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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34388/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. - e il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe argomentato sulle specifiche doglianze formulate dall'appellante (relative alla missiva prodotta per escludere che il fatto sia stato commesso in un luogo di privata dimora - sono manifestamente infondati e generici in quanto la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti a seguito della rinnovazione dell'istruttoria (e, segnatamente, della testimonianza assunta), ha indicato gli elementi da cui ha tratto che nel luogo del commesso reato (di cui ha fornito sia la descrizione sia l'ordinario utilizzo: cfr. p. 7 s. della sentenza impugnata), pur essendo destinato ad attività lavorativa o professionale, si svolgessero non occasionalmente atti della vita privata, non fosse aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare, così argomentando in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 01), così disattendendo in maniera congrua la prospettazione difensiva; e il ricorso non si è confrontato con tale motivazione difettando, dunque, di un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. - e il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe argomentato sulle specifiche doglianze formulate dall'appellante (relative alla missiva prodotta per escludere che il fatto sia stato commesso in un luogo di privata dimora - sono manifestamente infondati e generici in quanto la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti a seguito della rinnovazione dell'istruttoria (e, segnatamente, della testimonianza assunta), ha indicato gli elementi da cui ha tratto che nel luogo del commesso reato (di cui ha fornito sia la descrizione sia l'ordinario utilizzo: cfr. p. 7 s. della sentenza impugnata), pur essendo destinato ad attività lavorativa o professionale, si svolgessero non occasionalmente atti della vita privata, non fosse aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare, così argomentando in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 01), così disattendendo in maniera congrua la prospettazione difensiva; e il ricorso non si è confrontato con tale motivazione difettando, dunque, di un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 34388/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris