CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale hanno domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4769/2025depositata il 7/10/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto ladecisione del ricorso;Numero registro generale 24488/2025Numero sezionale 376/2026Numero di raccolta generale 19396/2026Data pubblicazione 12/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi