CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 22796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/07/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 25/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di denaro di euro 10.215,00 e le autovetture BMW 6C 640D e [OSCURATO:PERSONA] 211 S400 in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis, 648-bis e 493-ter cod. pen. ascritti al predetto, in quanto provento dei predetti reati e sussistendo il pericolo che la libera disponibilità degli stessi beni potesse favorire il reinvestimento, aggravare o portare ad ulteriori conseguenze i reati. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Fonti deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla incompleta trasmissione degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] procedente; omessa trasmissione della sentenza di assoluzione del Fonti depositata in data 2/7/2021 nell'ambito del procedimento n. 4520/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La disposta acquisizione degli atti da parte del Tribunale, non essendo visualizzabili tramite TIAP, non ha consentito il contraddittorio sulla loro effettiva consistenza. Di tal ché solo successivamente al deposito dell'ordinanza la difesa ha potuto prendere visione degli atti trasmessi, consentendo di eccepire l'incompletezza della trasmissione dell'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'omessa trasmissione della sentenza di assoluzione pronunciata in favore del ricorrente, della quale la difesa aveva potuto produrre in udienza solo il dispositivo del 18/5/2021, essendone depositata la motivazione in data 2/7/2021. In particolare, la annotazione dei CC di Trabia del 19/5/2021 - sulla quale il Tribunale ha fondato il proprio convincimento - è stata versata in atti priva degli allegati indicati in calce alla stessa (v. all. 3 al ricorso) non potendosi verificare il contenuto della missiva del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo riguardante gli "esami speditivi effettuati dalla P.S. di Palermo sui documenti oggetto di sequestro" e quindi quali siano gli effettivi documenti esaminati, sembrando l'esame essere stato limitato ai documenti denominati [OSCURATO:PERSONA]. Y Quanto alla sentenza assolutoria, essa avrebbe consentito di superare il dato rappresentato dal verbale di arresto del 21/11/2020, all'esito del contraddittorio tra le parti, bastando comunque il dispositivo a neutralizzarne la valenza. 2.2. Con il secondo motivo, inefficacia della causa di inammissibilità del riesame afferente alla due autovettura oggetto di sequestro preventivo per omessa indicazione nel dispositivo. 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 627, comma 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione alla rilevata inammissibilità del ricorso con riguardo al sequestro delle due autovetture, trattandosi di questione ormai preclusa in sede rescissoria. 2.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 322 cod. proc. pen. in relazione alla ammissibilità del ricorso riguardante le due autovetture risultando infondata l'affermazione della non riconducibilità delle due autovetture al ricorrente, trattandosi invece di proprietà societarie che fanno capo al ricorrente con i nomi Welling-[OSCURATO:PERSONA], assunto in seguito alla procedura di [OSCURATO:PERSONA] del 2016, e di William-[OSCURATO:PERSONA], in seguito alla medesima procedura del 2019. 2.5. Con il quinto motivo, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus delicti ed alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai reati in contestazione. La sentenza assolutoria supera il dato proveniente dall'arresto del ricorrente ed i successivi accertamenti sono incompleti nella trasmissione degli atti pertinenti (annotazione del 19/5/2021) o inconsistenti (informazione del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia di cui alla nota del 13/4/2021). Quanto ai due documenti del Commonwealth of Dominica, le affermazioni del Tribunale travisano il contenuto dei due [OSCURATO:PERSONA] legittimamente realizzati dal ricorrente, avendo il Tribunale omesso di estrarre il certificato del Notaio US LaMaison dal sito facilmente accessibile vol.postacert.poste.it/verificatore/it di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, manca riscontro all'asserito utilizzo da parte del ricorrente delle generalità di [OSCURATO:PERSONA] presso l'agenzia immobiliare di Casteldaggia. Del tutto apodittica è l'affermazione secondo la quale il meccanismo della falsificazione abbia riguardato anche la costituzione delle persone giuridiche e, quanto alle targhe, il Tribunale non ha considerato il contenuto delle informative del 13/4/2021 e 25/4/2021 che attestano la assoluta regolarità e liceità del possesso da parte del ricorrente. Apparente, infine, è la motivazione riguardante il periculum in mora.3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-1. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. E' opportuno ribadire che, secondo consolidato orientamento, è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla sentenza assolutoria prodotta dalla difesa la censura è manifestamente infondata in quanto l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391-octies cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 9892 del 03/12/2014 (dep. 2015), Bibaj, Rv. 262454) Quanto agli allegati alla informativa del 19/5/2021, la deduzione è generica e proposta per questione in fatto riguardante l'attendibilità delle informazioni rese dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia sulle altre generalità attribuite al ricorrente - ottenute tramite gli omologhi servizi interessati che hanno accertato l'inesistenza nel [OSCURATO:PERSONA] delle contemporanee generalità straniere associate alla effigie del ricorrente nelle decine di documenti sequestrati -, delle quali si prospetta l'incompletezza in base al preteso contenuto di siti informatici inglesi e di pretese condizioni di validità dei documenti stranieri.4. Il secondo, terzo motivo e quarto motivo possono essere congiuntamente trattati riguardando la medesima questione sulla ammissibilità della istanza di riesame avente ad oggetto il sequestro preventivo delle due autovetture. Il secondo ed il terzo risultano infondati in relazione alla radicale e complessiva censura operata dalla sentenza rescindente in ordine alla mancanza di motivazione sul fumus delicti, sulla pertinenzialità dei beni alle ipotesi di reato, oltreché sulle deduzioni difensive in sede di riesame (comprendenti anche la disponibilità dei veicoli da parte dell'istante). Sicché del tutto legittimo risulta l'esame - rimasto impregiudicato - circa l'ammissibilità del ricorso nella parte relativa alla legittimazione al ricorso in ordine alla quale non era intervenuta, per ragioni di ordine logico nella trattazione degli argomenti, alcuna statuizione successiva alla presenza dei presupposti legittimanti il provvedimento cautelare. Non rileva, a riguardo, la omessa indicazione nel dispositivo della ordinanza della relativa statuizione in quanto per la natura di ordinanza del provvedimento impugnato il relativo contenuto decisorio può desumersi anche dalla motivazione resa (cfr. Sez. 1, n. 1636 del 03/03/2000, Bucinca, Rv. 215816). Quanto alle ragioni della rilevata inammissibilità, il quarto motivo è inammissibile in quanto genericamente proposto per inaccessibili questioni in fatto - secondo i ribaditi limiti al ricorso di legittimità - involgenti la valutazione indiziaria facendosi leva sulla legittima titolarità delle vetture da parte del ricorrente, per il tramite di società estere a lui riconducibili ed in ragione della affidabilità delle generalità straniere dello stesso ricorrente, laddove la ordinanza non solo ha opposto la mancanza della istanza di riesame da parte di soggetto munito di procura speciale dell'ente proprietario del bene ma anche una congrua motivazione sulla inaffidabilità e incongruenza, analiticamente motivata, della documentazione resa in copia ed in lingua straniera a sostegno della tesi difensiva (v. punto IX, pg. 5 e ss.). 5. Il quinto motivo è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni che esulano da quelle ammesse dall'ordinamento. 5.1. Sul fumus delicti. Generica è la pretesa incidenza preclusiva derivante dalla sentenza assolutoria, che non solo - come annota l'ordinanza - non è definitiva ma riguarda solo uno dei documenti sequestrati al ricorrente in occasione del suo arresto (la carta di identità intestata al fratello, ma riportante la effigie del ricorrente), del quale - in ogni caso - è stata disposta la confisca, in ragione della pacifica falsità dell'atto.Generico ed in fatto è l'assunto fondato sulla incompleta trasmissione della annotazione del 19/5/2021 e sulla pretesa erroneità dell'informazione trasmessa con nota del 13/4/2021, per le ragioni già sopra esposte a riguardo della medesima censura mossa con il primo motivo e tenuto conto dei limiti di ricorribilità del provvedimento impugnato elusi dalle incursioni in fatto del ricorrente. Quanto alle censure sul possesso dei due passaporti del Commonwealth of Dominica, si tratta di deduzioni in fatto rispetto al non illogico ragionamento svolto dal Tribunale sulla base del rilievo della produzione in sola copia della documentazione riguardante il preteso cambio di nome, la mancanza di documentazione circa le specifiche procedure riguardanti il ricorrente e la presenza di ulteriori nominativi associati alla stessa effige del ricorrente. 5.2. Sulla pertinenzialità dei beni sequestrati le censure sono generiche rispetto alla corretta correlazione della consistente somma di denaro all'indebito utilizzo delle carte di pagamento correlate ai documenti di identità di cui si assume la falsità e delle autovetture alla creazione delle false identità che coinvolgono la creazione delle società apparentemente proprietarie (v. punto XII, pg. 12 della ordinanza). 5.3. Anche quanto al periculum in mora la censura è palesemente generica - e, ancora, in fatto laddove fa leva sul preteso esito preclusivo della vicenda dibattimentale - rispetto alle incensurabili ragioni poste a base delta ordinanza impugnata riguardanti il pericolo di dispersione della somma per finalità locupletative. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp