Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03400/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MONGIO' WEMERSON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 9 maggio 2023, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e truffa aggravata, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, essendo decorso il termine fissato dal d.lgs n.150/2022.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i due imputati, a mezzo del difensore di fiducia.

Con unico deducono vizio di cui all'art. 606, comma primo , lett. b) cod. proc. pen., lamentando erronea e falsa applicazione dell'art. 240, comma primo, cod. pen, che prevede la possibilità di procedere alla confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato solo in ipotesi di sentenza di condanna.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela, aveva poi confermato " nel resto" la sentenza impugnata, non disponendo, pertanto, la revoca della confisca del patrimonio mobiliare oggetto di sequestro preventivo disposta dal primo giudice a carico dei due ricorrenti.

3. I ricorrenti hanno depositato memoria in cui hanno argomentato sul motivo di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. nel caso di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è pronunciata sentenza di condanna.

Il principio generale, in tema di applicazione della misura di sicurezza della confisca facoltativa del profitto del reato, dunqùe, è nel senso che essa può conseguire solo ad una sentenza di condanna e nel senso che anche la confisca obbligatoria presuppone, comunque, l'accertamento del reato.

3. Nel caso in esame la confisca del profitto del reato è stata disposta a seguito di pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.

Come rilevato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale: non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, ma si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 c.p.p., (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 in motivazione).

In ragione di tale peculiare natura, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che non è possibile applicare la misura di sicurezza della confisca prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod, pen., che presuppone, l'accertamento di un fatto reato (cioè la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di determinate cose: cfr. Sez. 3, n. 39891 del 16/05/2014, Ierussi, Rv. 261362).

La stessa affermazione, a maggiore ragione, deve essere effettuata in relazione alla confisca f2coltativa, che, come si è visto, ha quale indefettibile presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna, in assenza della quale i beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto alla restituzione. 4..

La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente alla confisca dei beni in sequestro con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.

Roma, 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mar oggi, DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MONGIO' WEMERSON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 9 maggio 2023, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e truffa aggravata, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, essendo decorso il termine fissato dal d.lgs n.150/2022. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i due imputati, a mezzo del difensore di fiducia. Con unico deducono vizio di cui all'art. 606, comma primo , lett. b) cod. proc. pen., lamentando erronea e falsa applicazione dell'art. 240, comma primo, cod. pen, che prevede la possibilità di procedere alla confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato solo in ipotesi di sentenza di condanna. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela, aveva poi confermato " nel resto" la sentenza impugnata, non disponendo, pertanto, la revoca della confisca del patrimonio mobiliare oggetto di sequestro preventivo disposta dal primo giudice a carico dei due ricorrenti. 3. I ricorrenti hanno depositato memoria in cui hanno argomentato sul motivo di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. nel caso di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è pronunciata sentenza di condanna. Il principio generale, in tema di applicazione della misura di sicurezza della confisca facoltativa del profitto del reato, dunqùe, è nel senso che essa può conseguire solo ad una sentenza di condanna e nel senso che anche la confisca obbligatoria presuppone, comunque, l'accertamento del reato. 3. Nel caso in esame la confisca del profitto del reato è stata disposta a seguito di pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Come rilevato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale: non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, ma si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 c.p.p., (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 in motivazione). In ragione di tale peculiare natura, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che non è possibile applicare la misura di sicurezza della confisca prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod, pen., che presuppone, l'accertamento di un fatto reato (cioè la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di determinate cose: cfr. Sez. 3, n. 39891 del 16/05/2014, Ierussi, Rv. 261362). La stessa affermazione, a maggiore ragione, deve essere effettuata in relazione alla confisca f2coltativa, che, come si è visto, ha quale indefettibile presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna, in assenza della quale i beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto alla restituzione. 4.. La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente alla confisca dei beni in sequestro con conseguente eliminazione della relativa statuizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina. Roma, 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mar oggi, DE
Sentenza Cassazione n. 03400/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris