CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
91P05 E885A) eTOMAIUOLO MICAELA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 94S62 E885U), qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rinaldi ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 61P17 F631N) ed elettivamentedomiciliati presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56S06 E885B),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: BCCGFR 56R16 E885A) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1756/2020,pubblicata il 19 ottobre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..Numero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale diper Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 1989, egli unitamente aigenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed al fratello,[OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto alla divisione, in quote ideali, delfabbricato sito in Manfredonia (FG), alla [OSCURATO:PERSONA], in angolocon [OSCURATO:PERSONA], da costruirsi sul suolo risultante dallademolizione di beni e diritti di loro proprietà e che sarebbe stato costituitoda piano seminterrato, piano terra, primo piano e secondo, oltre ai previstivolumi tecnici. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] (punto secondodell’atto di divisione per notar Finizia) era stata, tra l'altro, attribuita laquota pari alla metà dell’intero scantinato, avente accesso da rampa didiscesa che si apriva sulla [OSCURATO:PERSONA], da adibirsi a garage,della superficie di circa 70 (settanta) metri quadrati, confinante con la ViaEttore Fieramosca, con proprietà [OSCURATO:PERSONA], con proprietà TotaroCaterina, e con [OSCURATO:PERSONA], salvo altri o aventi causa. ATomaiuolo [OSCURATO:PERSONA] (punto terzo dell'atto di divisione per notar Finizia) erastata attribuita la quota pari all’altra metà del medesimo piano scantinato.Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] concluse chiedendo: - dichiararsi ladivisione giudiziale dell’immobile suddetto, previa determinazione della suaconsistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la partecorrispondente alla propria quota ideale ossia la giusta metà, secondo unprogetto di comoda divisione predisposto con l’ausilio di un c.t.u. adesignarsi; - in via subordinata, disporre l’attribuzione del bene indiviso insuo favore con obbligo di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto digiustizia in favore del convenuto; - in via ulteriormente subordinata, ovedovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell’immobileai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) eprovvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione dellerispettive quote.Numero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: - rigettarsi ladomanda attrice; - in via riconvenzionale, accertarsi la simulazioneassoluta degli atti pubblici di compravendita del 12 marzo 1981, repertorion. 5148 e n. 5149 per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché l’atto didivisione del 22 febbraio 1989, repertorio n. 147610 per Notaio dott.[OSCURATO:PERSONA]; per l'effetto, dichiarare [OSCURATO:PERSONA] proprietarioesclusivo del piano interrato, avente accesso dalla rampa di discesa su ViaMatteo Fraccacreta (garage), nonché dell’appartamento al secondo pianodi [OSCURATO:PERSONA] n. 86; - condannare [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione dell’immobile al secondo piano di [OSCURATO:PERSONA] n. 86in Manfredonia (FG), nonché al pagamento dell'indennità per occupazionesine titulo di detto appartamento.A fondamento della domanda riconvenzionale, [OSCURATO:PERSONA] allegòche gli atti di compravendita del 12 marzo 1981, stipulati tra i genitoriTomaiuolo Giulio e [OSCURATO:PERSONA] (quali venditori) ed i figliTomaiuolo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali acquirenti) ed aventi adoggetto il trasferimento della proprietà del piano terra sito in Manfredonia(FG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 82 e delle aree edificabili sovrastanti ilocali al piano terra di [OSCURATO:PERSONA] n. 82, 84 e 86 (con riserva aivenditori della residua porzione dell’immobile), erano simulati perchél’intero prezzo convenuto era stato pagato dal medesimo convenutoTomaiuolo [OSCURATO:PERSONA].Il convenuto sostenne che anche l’atto di divisione del 22 febbraio 1989posto dall’attore a base della sua azione di scioglimento della comunioneera del tutto simulato come emergeva dalla controdichiarazionesottoscritta in pari data (il 22 febbraio 1989) da [OSCURATO:PERSONA] eTomaiuolo Domenico, dalla quale si desumeva che il reale proprietariodell’appartamento al secondo piano di [OSCURATO:PERSONA] n. 86 e delseminterrato ivi sottostante era il medesimo [OSCURATO:PERSONA].Espletata consulenza tecnica d’ufficio di tipo grafologico, il Tribunale diriconvenzionale, dichiarando la simulazione relativa degli atti pubblici diNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026compravendita del 12 marzo 1981 e di divisione di beni futuri del 22febbraio 1989. Dichiarò, quindi, [OSCURATO:PERSONA] proprietario esclusivodel piano seminterrato (garage), avente accesso da rampa di discesa sullaVia [OSCURATO:PERSONA], nonché del piano secondo posto alla ViaConservatore presso i registri immobiliari di Foggia di provvedereall’annotazione della sentenza a margine dei titoli di acquisto, con esonerodi responsabilità. Condannò, infine, [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare infavore di [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sito al piano secondo di [OSCURATO:PERSONA] per occupazione sine titulo.2.- La Corte d’Appello di Bari, investita dell’impugnazione propostadagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduto), con lasentenza impugnata (n. 1756/2020, pubblicata il 19 ottobre 2020), harespinto l’appello.In particolare, la Corte distrettuale, a fondamento della propriadecisione, ha ritenuto non sussistere la violazione dell'art. 112 c.p.c., inquanto, dall'esame complessivo della domanda riconvenzionale propostada [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima andava qualificata come domanda disimulazione relativa, sebbene nella comparsa di risposta si fosse fattoriferimento alla simulazione assoluta.In ordine, poi, alla lamentata violazione dell’art. 102 c.p.c., la Corte,pur rilevando che di regola l’azione di simulazione (assoluta o relativa) dàluogo ad un litisconsorzio necessario, ha ravvisato la sussistenza, nel casoin esame, di un’ipotesi di interposizione fittizia di persona, tale da nonrichiedere l’integrazione del contraddittorio con il terzo contraente, salvoche venga dedotto ed allegato il suo interesse, ovvero la suaconsapevolezza e volontà di aderire all’accordo simulatorio. Secondo laCorte di merito, in particolare, nel caso di specie, non essendo contestatoche il prezzo degli atti di compravendita era stato integralmentecorrisposto, non era emersa la sussistenza di un reale interesse acontraddire in capo ai soggetti pretermessi (nella specie, i genitori delleNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026parti), né la loro consapevolezza e volontà di aderire all’accordosimulatorio.Inoltre, in ordine alla contestata c.t.u. grafologica e, in particolare, conriguardo alle contestazioni sollevate a tale consulenza e disattese dalTribunale, la Corte territoriale ha escluso che il rapporto di consanguineitàfra le parti determinasse automaticamente delle similitudini grafiche tra icomponenti della famiglia, valevoli a rendere problematica o addiritturaimpossibile l’identificazione dell’autore della scrittura.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], TomaiuoloGiulio e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.102 e 183, comma 6, n. 1), c.p.c., per avere la Corte di appello escluso lanecessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei danticausa, sul presupposto della qualificazione della fattispecie comeinterposizione fittizia di persona e della mancata allegazione di un lorointeresse concreto a partecipare al giudizio.Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito, con la sentenzaimpugnata, avrebbe anzitutto violato l’art. 102 c.p.c., non avendo tenutoconto che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto domanda riconvenzionale diaccertamento della simulazione assoluta che, in base alla consolidatagiurisprudenza di legittimità, integra un’ipotesi di litisconsorzionecessario, tra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, cosicché ilrelativo giudizio avrebbe richiesto la partecipazione di tutti i soggetti cheavevano preso parte ai negozi, con conseguente configurabilità di unlitisconsorzio necessario. Evidenziano, all’uopo, che tale esigenza sussisteallorché l’accertamento della simulazione venga richiesto in via principaleNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026e sia destinato a incidere direttamente sulla situazione giuridica comunea tutti i contraenti, con effetti di giudicato nei loro confronti.Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta inquanto, essendo stata proposta domanda di simulazione assoluta, sarebbemancata l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. ed ex art. 183c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (genitoridei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali avevanopartecipato agli atti pubblici di compravendita del 12 marzo 1981,repertorio n. 5148 e n. 5149 per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], nonchédi divisione del 22 febbraio 1989, repertorio n. 147610 per Notaio dott.