CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 04781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 13.1.2021, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62bis c.p. sull'erroneo assunto della mancata confessione del ricorrente. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso l'esistenza di elementi positivamente valutabili in presenza della obiettiva gravità del fatto in considerazione dell'elevatissimo grado di purezza della sostanza stupefacente (98,5%) e della condotta anteatta e susseguente al reato. dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore