CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23876/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 6 novembre 2025in riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere per essere ireati estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna diBevilacqua [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto dicui all’art. 414 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato BevilacquaMariano a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo lamancata declaratoria di estinzione del rato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è in patente contrasto con il dato normativo, posto che ilricorrente è stato riconosciuto recidivo reiterato semplice.Ciò comporta che - quanto a [OSCURATO:PERSONA], a differenza di BevilacquaCosimo - il tempo necessario a fare maturare la prescrizione è pari ad anni sei,ex art. 157 comma 1 cod. pen., oltre all’aumento massimo per l’aggravante adeffetto speciale di cui all’art. 99 cod. pen che è della metà e all’ulteriore aumentodi un quarto per le interruzioni ex art. 161 comma 1 cod. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Cosi deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]