i cittadini di paesi terzi che abbiano presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro hanno diritto ad un’autorizzazione a soggiornarvi se soddisfano, da un lato, le condizioni generali stabilite all’articolo 7 di tale direttiva e, dall’altro, le condizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di domanda presentata, nel caso di specie quelle previste all’articolo 14 di detta direttiva per le domande di ammissione per motivi di volontariato.
44
Ne consegue che, in applicazione di tale articolo 5, paragrafo 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di volontariato al richiedente che abbia soddisfatto i requisiti di cui agli articoli 7 e 14 della direttiva 2016/801 (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Perle,
C‑14/23
,
EU:C:2024:647
, punto
35
e giurisprudenza citata).
45
Non è pertanto consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri introdurre, per quanto riguarda l’ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di volontariato, condizioni supplementari che si aggiungano a quelle previste da tali articoli 7 e 14 (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA],
C‑491/13
,
EU:C:2014:2187
, punto
30
).
46
Ne consegue che, al fine di rispondere alle domande del giudice del rinvio, occorre precisare cosa sia sussumibile nella nozione di «risorse», ai sensi di tale articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e, in particolare, determinare se essa dipenda da criteri specifici concernenti la natura delle risorse interessate, la loro provenienza, il titolo in virtù del quale il cittadino di un paese terzo se ne avvale o le modalità secondo le quali esso ne dispone.
47
Nel caso di specie, detto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), prevede che il cittadino di paese terzo deve esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che, durante il soggiorno programmato, disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. Tale disposizione precisa altresì che la valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l’altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un’offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un’organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un’organizzazione che funge da intermediaria per le persone collocate alla pari.
48
Poiché il medesimo articolo 7, paragrafo1, lettera e) non contiene alcun rinvio al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’espressione «risorse» ivi contenuta, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli [OSCURATO:PERSONA] membri, prendendo in considerazione il tenore letterale della disposizione di cui trattasi nonché il suo contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti),
C‑302/18
,
EU:C:2019:830
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
49
In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, tale disposizione menziona, come risulta dal punto 47 della presente sentenza, un certo numero di risorse che possono essere prese in considerazione, quali una sovvenzione, una borsa di studio o un impegno finanziario da parte di un’organizzazione che si occupa di un programma di volontariato. Il carattere non tassativo di tale elenco, manifestato dall’espressione «tra l’altro», indica che il legislatore dell’Unione ha inteso attribuire alla nozione di «risorse» una portata ampia e, di conseguenza, non ha considerato che, al fine di valutare se la condizione delle risorse sufficienti è soddisfatta, occorra escludere talune risorse.
50
Tale affermazione è confermata dal requisito secondo cui, in forza di tale disposizione, la valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso. Ne consegue che l’oggetto di una siffatta valutazione deve essere limitato alla verifica che il cittadino di un paese terzo interessato sia in grado di disporre, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro in questione, e alle spese per il suo ritorno, senza che occorra sincerarsi, in aggiunta, che le risorse di cui trattasi rispondano a criteri specifici, in particolare per quanto riguarda la loro natura, la loro provenienza o le modalità secondo le quali il cittadino dei paesi terzi di cui trattasi ne dispone.
51
Peraltro, nell’ambito di tale esame individuale, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 prescrive che si prendano in considerazione risorse la cui esistenza è dimostrata mediante una dichiarazione di impegno finanziario proveniente, tra l’altro, da un’organizzazione che si occupa di un programma di volontariato. Ne consegue che tale disposizione non obbliga il cittadino di un paese terzo interessato a comprovare che può disporre di tali risorse in maniera definitiva e illimitata, come se si trattasse di un reddito o di un patrimonio proprio.
52
Di conseguenza, la lettera di tale disposizione tende ad indicare che l’adempimento della condizione delle risorse sufficienti non dipende dal fatto che le risorse di cui disporrà il cittadino di un paese terzo interessato durante il soggiorno programmato costituiranno un reddito o un patrimonio, o dal titolo in virtù del quale ha acquisito tali risorse o dal fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità, come se fossero sue. Siffatti criteri costituirebbero condizioni supplementari che non è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire, come ricordato al punto 45 della presente sentenza.