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di danti causa venditori.Assumono, ancora, che la Corte di merito avrebbe errato anche nelnon ritenere nulla la sentenza di primo grado, nella parte in cui avevaravvisato la tardività della richiesta di integrazione del contraddittorioavanzata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposta all’udienza fissataai sensi dell’art. 184 c.p.c.. Lamentano, quindi, che la relativa eccezionesarebbe stata tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di primogrado ed erroneamente ritenuta tardiva, nonostante fosse stata formulatanei termini di cui all’art. 183 c.p.c..Concludono affermando che l’omessa integrazione del contraddittorioavrebbe determinato la nullità dell’intero processo, con conseguentenecessità di rimessione della causa al primo giudice.2.- La censura è infondata, giacché la Corte distrettuale ha confermatola decisione del tribunale, quanto all’inesistenza di un’ipotesi dilitisconsorzio necessario, non senza mancare di chiarire come la domandadi simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse direttaall’accertamento di un’interposizione fittizia di persona. Pertanto, la Cortedi merito ha fatto applicazione del consolidato orientamento secondo cuinel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di unacompravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l’alienante nonriveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti ilcontratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degliNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo e nonvenga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte delprocesso, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderireall'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende lamodifica soggettiva della parte acquirente e perciò integralmente efficacel’accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto edell'interponente (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 11523 del 14 maggio2013).Alla stregua del consolidato orientamento di cui si tratta, dunque,l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario se nei suoiconfronti il contratto sia stato integralmente eseguito, medianteadempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e dipagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse adessere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà delvenditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola,irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice eperciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soliconfronti dell'interposto e dell'interponente (Cass. civ., Sez. 2, sentenzan. 26365 del 29 dicembre 2010; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 15955 del7 luglio 2009; Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 11523 del 14 maggio 2013;Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 1466 del 24 gennaio 2014). Essendostato proposta, come detto, una domanda di simulazione del contratto perinterposizione fittizia di persona (dunque, di simulazione relativasoggettiva) e non avendo la parte venditrice alcun interesse a partecipareal giudizio (in ragione del fatto che l’avvenuto pagamento del prezzocostituiva elemento circostanziale del tutto incontroverso tra le parti),alcuna violazione della regola del litisconsorzio necessario può essere inconcreto ravvisata.3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la qualificazione delladomanda riconvenzionale come simulazione relativa, nonostante fosseNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026stata espressamente proposta domanda di simulazione assoluta degli attiindicati.Sostengono, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe incorsain un evidente vizio di ultrapetizione, violando il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto dall’esame delladomanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] emergevainequivocamente che lo stesso aveva chiesto la dichiarazione dellasimulazione assoluta dell’atto pubblico di compravendita del 12 marzo1981 (intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i lorogenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché dell’attopubblico di divisione del 22 febbraio 1989 (intervenuto tra il TomaiuoloAndrea, sua moglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i lorogenitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di merito,quindi, avrebbe attribuito alla domanda un contenuto diverso rispetto aquello effettivamente dedotto in giudizio, così pronunciando su unafattispecie non richiesta.Sarebbe quindi evidente la violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunciato, per avere la Corte di merito confermato ladecisione del giudice di prime cure secondo cui la domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] andava qualificata intermini di simulazione relativa anziché assoluta.E ciò, in quanto l’azione volta a far dichiarare la simulazione relativa èdiversa da quella diretta ad ottenere la declaratoria di simulazioneassoluta sia con riferimento al petitum che alla causa petendi,comportando le due menzionate domande l'accertamento di fatti differentie tendendo, soprattutto, a conseguire il riconoscimento della produzionedi effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei commi1 e 2 dell’art. 1414 c.c..Assumono, in definitiva, che il potere del giudice di qualificaregiuridicamente la domanda incontra il limite del rispetto del contenutosostanziale della pretesa e del divieto di sostituire d’ufficio un’azionediversa da quella proposta e che la Corte d’Appello avrebbeNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026illegittimamente trasformato una domanda di simulazione assoluta in unadomanda di simulazione relativa, incorrendo in vizio di ultrapetizione.4.- La censura è infondata, atteso che la Corte di merito, conricostruzione del tutto condivisibile, ha chiarito come, con la domandariconvenzionale, [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso far valere lacontrodichiarazione, sottoscritta da entrambi i germani (cioè sia dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]) dalla qualerisultava che gli atti pubblici del 12 marzo 1981 e del 22 febbraio 1989erano simulati relativamente alla proprietà del piano terra e delle aree suilocali al piano terra di [OSCURATO:PERSONA] n. 82, n. 84 e n. 86 e dellacostruzione di via [OSCURATO:PERSONA] n.86 e del seminterrato sottostantein quanto l’unico proprietario dell'appartamento al secondo piano di ViaEttore Fieramosca n. 86 (assegnato in sede di divisione a TomaiuoloDomenico) e del seminterrato sottostante (attribuito per metà aTomaiuolo Domenico) era [OSCURATO:PERSONA] che aveva provveduto aproprie cure e spese ad acquistare i predetti immobili ed alla costruzionedello stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 86, del pianterreno al civico 82-84 e del seminterrato. In altri termini, con la domanda riconvenzionalenon era stato dedotto che nessuna vendita fosse avvenuta, ma solo chel’unico reale acquirente era stato il convenuto. Si è trattato, dunque e contutta evidenza, non già di simulazione assoluta ma di simulazione relativasoggettiva.Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato come, sempre nelleconclusioni della domanda riconvenzionale, [OSCURATO:PERSONA] non si fosselimitato a richiedere la declaratoria di inefficacia degli atti simulati (deiquali pure aveva chiesto accertarsi la simulazione assoluta) ma avessedomandato altresì l’accertamento conseguenziale della sua proprietàesclusiva sul piano interrato e sull’appartamento al secondo piano, oltreche la restituzione di tali cespiti e l'indennità di occupazione relativamentea tale ultimo immobile.Pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che, alla stregua dell’esamecomplessivo della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale,Numero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026quest’ultima dovesse essere effettivamente qualificata in termini didomanda di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona,cosicché essa ha reputato non sussistere alcuna violazione dell’art. 112c.p.c., sebbene nella predetta comparsa vi fosse un improprio riferimentoalla simulazione assoluta.In tal modo, dunque, la Corte d’Appello ha fatto corretta e condivisibileapplicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte regolatrice,secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all'individuazione delcontenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione,non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali essesono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenutosostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura dellevicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ., Sez. T,ordinanza n. 9909 del 16 aprile 2025; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.21087 del 19 ottobre 2015).Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza della censura oggetto discrutinio.5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., peravere la Corte di appello ritenuto infondate le censure relative allaconsulenza tecnica grafologica e confermato le conclusioni del consulented’ufficio senza adeguata motivazione.Sostengono, al riguardo, che del tutto erroneamente la Corte di meritoavrebbe ritenuto inconferenti le doglianze mosse alla c.t.u. grafologica,confermando la decisione del giudice di prime cure di disattendere lecontestazioni alla c.t.u..Evidenziano di aver rilevato, con il terzo motivo di appello, che: - nonvi era certezza della riferibilità dello scritto a [OSCURATO:PERSONA]; -sarebbe stata invertita cronologicamente l’apposizione della firma,inducendo a ritenere che il documento fosse stato già redatto e si(che peraltro mai lo avrebbe sottoscritto); - sarebbe stato utilizzato unNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026foglio risalente nel tempo (per rendere plausibile la data 22 febbraio 1989riportata sullo scritto in contestazione) e la sua compilazione sarebbe statarecente, non superando i dieci anni (dalle operazioni di verificazione).La Corte territoriale avrebbe, invece, confermato quanto affermato dalTribunale di Foggia in ordine alle conclusione del c.t.u., il quale avevaconcluso nel senso di ritenere che la scrittura del 22 febbraio 1989 e lasottoscrizione risultavano riconducibili alla mano di [OSCURATO:PERSONA].Parimenti, erano state reputate condivisibili le argomentazioni svoltedal medesimo c.t.u. con riguardo alle osservazioni del c.t.p. evidenziandoche queste ultime avrebbero riguardato aspetti marginali ed irrilevantidella relazione e, dunque, inidonee ad inficiarne la coerenza sostanziale esistematica.La Corte di merito, dunque - proseguono i ricorrenti -, non avrebbetenuto conto della familiarità, consanguineità, coabitazione, convivenza erapporto di lavoro di dipendenza nello stesso negozio di cui TomaiuoloAndrea era titolare che conducevano inevitabilmente all’identità nellascritturazione dei caratteri e nella conformazione della stesura ed allaimpossibilità di avere la certezza sulla persona a cui potesse riferirsi lamano che aveva compiuto la scrittura dell’atto.A tali osservazioni del c.t.p., il c.t.u. non avrebbe fornito rispostespecifiche, né la Corte territoriale avrebbe fornito idonea motivazione ditale mancanza, cosicché la consulenza tecnica d’ufficio non avrebbe potutoessere considerata valida.In definitiva, la Corte di merito, secondo la prospettazione sviluppatacon le censure attinenti al motivo di cui si tratta, non avrebbe ottemperatoall’obbligo di motivazione relativo alla confutazione delle critiche allarelazione di c.t.u, sollevate, in maniera specifica, dagli appellanti edodierni ricorrenti, così ponendosi in contrasto con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità in siffatta materia.6.- Anche tali censure risultano palesemente infondate, giacché laCorte di merito, con motivazione scevra da vizi logici e pienamentecondivisibile, ha fornito puntuali confutazioni alle critiche sollevate dagliNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026appellanti ed odierni ricorrenti alla relazione di c.t.u., chiarendo che: - eraanzitutto da escludere che il rapporto di consanguineità potessedeterminare automaticamente delle similitudini grafiche tra i componentidella famiglia, valevoli a rendere problematica o addirittura impossibilel’identificazione dell'autore della scrittura e precisando che, in tal caso, leeventuali similitudini presupporrebbero una simbiosi di vita ed unatendenza all’imitazione ed assimilazione tra i componenti del nucleofamiliare che non era riscontrabile nel caso concreto, anche inconsiderazione della conflittualità intercorsa tra le parti; - il fatto che ilnome [OSCURATO:PERSONA] risultava vergato cronologicamente prima diquello di [OSCURATO:PERSONA], presente al rigo superiore, non era di per sévalevole a dare luogo a profili di dubbio circa la genuinità dellasottoscrizione del primo, atteso che, pur volendo ipotizzare che egli avessefirmato una dichiarazione già compilata, era pur sempre evidente comecon la relativa sottoscrizione, se n’era comunque assunto la paternità; -la questione della datazione della scrittura, nonostante il c.t.u. non avesseassunto una posizione certa al riguardo, non risultava decisiva nel sensofavorevole agli appellanti, atteso che la sottoscrizione dellacontrodichiarazione concerneva la scrittura nella sua integralità, completadella data, cosicché, nei rapporti tra le parti, la sua certezza non potevaessere messa in discussione.Dunque, è del tutto inveritiero l’assunto dei ricorrenti secondo cui laCorte di merito non avrebbe ottemperato all’obbligo di specificamotivazione concernente le ragioni che avevano giustificato l’adesione alleconclusioni alle quali era pervenuto l’ausiliario c.t.u. nell’ambito delgiudizio di primo grado.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti condannati al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daNumero registro generale 31118/2020Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 22082/2026Data pubblicazione 27/06/2026parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 4.700,00 (euro quattromilasettecento/00), dicui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 25 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato