CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza emessa il 20 marzo 2026 dal Tribunale del riesame di Napoliche, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha applicato nei confrontidel predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo mediantedispositivo elettronico (c.d. braccialetto elettronico), in relazione al reato di cuiall'art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen., ritenendo sussistenti le esigenze cautelariin precedenza escluse.2. Avverso l'ordinanza propone ricorso l'indagato, per il tramite del difensore,articolando due motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate sotto il profilodel concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato.Deduce che il Tribuna ha fondato il giudizio prognostico sfavorevole non suelementi specifici e attuali correlati al reato per cui si procede, concernente ilpossesso di documento di identificazione falso, bensì su una valutazione genericadella personalità dell'indagato, desunta da condotte eterogenee e temporalmenterisalenti.In particolare, il giudice dell'appello cautelare avrebbe valorizzato la pendenzadi un procedimento per reati in materia di stupefacenti, di cui agli artt. 73 e 74d.P.R. n. 309 del 1990, pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro e relativo a fattirisalenti all'anno 2020, per desumerne una generale proclività al delitto, nonostanteil principio di specificità del pericolo di reiterazione richieda che la prognosi riguardila commissione di reati della stessa indole di quello per cui si procede.Evidenzia, inoltre, che l'ordinanza impugnata, dopo avere qualificato comeoccasionale la condotta di falsificazione contestata, afferma poi, in termini ritenutiapodittici, che l'indagato «quasi esclusivamente dal delitto trae proventi economici»e che «si mostra prono agli input delittuosi», incorrendo così in una intrinsecacontraddizione argomentativa.Lamenta, infine, che il Tribunale non ha adeguatamente considerato ilsignificativo lasso temporale intercorrente tra i fatti oggetto del procedimentopendente a Catanzaro e l'adozione della misura cautelare.2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 275e 275-bis cod. proc. pen., censurando la previsione di un automatismo applicativodella custodia cautelare in carcere nell'ipotesi di mancato consenso all'impiego deldispositivo elettronico di controllo ovvero di impossibilità tecnica della suainstallazione.Evidenzia che il Tribunale, nel disporre la misura degli arresti domiciliari concontrollo mediante c.d. braccialetto elettronico, ha precisato che «solo in caso dimancato consenso o di non fattibilità tecnica (dunque non anche in caso diindisponibilità dello strumento elettronico) l'indagato sarà condotto in carcere».Assume che tale previsione si ponga in contrasto con gli artt. 275 e 275-biscod. proc. pen., in quanto introduce un automatismo applicativo incompatibile conla disciplina normativa e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione contenuta nel dispositivodel provvedimento impugnato con cui il Tribunale del riesame ha previsto lasostituzione automatica della misura degli arresti domiciliari con controllo mediantedispositivo elettronico con quella della custodia cautelare in carcere in caso di nonfattibilità tecnica dell'applicazione del cd. braccialetto elettronico.Esso deve essere invece rigettato nel resto, non risultando fondate le censureformulate con il primo motivo di ricorso.2. Va anzitutto osservato che è erronea la stessa impostazione del motivo, ilquale, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi valorizzati dal Tribunaledel riesame, tende a svalutarne il significato complessivo e a privare ciascuno diessi della reale portata dimostrativa attribuitagli dal giudice cautelare.Il provvedimento impugnato ha infatti fondato il giudizio di pericolosità non suun singolo dato isolatamente considerato, bensì sulla complessiva valutazione diuna pluralità di circostanze convergenti che, unitariamente esaminate, hannoindotto a ritenere sussistente non soltanto il pericolo di reiterazione di condottecriminose, ma anche quello di fuga, sia pure attenuato dagli eventisuccessivamente intervenuti.L'ordinanza impugnata espone in maniera logica e coerente le ragioni per lequali la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e la gravità oggettiva delfatto provvisoriamente contestato consentono di ritenere concreto e attuale ilpericolo di reiterazione di reati della stessa specie.Il Tribunale ha infatti valorizzato non soltanto il coinvolgimento del Menniti inun procedimento per reati in materia di stupefacenti, in relazione al quale lo stessoTribunale del riesame di Catanzaro aveva disposto, su appello del PubblicoMinistero, la misura della custodia cautelare in carcere, ma anche il successivocomportamento dell'indagato, caratterizzato dalla protratta sottrazioneall'esecuzione della pena.In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che il ricorrente si èreso di fatto irreperibile sin dall'anno 2024, sottraendosi, a decorrere dal 4 febbraio2025, all'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generalepresso la Corte di appello di Roma. Tale circostanza è stata desunta dall'ordinanzadel Tribunale di sorveglianza di Roma che, all'esito di un'approfondita istruttoria enel rigettare l'istanza di affidamento in prova proposta dalla difesa, ha sottolineatola sostanziale irreperibilità dell'interessato e la conseguente volontà di non essererintracciato. Né assume valore decisivo, in senso contrario, la successivacostituzione alla polizia giudiziaria, intervenuta soltanto a distanza di circa diecimesi dall'emissione dell'ordine di esecuzione.In tale prospettiva il Tribunale ha osservato che il Menniti, pur essendoconsapevole dell'esistenza dell'ordine di esecuzione, si è volontariamente sottrattoallo stesso; che nel periodo di irreperibilità ha mantenuto frequentazioni consoggetti gravati da precedenti di polizia; e che, al momento del rientro in Italia,oltre ad aver ritardato di alcuni giorni la propria costituzione, è stato trovato inpossesso di una carta d'identità falsa. Si tratta, ad avviso del giudice cautelare, dicircostanze idonee a delineare una personalità trasgressiva e scarsamente incline alrispetto delle regole dell'ordinamento.Muovendo da tali elementi, il Tribunale ha concluso che tanto la condottapregressa, già evidenziata nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma enel precedente provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro, quantoquella oggetto del presente procedimento consentono di ravvisare una significativainclinazione alla commissione di reati e, conseguentemente, un concreto pericolo direiterazione di condotte criminose analoghe a quella per cui si procede. Né puòtrascurarsi che il possesso del documento falso risulta strettamente collegatoproprio alla vicenda dell'irreperibilità dell'indagato e alla sua successiva, tardiva,costituzione, assumendo quindi uno specifico significato sintomatico sotto il profilocautelare.Del resto, la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari non possonoessere identificate con la mera prossimità temporale delle condotte criminose. Ilpericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. puòessere infatti desunto anche da fatti risalenti nel tempo, qualora permanganoelementi indicativi di una persistente inclinazione al delitto e significativicollegamenti con il contesto nel quale l'attività criminosa è maturata.3. Analogamente infondata è la censura relativa alla asserita occasionalitàdella condotta. In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità delpericolo deve ritenersi escluso soltanto quando il fatto presenti caratteri di assolutasporadicità ed eccezionalità; esso sussiste invece quando, alla luce delle modalitàdella condotta, della personalità dell'indagato e del contesto di riferimento, risultiprobabile, pur non essendo imminente, la commissione di ulteriori reati.Alla luce di tali principi, il provvedimento impugnato soddisfa pienamentel'onere motivazionale richiesto, avendo evidenziato in maniera puntuale le ragioniper le quali il Menniti presenta un'elevata pericolosità sociale e un concreto rischiodi reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate, senza che possa del tuttoescludersi, peraltro, anche il pericolo di fuga alla luce delle condotte già accertate.Va, infine, ribadito che la valutazione della pericolosità dell'indagato e dellasussistenza delle esigenze cautelari costituisce apprezzamento di merito riservato algiudice della cautela e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto ilprofilo della violazione di legge o della manifesta illogicità della motivazione. Nelcaso di specie il ricorso, pur evidenziando alcuni profili critici dell'argomentazionesviluppata dal Tribunale, finisce in larga misura per prospettare una diversa letturadegli elementi fattuali già esaminati dal giudice cautelare.Ne consegue che il primo motivo si presenta per più aspetti generico e,comunque, infondato, a fronte di una motivazione complessivamente ampia,articolata e immune da vizi rilevabili in questa sede4. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura laprevisione, contenuta esclusivamente nel dispositivo, di un automatismoapplicativo della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi di non fattibilità tecnicadel controllo mediante dispositivo elettronico.Il Tribunale del riesame ha infatti disposto che «l'applicazione del dispositivoelettronico sia preceduta dall'acquisizione del consenso dell'indagato da parte dellapolizia giudiziaria competente all'esecuzione, precisando sin d'ora che solo in casodi mancato consenso e di non fattibilità tecnica (dunque non anche in caso diindisponibilità dello strumento elettronico) l'indagato sarà condotto in carcere».Tale previsione non può essere condivisa.Deve innanzitutto richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte secondo cui il giudice chiamato ad applicare la misura degli arrestidomiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico, ovvero a sostituire lacustodia cautelare in carcere con tale misura, deve preliminarmente verificare ladisponibilità del congegno elettronico e, in caso di esito negativo, prendere attodell'impossibilità di adottare quella specifica modalità di controllo, procedendoquindi a una nuova valutazione dell'idoneità, dell'adeguatezza e dellaproporzionalità delle misure concretamente applicabili in relazione alle esigenzecautelari del caso concreto. Le Sezioni Unite hanno altresì precisato chedall'indisponibilità del dispositivo non può discendere alcun automatismo, né insenso favorevole all'indagato, mediante applicazione degli arresti domiciliariordinari, né in senso più gravoso, mediante automatica applicazione della custodiacautelare in carcere (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650).In tale quadro si inserisce la successiva sentenza della Corte costituzionale n.173 del 2024, la quale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimitàcostituzionale dell'art. 282-ter cod. proc. pen., ha chiarito che il riferimento alla«non fattibilità tecnica» delle modalità di controllo elettronico non può essereinterpretato nel senso di imporre automaticamente una misura più afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] ha infatti evidenziato che il legislatore ha distinto l'ipotesi in cui ilcontrollo elettronico risulti impossibile per il diniego di consenso dell'indagato,circostanza a lui imputabile, da quella in cui il controllo non sia tecnicamenterealizzabile per ragioni oggettive e indipendenti dalla sua volontà. In quest'ultimasituazione il giudice non è tenuto ad aggravare automaticamente il trattamentocautelare, ma deve rivalutare la fattispecie concreta alla luce degli ordinari criteridi adeguatezza e proporzionalità, potendo adottare una misura più grave, unamisura equivalente ovvero anche una misura meno afflittiva, qualora ritenutasufficiente rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare.La stessa Corte costituzionale ha espressamente sottolineato che viene in talmodo riprodotto il modello valutativo già individuato dalle Sezioni Unite conriferimento all'indisponibilità del braccialetto elettronico nell'ambito degli arrestidomiciliari. Una volta accertata l'impossibilità di attuare il controllo elettronico,non opera infatti alcun automatismo, ma si impone una nuova e autonomavalutazione dell'idoneità, della necessità e della proporzionalità delle misureconcretamente applicabili in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto.Sulla base di tali principi, questa Corte ha successivamente affermato che, intema di misure cautelari personali, a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, cheabbia applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghifrequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllopreviste dall'art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misurapiù afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità dicontrollo, dovendo piuttosto rivalutare la fattispecie concreta e, quindi, aggravareo attenuare la misura in conformità alle regole generali di adeguatezza eproporzionalità (Sez. 5, n. 8379 del 29/01/2025, Rv. 287573).Alla luce di tali coordinate interpretative, non può pertanto condividersi lastatuizione contenuta nel dispositivo del provvedimento impugnato nella parte incui prevede che, in caso di non fattibilità tecnica del controllo mediante dispositivoelettronico, l'indagato sia automaticamente condotto in carcere, senza una nuovavalutazione delle esigenze cautelari alla luce dei criteri di adeguatezza eproporzionalità.L'ordinanza impugnata non esplicita infatti le ragioni per le quali, nell'ipotesi diimpossibilità tecnica di attuazione del controllo elettronico, debba necessariamentetrovare applicazione la misura custodiale, limitandosi a prevederne l'automaticaoperatività quale conseguenza dell'eventuale non fattibilità tecnica del presidioelettronico.Ne consegue che, qualora gli arresti domiciliari con controllo mediantedispositivo elettronico dovessero rivelarsi concretamente impraticabili per ragioni dinon fattibilità tecnica, il giudice dovrà procedere a una nuova valutazione dellafattispecie concreta, alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità di cuiall'art. 275 cod. proc. pen., senza essere vincolato ad alcun automatismo, potendoindividuare la misura cautelare ritenuta più idonea in relazione alle esigenzecautelari del caso concreto. In tale sede egli potrà, all'esito della rivalutazionecomplessiva, tanto aggravare quanto attenuare il regime cautelare applicato,secondo i principi generali che governano la materia.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deveessere annullato limitatamente alla statuizione contenuta nel dispositivo cheprevede l'automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con controllomediante dispositivo elettronico con quella della custodia cautelare in carcerenell'ipotesi di non fattibilità tecnica dell'applicazione del braccialetto elettronico,statuizione che deve essere eliminata.Nel resto il ricorso deve essere rigettato.Seguono per la cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente allastatuizione della sostituzione automatica della misura degli arresti domiciliari conquella della custodia in carcere nel caso di non "fattibilità tecnica"dell'applicazione del braccialetto elettronico, statuizione che elimina. Rigetta nelresto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRenata [OSCURATO:PERSONA]