53
In secondo luogo, una siffatta interpretazione è avvalorata dal contesto in cui si colloca la direttiva 2016/801 e di cui costituiscono parte integrante gli strumenti del diritto dell’Unione che subordinano il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro al soddisfacimento di una condizione attinente alle «risorse» analoga a quella prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
54
A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, prescrive che ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, in particolare se dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno.
55
In questo contesto, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’espressione «dispongano (...) di risorse sufficienti», figurante in tale norma, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che i cittadini dell’Unione dispongano di siffatte risorse, senza che tale disposizione contenga il minimo requisito in merito alla provenienza delle medesime, che possono essere fornite, segnatamente, da un cittadino di un paese terzo (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a.,
C‑218/14
,
EU:C:2015:476
, punto
74
e giurisprudenza ivi citata).
56
In particolare, la condizione delle risorse sufficienti, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, non richiede che l’interessato debba disporre autonomamente di tali risorse, in quanto la Corte ha segnatamente dichiarato che egli può avvalersi delle risorse di un familiare che lo accompagna (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a.,
C‑218/14
,
EU:C:2015:476
, punto
75
e giurisprudenza ivi citata).
57
Parimenti, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, che attiene alle condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro, prevede, tra l’altro, che quest’ultimo deve richiedere ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
58
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime soddisfino le condizioni previste da tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti),
C‑302/18
,
EU:C:2019:830
, punto
41
].
59
In particolare, la Corte ha statuito che la nozione di «risorse» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, si consideri che esse adempiono le condizioni prescritte da tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, X (Soggiornanti di lungo periodo – Risorse stabili, regolari e sufficienti),
C‑302/18
,
EU:C:2019:830
, punto
44
].
60
Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, come interpretati dalla Corte, confermano che, al fine di valutare, per analogia, se la condizione delle risorse sufficienti, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, sia soddisfatta, le risorse pertinenti al riguardo non dipendono dal soddisfacimento di taluni criteri specifici relativi all’identificazione di tali risorse come costitutive di un reddito o un patrimonio, o al titolo in virtù del quale il cittadino di un paese terzo interessato le ha acquisite, nonché al fatto che ne avrà la disponibilità definitiva e illimitata come se fossero sue.
61
In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2016/801 corroborano parimenti tale interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva.
62
In effetti, il considerando 3 di tale direttiva recita, in particolare, che l’immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, e che il ruolo di tali persone nell’alimentare una risorsa cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
63
Peraltro, a tenore del suo considerando 20, la direttiva 2016/801 mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del servizio volontario europeo, volti a creare solidarietà, comprensione reciproca e tolleranza tra i giovani e le società in cui vivono, contribuendo nel contempo a rafforzare la coesione sociale e promuovendo la cittadinanza attiva dei giovani. In aggiunta, il considerando 21 di tale direttiva spiega che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di applicare le disposizioni di detta direttiva agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti.
64
Ne consegue, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che la finalità della direttiva 2016/801 è di facilitare l’ingresso e il soggiorno, nel caso di specie, dei volontari, purché tali persone dispongano delle risorse necessarie per non diventare un onere per lo Stato membro interessato e, in particolare, per il suo sistema di previdenza sociale.
65
Orbene, al fine di realizzare quest’ultimo obiettivo, è sufficiente che il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di permesso di soggiorno, in particolare per motivi di volontariato, fornisca la prova che disporrà di risorse sufficienti nel corso del soggiorno programmato. Al riguardo, criteri specifici per acclarare se tali risorse costituiscano un reddito o un patrimonio, relativi al titolo in virtù del quale tale cittadino può avvalersene o al fatto che detto cittadino ne abbia illimitata e definitiva disponibilità come se esse fossero sue, non presentano, di per sé, rilevanza. Assoggettare dette risorse al soddisfacimento di tali criteri al fine di valutare se la condizione delle risorse sufficienti sia soddisfatta equivarrebbe ad introdurre condizioni supplementari, che si aggiungerebbero a quelle istituite all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva e, in tal modo, sarebbero atte ad ostacolare la realizzazione degli obiettivi che detta direttiva mira a raggiungere.
66
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le dichiarazioni di OS relative alle risorse di cui trattasi nel procedimento principale sono variate, in quanto tali risorse sono state qualificate dall’interessato sia come prestito sia come atto di liberalità. Tuttavia, occorre rilevare che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il fatto che OS debba eventualmente rimborsare gli importi forniti da suo zio una volta conclusa l’attività di volontariato non incide sulla questione se egli disporrà di risorse sufficienti durante il soggiorno programmato, a tal fine, nel territorio dello Stato membro interessato.
67
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che chiarire se la condizione delle risorse sufficienti sia integrata è una questione che non può dipendere dal fatto che il cittadino di un paese terzo interessato dimostri che sono soddisfatti taluni criteri specifici relativi all’identificazione di tali risorse come costitutive di un reddito o un patrimonio, o al titolo in virtù del quale egli ha acquisito tali risorse nonché al fatto che egli ne abbia illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue, dal momento che ciò equivarrebbe ad assoggettare la condizione delle risorse sufficienti a requisiti che eccedono quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801.
68
In secondo luogo, le domande del giudice del rinvio vertono anche sul valore probatorio degli elementi di prova diretti ad avvalorare la circostanza che la condizione delle risorse sufficienti è soddisfatta e, in particolare, sull’importanza che occorre riconoscere, in sede di valutazione di tale condizione, alla coerenza delle dichiarazioni al riguardo, qualora il cittadino di un paese terzo interessato non sia stato avvertito che la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi di volontariato potrebbe essere respinta per il solo motivo della mancanza di coerenza di tali dichiarazioni.
69
A tal riguardo, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, il soddisfacimento del requisito delle risorse sufficienti può essere subordinato alla presentazione di talune prove da parte del cittadino di un paese terzo interessato solo nei limiti in cui tali prove si riferiscano ai requisiti relativi a tale condizione, e non già a requisiti supplementari che eccederebbero quelli richiesti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801.
70
Nel caso di specie occorre osservare che, sebbene la natura delle risorse di cui dispone il cittadino di un paese terzo interessato, il titolo in virtù del quale se ne avvale e le condizioni di una siffatta disposizione non possano costituire, di per sé, requisiti supplementari ai quali sia subordinato il soddisfacimento della condizione delle risorse sufficienti, resta il fatto che siffatte considerazioni possono costituire elementi di prova pertinenti nell’ambito della valutazione volta a stabilire se tale condizione sia rispettata.
71
In tale contesto, occorre altresì sottolineare che la Corte ha statuito come, nel caso di un richiedente un permesso di soggiorno per motivi di studio, in forza della direttiva 2016/801, talune incoerenze nelle dichiarazioni relative al suo progetto di studio possano costituire una delle circostanze oggettive che concorrono alla constatazione di una pratica abusiva, a condizione che tali incoerenze rivestano un carattere sufficientemente manifesto e siano valutate alla luce di tutte le circostanze specifiche del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Perle,
С-14/23
,
EU:C:2024:647
, punto
53
).
72
Da tali considerazioni risulta che, nell’ambito di una domanda di ammissione ai sensi della direttiva 2016/801, le incoerenze nelle dichiarazioni relative alle risorse di cui disporrà il cittadino di un paese terzo interessato possono costituire un indizio che consente di individuare una situazione in cui le condizioni previste da tale direttiva, per quanto riguarda in particolare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, non sono soddisfatte.
73
Per quanto concerne tali incoerenze, non si può peraltro obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad avvertire in anticipo i cittadini di paesi terzi che presentano una domanda di ammissione nel loro territorio che un difetto di coerenza nelle dichiarazioni rese a sostegno della loro domanda può condurre al rifiuto di concedere il permesso di soggiorno richiesto.
74
Tanto premesso, occorre ricordare che l’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2016/801 dispone in particolare che, laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Di conseguenza, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, nell’ipotesi in cui, a causa di eventuali incoerenze nelle dichiarazioni rese nel corso della procedura d’esame, risulti che mancano le informazioni necessarie al fine di valutare se ricorra la condizione delle risorse sufficienti, al richiedente deve essere offerta una congrua possibilità di trasmettere siffatte informazioni.
75
A tal riguardo, occorre precisare che siffatte incoerenze non possono ostare alla concessione del permesso di soggiorno qualora dall’esame specifico del caso, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801, risulti che, nonostante queste ultime, il cittadino di un paese terzo interessato disporrà di risorse sufficienti durante il soggiorno previsto, cosicché egli soddisfa la condizione delle risorse sufficienti.
76
Pertanto, la constatazione di incoerenze nelle dichiarazioni del richiedente in merito alle risorse di cui disporrà durante il soggiorno programmato non può bastare, in linea di principio, per giustificare il diniego della concessione del permesso di soggiorno richiesto, a meno che da tali incoerenze non risulti in modo evidente che la condizione delle risorse sufficienti non è soddisfatta.
77
Infatti, negare la concessione del permesso di soggiorno richiesto per il solo motivo che le dichiarazioni relative alle risorse di cui disporrà il richiedente durante il soggiorno programmato sono variate nel corso del procedimento amministrativo equivarrebbe, in contrasto con quanto richiesto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, a subordinare una siffatta concessione al rispetto di condizioni supplementari, che si aggiungerebbero a quelle previste da tale direttiva, circostanza che non è permessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come ricordato al punto 45 della presente sentenza.
78
In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede lumi sull’incidenza, nel procedimento principale, del principio del primato del diritto dell’Unione, in quanto i requisiti relativi, da un lato, all’identificazione delle risorse dichiarate dal cittadino di un paese terzo interessato come costitutive di un reddito o un patrimonio, o al titolo in virtù del quale ha acquisito tali risorse nonché al fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue e, dall’altro, alla coerenza delle sue dichiarazioni sotto questi diversi aspetti, sono il risultato della giurisprudenza di un giudice nazionale supremo le cui decisioni hanno valore di precedente vincolante.
79
Secondo costante giurisprudenza, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali varie norme nel territorio di detti [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/22
,
EU:C:2024:6
, punto
23
e giurisprudenza citata).
80
In tale contesto, va rilevato che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267 TFUE è vincolato, nella definizione della controversia sottopostagli, dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di detto organo giurisdizionale di grado superiore (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/22
,
EU:C:2024:6
, punto
24
e giurisprudenza citata).
81
In tali circostanze, la necessità di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione comporta l’obbligo per tale giudice nazionale di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se essa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/22
,
EU:C:2024:6
, punto
25
e giurisprudenza citata).
82
Nel caso di specie il giudice del rinvio è quindi vincolato, nella definizione della controversia principale, dall’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e dovrà eventualmente discostarsi dalla giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), anche se sarebbe tenuto a conformarvisi in forza del diritto nazionale, qualora tale giudice ritenga, in considerazione di questa interpretazione, che detta valutazione non sia conforme al diritto dell’Unione.
83
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che:
–
da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva osta a una prassi nazionale che, nel caso di un cittadino di un paese terzo richiedente un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, esige, affinché la condizione delle risorse sufficienti prevista da tale disposizione sia considerata soddisfatta, che, a patto che le dichiarazioni pertinenti siano coerenti, tale cittadino dimostri che sono soddisfatti taluni criteri specifici relativi all’identificazione di dette risorse come costitutive di un reddito o di un patrimonio, o al titolo in virtù del quale ha acquisito dette risorse nonché al fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue, e
–
dall’altro lato, sulla base del principio del primato del diritto dell’Unione, ciò vale anche quando tali requisiti risultino dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale supremo le cui decisioni dispiegano valore di precedente vincolante.
Sulle spese
84
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, e il principio del primato del diritto dell’Unione
devono essere interpretato nel senso che:
–
da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva osta a una prassi nazionale che, nel caso di un cittadino di un paese terzo richiedente un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, esige, affinché la condizione delle risorse sufficienti prevista da tale disposizione sia considerata soddisfatta, che, a patto che le dichiarazioni pertinenti siano coerenti, tale cittadino dimostri che sono soddisfatti taluni criteri specifici relativi all’identificazione di dette risorse come costitutive di un reddito o di un patrimonio, o al titolo in virtù del quale ha acquisito dette risorse nonché al fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue, e
–
dall’altro lato, sulla base del principio del primato del diritto dell’Unione, ciò vale anche quando tali requisiti risultino dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale supremo le cui decisioni dispiegano valore di precedente vincolante.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.