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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09129/2026

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ott. [OSCURATO:PERSONA] CRITERI QUANTITATIVIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 6930/2019Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6930/2019 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Aprilia(LT), in persona del socio amministratore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Aprilia (LT), ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Aprilia (LT), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio – sezione staccata di Latina il 10 luglio2018, n. 4872/18/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

La “[OSCURATO:PERSONA]” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per il Lazio – sezione staccatadi Latina il 10 luglio 2018, n. 4872/18/2018, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 11/E del 24 dicembre 2014 da parte delComune di Aprilia (LT), notificato il 14 gennaio 2015, perl’insufficiente versamento della TARSU relativa agli anni 2008e 2009 per l’importo complessivo di € 11.973,65, in relazionead immobile sito nel medesimo Comune, ha rigettato l’appelloproposto dalla medesima nei confronti del Comune di Aprilia(LT) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Latina il 25 ottobre 2012, n.1208/5/2012, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -sul presupposto che il potere regolamentare dei Comuni diassimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani era stato conservatodall’art. 21, comma, 2 , lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, potendo la deliberazione relativa costituire titolo diriscossione, indipendentemente dall’approvazione da partedello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità previsti dall’art. 18,comma 2, lett. d), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.3.

Il Comune di Aprilia (LT) non si è costituito concontroricorso, ma si è limitato al deposito – con nota diaccompagnamento – di procura ad litem per partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Preliminarmente, si rileva che, ai sensi del primo commadell'art 370 cod. proc. civ., la parte contro cui è diretto ilricorso, la quale non abbia depositato il controricorso, masoltanto la procura al difensore, non può presentare memorie,ma soltanto partecipare alla discussione orale (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029): in mancanza ditale evenienza, quindi, essa deve considerarsi intimata (come,nel caso di specie, l’ente impositore).2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre2013, n. 147, nonché del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dellarisoluzione emanata dal Ministero delle Finanze il 9 dicembre2014, n. 2/DF/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dalgiudice di appello che, con la deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 29 giugno 1998, n. 35, e con ilregolamento approvato con la deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 19 marzo 1999, n. 13, il Comune avevadeciso l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali nonpericolosi di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), c), d) e f), deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza prevedere criteriquantitativi di assimilazione in rapporto alle superficiimponibili.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2.

Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU (tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), prevista dal d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerosemodifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dallaTIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”), e la TIA 1, asua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cuiNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Codicedell'ambiente”).Nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio1997, n. 22 ha inciso in modo significativo sui criteri ditassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistemaincentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quelloprecedente incentrato sul tributo.

L'art. 238 del d.lgs. 3 aprile2006 n. 152 , che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2,destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cuiall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, èsoppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presentearticolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recitache: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione dellatariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentarivigenti».Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato(entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimastein vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, sia laTARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della legge27 dicembre 2006, n. 296 (“Finanziaria 2007”), sono statiestesi i criteri di determinazione della TARSU.

L'art. 5, comma2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine,disposto che: «Ove il regolamento di cui al comma 6dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni cheintendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA)Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative eregolamentari vigenti».Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, èstata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare deliberedi passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio2011 (per tale excursus, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n.11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez.Trib., 5 luglio 2023, n. 19091; Cass., Sez. Trib., 24 settembre2024, n. 25520; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21973).2.3 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quantoalle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questaCorte ha già statuito che, per effetto dell'art. 17, comma 3,della legge 24 aprile 1998, n. 128, la quale ha abrogato l'art.39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta menol'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenientidalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventiuna composizione merceologica analoga a quella urbana,secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottatadal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenutopienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5febbraio 1997 n. 22, il quale ha attribuito ai Comuni la facoltàdi assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalleCon riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi,assumono, quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenticomunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dallel'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è statorestituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 eNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20269612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198;Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 16giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n.19091; Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass.,Sez.

Trib., 30 luglio 2025, n. 21973) il potere di assimilare airifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cuiquelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità equantità» (art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997n. 22).Il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, emanato in attuazione delledirettive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiutipericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti diimballaggio, ha previsto, nel titolo I ("Gestione dei rifiuti"),che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblicointeresse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevataprotezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devonoessere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salutedell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebberorecare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) leautorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nellevarie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo diridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la faseresiduale della "gestione" degli stessi, la quale comprende leoperazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt.4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tral'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibitiad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiutiurbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2,lett. g), mentre sono 7 rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "dalett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani eNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime diprivativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «ledisposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché«l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali nonpericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dellosmaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle«alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensidell'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179) (art. 21, comma1, comma 2, lett. e) e g), e comma 7).Come in precedenza già evidenziato, l'art. 49 del d.lgs. 5febbraio 1997, n. 22, ha istituito la «tariffa per la gestione deirifiuti urbani»" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igieneambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU,prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa,agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione dellaraccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta acarico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), edisponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficientedi riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati cheil produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante(comma 14).Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince checostituisce regola generale quella secondo cui la privativacomunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani eassimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso dicomprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21,comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste lapossibilità di un esonero dalla privativa comunale cheNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026determina, non già la riduzione della superficie tassabile,prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione dirifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il dirittoad una riduzione tariffaria determinata in concreto - aconsuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto allaquantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quantoprevisto, in generale, già dall'art. 67, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49,comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'art. 7,comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5,27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021,n. 34299; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17123; Cass.,Sez.

Trib., 3 aprile 2025, n. 8843).L'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fasetransitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini dellaTARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per ladeterminazione della tariffa di riferimento per la gestione deirifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzionedall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui irifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati arecupero direttamente dal produttore, purché il servizio siaistituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione.

Ai produttoridi rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero irifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limitialla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e dellaconseguente riduzione proporzionale del tributo, è laqualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano.Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dunque, l'esercizio della potestà regolamentare dei Comuniassume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazioneadottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attualegrazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d.

“Codicedell'ambiente", in attesa dei nuovi decreti ministeriali sulpunto.

Il c.d.

"Codice dell'ambiente" (d.lgs. 3 aprile 2006 n.152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente,causando l'abrogazione di una serie di norme tra cui, all'art.264, comma 1, lett. i), il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,disponendo però che, al fine di assicurare che non vi fossesoluzione di continuità nel passaggio dalla preesistentenormativa alla parte IV^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, iprovvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigoredei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV.In particolare, ed in conclusione, l'art. 195, comma 2, lett. e),del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riservando alla competenzadello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi equantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dellosmaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani», ha previstoche: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppoeconomico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri perl'assimilabilità ai rifiuti urbani».

Tale decreto non è statoadottato.

Dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell'art.265, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce chele vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano laraccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano invigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche normedi attuazione della parte IV^.

Così come esplicitato dall'art. 1,comma 184, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026base alla quale, nelle more della completa attuazione delledisposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia diassimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continuanoad applicare le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d), e57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo lapermanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplinadei rifiuti sino all'attuazione del “Decreto Ronchi”.2.4 Per cui, la normativa di cui all'art. 195, comma 2, lett. e),del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è applicabile in assenza diprovvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2019, nn.7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5^, 5 settembre2019, n. 22231).

La definizione dei criteri per l'assimilabilitàdei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuatamediante l'adozione di apposito regolamento emanato condecreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuanoad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nelladeliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez.5^, 13 aprile 2018, n. 9214).Ne discende che, in tema di TARSU, per effetto dell'art. 17,comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogatol'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, venendo menol'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenientidalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventiuna composizione merceologica analoga a quella urbana,secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottatadal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art.21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, apartire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivorilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circaNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026l'assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economicheai rifiuti urbani ordinari.2.5 Tanto premesso, occorre verificare se, ai finidell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiutiurbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la merariconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alladeliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, o sianecessario combinare tale criterio con quello quantitativo, cherenda almeno astrattamente possibile uno smaltimento deglistessi ad opera del servizio pubblico di raccolta.

Tale verificaha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelledisposizioni dei regolamenti comunali che prevedonol'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativoe non anche di quello quantitativo.Su tale questione, deve rilevarsi, all'interno di questa stessaSezione della Corte, la presenza di pronunce in apparentecontrasto.Secondo un precedente orientamento, la dichiarazione diassimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani,prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, presuppone, necessariamente, la concreta individuazionedelle caratteristiche, non solo qualitative, ma anchequantitative dei rifiuti speciali, poiché l'impatto igienico edambientale di un materiale di scarto non può essere valutato aprescindere dalla sua quantità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2011, n. 30719; Cass., Sez. 5^,13 giugno 2012, n.9631; Cass. Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n. 18018; Cass., Sez.6^-5, 24 marzo 2014, n. 6902; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo2015, n. 5143; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17268,17269 e 17270; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7647).Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Da tale indirizzo si è apparentemente discostato un più recentearresto (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214), affermandoche, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi,se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, eciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui lecaratteristiche quantitative e qualitative, spettando alcontribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri diproporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione dellasuperficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati arecupero direttamente dal produttore, purché il serviziopubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista lapossibilità per l'istante di avvalersene.2.6 I due orientamenti sono tuttavia passibili di unacomposizione, che trova conforto nell'interpretazione letteralee sistematica del dato normativo, se applicati entrambi con leseguenti precisazioni.

