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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07067/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05YVDFD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 09/01/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione.

Rileva che, benché nelle conclusioni scritte avesse richiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto; che, in ogni caso, ricorrono tutti i presupposti per ritenere sussistente la causa di non punibilità in discorso, in considerazione del positivo comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse manifestato rispetto al giudizio; che, del resto, il giudice di prime cure, avendo ritenuto congrua la pena fissata nel minimo edittale ed avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva valutato il fatto di scarsa gravità; che, con la novella dell’art. 131-bis cod. pen., il legislatore ha inteso premiare il comportamento positivo tenuto dall’imputato anche se susseguente alla commissione del fatto; che, nel caso di specie, i) il [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato con le Forze dell’Ordine, accostando l’autovettura al ciglio della strada ed arrestando la marcia, in tal modo agevolando le attività investigative e ii) ha dimostrato interesse al giudizio, optando per il giudizio abbreviato, in tal modo serbando un positivo comportamento processuale.

3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.

Ed invero, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01), come appunto è avvenuto nella fattispecie, ove l’esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato il valore non modesto del bene ricettato, la circostanza che al momento del fatto il [OSCURATO:PERSONA] fosse privo della patente di guida perché revocata e la sua negativa personalità, in quanto successivamente detenuto per un grave reato per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Si rileva, in proposito, che uno degli indici qualificanti della causa di non punibilità invocata è costituito dalla «esiguità del danno», per cui la sua applicazione deve essere esclusa, qualora detto requisito sia mancante.

Pertanto, avendo la Corte territoriale valutato il danno cagionato complessivamente considerato, sebbene non particolarmente elevato, comunque non modesto, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all’imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05YVDFD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 09/01/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione. Rileva che, benché nelle conclusioni scritte avesse richiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto; che, in ogni caso, ricorrono tutti i presupposti per ritenere sussistente la causa di non punibilità in discorso, in considerazione del positivo comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse manifestato rispetto al giudizio; che, del resto, il giudice di prime cure, avendo ritenuto congrua la pena fissata nel minimo edittale ed avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva valutato il fatto di scarsa gravità; che, con la novella dell’art. 131-bis cod. pen., il legislatore ha inteso premiare il comportamento positivo tenuto dall’imputato anche se susseguente alla commissione del fatto; che, nel caso di specie, i) il [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato con le Forze dell’Ordine, accostando l’autovettura al ciglio della strada ed arrestando la marcia, in tal modo agevolando le attività investigative e ii) ha dimostrato interesse al giudizio, optando per il giudizio abbreviato, in tal modo serbando un positivo comportamento processuale. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. Ed invero, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01), come appunto è avvenuto nella fattispecie, ove l’esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato il valore non modesto del bene ricettato, la circostanza che al momento del fatto il [OSCURATO:PERSONA] fosse privo della patente di guida perché revocata e la sua negativa personalità, in quanto successivamente detenuto per un grave reato per violazione della normativa sugli stupefacenti. Si rileva, in proposito, che uno degli indici qualificanti della causa di non punibilità invocata è costituito dalla «esiguità del danno», per cui la sua applicazione deve essere esclusa, qualora detto requisito sia mancante. Pertanto, avendo la Corte territoriale valutato il danno cagionato complessivamente considerato, sebbene non particolarmente elevato, comunque non modesto, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all’imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i