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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris