CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. è aspecifico e, comunque, proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto il ricorrente contesta, sostanzialmente, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, senza specificare i termini della richiesta ex art. 603, cod. proc. pen.; per altro verso, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n.. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), mentre il ricorrente si limita a dedurre l'omessa assunzione di prove reputate ininfluenti - in punto di identificazione dell'imputato - dalla Corte territoriale, che ha valorizzato non solo il duplice riconoscimento (fotografico e personale) della persona offesa, ma elementi assolutamente individualizzanti, riferiti dalla medesima (abbigliamento; riferimento al figlio coinvolto), e ritenuti tali da non rendere necessaria la richiesta rinnovazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]