L'utilizzo del criterio combinato dellaqualità e quantità trova il suo principale argomentogiustificativo nella lettera dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia,al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una «assimilazione perqualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiutiurbani ai fini della raccolta e dello smaltimento».Tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, daindividuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi didanno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento delrifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione deirifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi diefficienza, efficacia ed economicità; è evidente che tali finalitàpossono essere garantite solo predeterminando, almenoastrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile,Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento dipotenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione nonuguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perchénon pericoloso.Predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualitàe quantità è, dunque, accertamento preliminare indispensabile,in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuitadalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamenteesercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di unaesenzione totale dal tributo, sebbene l'intera superficieimponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga perl'intero dello smaltimento; in tal caso, infatti, egli avrà solodiritto ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49,comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'art. 7,comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.2.7 Nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia statalegittimamente disposta dall'ente locale, per violazione delcriterio qualitativo, o anche per l'omessa previsionedell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nelcampo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ma, previa disapplicazione della delibera comunaleillegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà trovare applicazione solola pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedevaall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, lapossibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili.2.8 È noto che il potere-dovere del giudice tributario didisapplicare ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, gli atti amministrativi costituenti il presuppostodell'imposizione è espressione del principio generaledell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzoNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20261865, n. 2248, allegato "E", dettato dall'interesse, di rilevanzapubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, edin quanto, legittimi.Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purchégli atti in questione siano stati investiti dai motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'attoimpositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentementedall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudiceamministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicatoamministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra letante: Cass., Sez.

Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2007,nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez.

Un., 31 marzo2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012,n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez.5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n.11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez.6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603e 32604; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass., Sez.Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025,n. 14665).Disapplicata la delibera comunale, l'esercizio illegittimo delpotere di assimilazione potrà essere equiparato al mancatoesercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiutisolidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è giàaffermato da questa Corte che non comporta che detti rifiutisiano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggettialla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, commaNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20263, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (applicabile rationetemporis), che rapporta la stessa alle superfici dei localioccupati o detenuti, con la sola esclusione della parte dellasuperficie in cui, per struttura e destinazione, si formanoesclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^ 19aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn.32603 e 32604; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21604;Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass., Sez.Trib., 30 luglio 2025, n. 21973).L'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507prevede che: «Nella determinazione della superficie tassabilenon si tiene conto di quella parte di essa ove per specifichecaratteristiche strutturali e per destinazione si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei qualisono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi inbase alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione dellapredetta superficie non tassabile il Comune può individuare nelregolamento categorie di attività produttive di rifiuti specialitossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzionerispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta».Va, infine, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dalcitato art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in propriointegra comunque un'eccezione, i cui presupposti spetterà alcontribuente allegare e provare (tra le tante: Cass., Sez. 5^,31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 6^-5, 5 settembre 2016,n. 17662; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass.,Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 23settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019,n. 12979; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass.,Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Sez.

Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025,n. 14665), e che la facoltà di individuare categorie di attivitàproduttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale diriduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige unospecifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, lesuperfici esenti da tassazione (Cass., Sez.

Un., 30 marzo 2009,n. 7581; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9630; Cass., Sez.5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 162018, n. 1975; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035;Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass.,Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. Trib.,3 maggio 2024, n. 12039).2.9 Su tali premesse, la sentenza impugnata non ha tratto ledovute conseguenze dalla citata giurisprudenza di legittimità,limitandosi a rigettare puramente e semplicemente l’appellodella contribuente, senza pronunciarsi «in merito ai criteri diassimilabilità in termini quantitativi in funzione dei rifiutiprodotti rapportati alle superfici tassate» (pagina 8 del ricorsoper cassazione).3.

Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice diappello che l’atto impositivo era stato fondato su una deliberacomunale di assimilazione basata su criteri meramentequalitativi.3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.4.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentoNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento delsecondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott. [OSCURATO:PERSONA] CRITERI QUANTITATIVIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 6930/2019Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6930/2019 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Aprilia(LT), in persona del socio amministratore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Aprilia (LT), ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Aprilia (LT), in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio – sezione staccata di Latina il 10 luglio2018, n. 4872/18/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20261. La “[OSCURATO:PERSONA]” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per il Lazio – sezione staccatadi Latina il 10 luglio 2018, n. 4872/18/2018, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 11/E del 24 dicembre 2014 da parte delComune di Aprilia (LT), notificato il 14 gennaio 2015, perl’insufficiente versamento della TARSU relativa agli anni 2008e 2009 per l’importo complessivo di € 11.973,65, in relazionead immobile sito nel medesimo Comune, ha rigettato l’appelloproposto dalla medesima nei confronti del Comune di Aprilia(LT) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Latina il 25 ottobre 2012, n.1208/5/2012, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -sul presupposto che il potere regolamentare dei Comuni diassimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani era stato conservatodall’art. 21, comma, 2 , lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, potendo la deliberazione relativa costituire titolo diriscossione, indipendentemente dall’approvazione da partedello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità previsti dall’art. 18,comma 2, lett. d), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.3. Il Comune di Aprilia (LT) non si è costituito concontroricorso, ma si è limitato al deposito – con nota diaccompagnamento – di procura ad litem per partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Preliminarmente, si rileva che, ai sensi del primo commadell'art 370 cod. proc. civ., la parte contro cui è diretto ilricorso, la quale non abbia depositato il controricorso, masoltanto la procura al difensore, non può presentare memorie,ma soltanto partecipare alla discussione orale (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029): in mancanza ditale evenienza, quindi, essa deve considerarsi intimata (come,nel caso di specie, l’ente impositore).2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre2013, n. 147, nonché del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dellarisoluzione emanata dal Ministero delle Finanze il 9 dicembre2014, n. 2/DF/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dalgiudice di appello che, con la deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 29 giugno 1998, n. 35, e con ilregolamento approvato con la deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 19 marzo 1999, n. 13, il Comune avevadeciso l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali nonpericolosi di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), c), d) e f), deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza prevedere criteriquantitativi di assimilazione in rapporto alle superficiimponibili.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU (tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), prevista dal d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerosemodifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dallaTIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”), e la TIA 1, asua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cuiNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Codicedell'ambiente”).Nell'ambito di tale successione di norme, il d.lgs. 5 febbraio1997, n. 22 ha inciso in modo significativo sui criteri ditassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistemaincentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quelloprecedente incentrato sul tributo. L'art. 238 del d.lgs. 3 aprile2006 n. 152 , che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2,destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cuiall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, èsoppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presentearticolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recitache: «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione dellatariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentarivigenti».Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato(entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimastein vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, sia laTARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della legge27 dicembre 2006, n. 296 (“Finanziaria 2007”), sono statiestesi i criteri di determinazione della TARSU. L'art. 5, comma2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine,disposto che: «Ove il regolamento di cui al comma 6dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni cheintendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA)Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative eregolamentari vigenti».Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, èstata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare deliberedi passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio2011 (per tale excursus, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n.11035; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez.Trib., 5 luglio 2023, n. 19091; Cass., Sez. Trib., 24 settembre2024, n. 25520; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21973).2.3 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quantoalle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questaCorte ha già statuito che, per effetto dell'art. 17, comma 3,della legge 24 aprile 1998, n. 128, la quale ha abrogato l'art.39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta menol'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenientidalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventiuna composizione merceologica analoga a quella urbana,secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottatadal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenutopienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5febbraio 1997 n. 22, il quale ha attribuito ai Comuni la facoltàdi assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalleCon riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi,assumono, quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenticomunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dallel'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è statorestituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 eNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20269612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198;Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5^, 16giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n.19091; Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass.,Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21973) il potere di assimilare airifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cuiquelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità equantità» (art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997n. 22).Il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, emanato in attuazione delledirettive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiutipericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti diimballaggio, ha previsto, nel titolo I ("Gestione dei rifiuti"),che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblicointeresse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevataprotezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devonoessere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salutedell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebberorecare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) leautorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nellevarie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo diridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la faseresiduale della "gestione" degli stessi, la quale comprende leoperazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt.4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tral'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibitiad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiutiurbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2,lett. g), mentre sono 7 rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "dalett. e); d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani eNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime diprivativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, «ledisposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio», nonché«l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali nonpericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dellosmaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (....) alle«alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensidell'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179) (art. 21, comma1, comma 2, lett. e) e g), e comma 7).Come in precedenza già evidenziato, l'art. 49 del d.lgs. 5febbraio 1997, n. 22, ha istituito la «tariffa per la gestione deirifiuti urbani»" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igieneambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU,prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa,agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione dellaraccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta acarico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), edisponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficientedi riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati cheil produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante(comma 14).Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince checostituisce regola generale quella secondo cui la privativacomunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani eassimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso dicomprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21,comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste lapossibilità di un esonero dalla privativa comunale cheNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026determina, non già la riduzione della superficie tassabile,prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione dirifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il dirittoad una riduzione tariffaria determinata in concreto - aconsuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto allaquantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quantoprevisto, in generale, già dall'art. 67, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49,comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'art. 7,comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^-5,27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021,n. 34299; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17123; Cass.,Sez. Trib., 3 aprile 2025, n. 8843).L'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fasetransitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini dellaTARSU, nell'approvare il «metodo normalizzato per ladeterminazione della tariffa di riferimento per la gestione deirifiuti urbani», prevede, infatti, non già l'esenzionedall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui irifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati arecupero direttamente dal produttore, purché il servizio siaistituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione. Ai produttoridi rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero irifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del d.lgs. 5febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limitialla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e dellaconseguente riduzione proporzionale del tributo, è laqualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano.Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dunque, l'esercizio della potestà regolamentare dei Comuniassume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazioneadottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attualegrazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d. “Codicedell'ambiente", in attesa dei nuovi decreti ministeriali sulpunto. Il c.d. "Codice dell'ambiente" (d.lgs. 3 aprile 2006 n.152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente,causando l'abrogazione di una serie di norme tra cui, all'art.264, comma 1, lett. i), il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,disponendo però che, al fine di assicurare che non vi fossesoluzione di continuità nel passaggio dalla preesistentenormativa alla parte IV^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, iprovvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigoredei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV.In particolare, ed in conclusione, l'art. 195, comma 2, lett. e),del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riservando alla competenzadello Stato «la determinazione dei criteri qualitativi equantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dellosmaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani», ha previstoche: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppoeconomico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri perl'assimilabilità ai rifiuti urbani». Tale decreto non è statoadottato. Dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell'art.265, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce chele vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano laraccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano invigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche normedi attuazione della parte IV^. Così come esplicitato dall'art. 1,comma 184, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026base alla quale, nelle more della completa attuazione delledisposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia diassimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continuanoad applicare le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d), e57, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo lapermanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplinadei rifiuti sino all'attuazione del “Decreto Ronchi”.2.4 Per cui, la normativa di cui all'art. 195, comma 2, lett. e),del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è applicabile in assenza diprovvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2019, nn.7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5^, 5 settembre2019, n. 22231). La definizione dei criteri per l'assimilabilitàdei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuatamediante l'adozione di apposito regolamento emanato condecreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuanoad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nelladeliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez.5^, 13 aprile 2018, n. 9214).Ne discende che, in tema di TARSU, per effetto dell'art. 17,comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogatol'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, venendo menol'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenientidalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventiuna composizione merceologica analoga a quella urbana,secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottatadal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art.21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, apartire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivorilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circaNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026l'assimilazione del rifiuti provenienti dalle attività economicheai rifiuti urbani ordinari.2.5 Tanto premesso, occorre verificare se, ai finidell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiutiurbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la merariconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alladeliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, o sianecessario combinare tale criterio con quello quantitativo, cherenda almeno astrattamente possibile uno smaltimento deglistessi ad opera del servizio pubblico di raccolta. Tale verificaha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelledisposizioni dei regolamenti comunali che prevedonol'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativoe non anche di quello quantitativo.Su tale questione, deve rilevarsi, all'interno di questa stessaSezione della Corte, la presenza di pronunce in apparentecontrasto.Secondo un precedente orientamento, la dichiarazione diassimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani,prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, presuppone, necessariamente, la concreta individuazionedelle caratteristiche, non solo qualitative, ma anchequantitative dei rifiuti speciali, poiché l'impatto igienico edambientale di un materiale di scarto non può essere valutato aprescindere dalla sua quantità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2011, n. 30719; Cass., Sez. 5^,13 giugno 2012, n.9631; Cass. Sez. 6^-5, 24 luglio 2013, n. 18018; Cass., Sez.6^-5, 24 marzo 2014, n. 6902; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo2015, n. 5143; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2017, n. 17268,17269 e 17270; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7647).Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Da tale indirizzo si è apparentemente discostato un più recentearresto (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214), affermandoche, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi,se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, eciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui lecaratteristiche quantitative e qualitative, spettando alcontribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri diproporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione dellasuperficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati arecupero direttamente dal produttore, purché il serviziopubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista lapossibilità per l'istante di avvalersene.2.6 I due orientamenti sono tuttavia passibili di unacomposizione, che trova conforto nell'interpretazione letteralee sistematica del dato normativo, se applicati entrambi con leseguenti precisazioni. L'utilizzo del criterio combinato dellaqualità e quantità trova il suo principale argomentogiustificativo nella lettera dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia,al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una «assimilazione perqualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiutiurbani ai fini della raccolta e dello smaltimento».Tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, daindividuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi didanno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento delrifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione deirifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi diefficienza, efficacia ed economicità; è evidente che tali finalitàpossono essere garantite solo predeterminando, almenoastrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile,Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento dipotenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione nonuguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perchénon pericoloso.Predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualitàe quantità è, dunque, accertamento preliminare indispensabile,in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuitadalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamenteesercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di unaesenzione totale dal tributo, sebbene l'intera superficieimponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga perl'intero dello smaltimento; in tal caso, infatti, egli avrà solodiritto ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49,comma 14, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'art. 7,comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.2.7 Nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia statalegittimamente disposta dall'ente locale, per violazione delcriterio qualitativo, o anche per l'omessa previsionedell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nelcampo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ma, previa disapplicazione della delibera comunaleillegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), deld.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà trovare applicazione solola pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedevaall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, lapossibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili.2.8 È noto che il potere-dovere del giudice tributario didisapplicare ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, gli atti amministrativi costituenti il presuppostodell'imposizione è espressione del principio generaledell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzoNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20261865, n. 2248, allegato "E", dettato dall'interesse, di rilevanzapubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, edin quanto, legittimi.Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purchégli atti in questione siano stati investiti dai motivi diimpugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'attoimpositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentementedall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudiceamministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicatoamministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra letante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007,nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012,n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez.5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n.11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez.6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603e 32604; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass., Sez.Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025,n. 14665).Disapplicata la delibera comunale, l'esercizio illegittimo delpotere di assimilazione potrà essere equiparato al mancatoesercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiutisolidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è giàaffermato da questa Corte che non comporta che detti rifiutisiano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggettialla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, commaNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/20263, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (applicabile rationetemporis), che rapporta la stessa alle superfici dei localioccupati o detenuti, con la sola esclusione della parte dellasuperficie in cui, per struttura e destinazione, si formanoesclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^ 19aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn.32603 e 32604; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21604;Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass., Sez.Trib., 30 luglio 2025, n. 21973).L'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507prevede che: «Nella determinazione della superficie tassabilenon si tiene conto di quella parte di essa ove per specifichecaratteristiche strutturali e per destinazione si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei qualisono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi inbase alle norme vigenti. Ai fini della determinazione dellapredetta superficie non tassabile il Comune può individuare nelregolamento categorie di attività produttive di rifiuti specialitossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzionerispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta».Va, infine, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dalcitato art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in propriointegra comunque un'eccezione, i cui presupposti spetterà alcontribuente allegare e provare (tra le tante: Cass., Sez. 5^,31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 6^-5, 5 settembre 2016,n. 17662; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass.,Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 23settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019,n. 12979; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass.,Numero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026Sez. Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025,n. 14665), e che la facoltà di individuare categorie di attivitàproduttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale diriduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige unospecifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, lesuperfici esenti da tassazione (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009,n. 7581; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9630; Cass., Sez.5^, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 162018, n. 1975; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035;Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass.,Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. Trib.,3 maggio 2024, n. 12039).2.9 Su tali premesse, la sentenza impugnata non ha tratto ledovute conseguenze dalla citata giurisprudenza di legittimità,limitandosi a rigettare puramente e semplicemente l’appellodella contribuente, senza pronunciarsi «in merito ai criteri diassimilabilità in termini quantitativi in funzione dei rifiutiprodotti rapportati alle superfici tassate» (pagina 8 del ricorsoper cassazione).3. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice diappello che l’atto impositivo era stato fondato su una deliberacomunale di assimilazione basata su criteri meramentequalitativi.3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentoNumero registro generale 6930/2019Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 9129/2026Data pubblicazione 11/04/2026del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento delsecondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris