CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04499/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che ha posto a base del giudizio di responsabilità una motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 - 01; Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 - 01); che le argomentazioni difensive omettono un effettivo confronto con tali argomentazioni, risultando così prive di specificità e soltanto apparenti (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, come correttamente rilevato a pag. 5 della impugnata sentenza, avendo l'imputato già beneficiato di tale istituto in occasione di due precedenti condanne, osta ad una nuova concessione del beneficio il disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicem