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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 23349/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5555/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato– avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA (RG 670/2018, Rep. n. 4/2020), depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, avente a oggetto opposizione a reintegra del lavoratore a seguito di licenziamento.

2. All’esito del giudizio il suddetto difensore presentò istanza di liquidazione dei propri compensi,rigettata dal Tribunale.

3. Proposto reclamo ex art. 170 d.P.R. 115/02 , i l Tribunale rigettò l’opposizione, aderendo al ragionamen to svolt o dal provvedimento opposto.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti dell’ordinanza, per quel che qui possa rilevare: - la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente prima o contestualmente alla definizione del giudizio: ciò era dato trarre dalla lettura coordinata degli artt. 126 e 133 del d.P.R. 115/2002; - in caso di mancata comunicazione del provvedimento di ammissione da parte dei soggetti obbligati o interessati all’A.G. , il giudice non poteva provvedere, a procedimento definito, alla liquidazione dei compensi del difensore.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. il Ministero della Giustiziaè rimasto intimato.

5. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 126 co. 2, 136 e 170 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 , cod. proc. civ. , poiché il Tribunale aveva rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi sulla base dell’erronea convinzione che la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione emesso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati all’autorità giudiziaria avrebbe integrato una condotta concludente, nel senso della rinuncia della parte medesima ad avvalersi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così derivandone l’inefficacia della relativa istanza Per contro: -l’art. 126, co. 2 , d.P.R. n. 115/2002 , evocato dal Tribunale , dispone che sia il consiglio dell’ o rdine a trasmettere all’autorità giudiziaria copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e non il difensoredella parte ammessa; - il T.U. in materia di spese di giustizia non prevede alcun termine per la comunicazione del suddetto provvedimento, né annovera la mancata comunicazione tra le cause di inefficacia dello stesso; - l’omessa comunicazione non può essere interpretata come comportamento concludente del difensore volto a manifestare la volontà della parte di rinunciare ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di un diritto indisponibile e di rilievo costituzionale , a cui può rinunciare esclusivamente il beneficiario; - l’art. 136 dell’anzidetto T.U. prevede la sanzione della revoca del beneficio esclusivamente nel caso in cui sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione; - il Tribunale di Caltanissetta, in altro giudizio tra le medesime parti, aveva regolarmente liquidato i compensi spettanti al difensore sulla scorta dell’analoga produzione della domanda di ammissione al patrocinio.

6. Il motivo è manifestamente fondato.

Dispone l’art. 126 del corpo normativo citato, titolato “Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati”: 1.Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3.Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.

Il successivo art. 136 (Revoca del provvedimento di ammissione), a sua volta, dispone: “1.Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.

Ciò doverosamente premesso risulta per “tabulas” l’errore in cui è incorso il Giudice del merito. (a) La copia del provvedimento di provvisoria ammissione viene (deve essere) trasmessa dal competente consiglio dell’ordine al giudice che procede. (b) Fra le ipotesi di revoca dell’ammissione non rientra in ogni caso la mancanza del provvedimento d’ammissione, alla quale il giudice non può che supplire d’ufficio, se del caso onerando della produzione la stessa parte interessata, in possesso di una copia di esso provvedimento, per esserle stata comunicata dal consiglio dell’ordine.

Quel che non gli è consentito di fare è la revoca dell’ammissione per il solo fatto di non avere rinvenuto fra le carte del fascicolo l’anzidetto provvedimento.

7. Accolto, pertanto il ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in persona di alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5555/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato– avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA (RG 670/2018, Rep. n. 4/2020), depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, avente a oggetto opposizione a reintegra del lavoratore a seguito di licenziamento. 2. All’esito del giudizio il suddetto difensore presentò istanza di liquidazione dei propri compensi,rigettata dal Tribunale. 3. Proposto reclamo ex art. 170 d.P.R. 115/02 , i l Tribunale rigettò l’opposizione, aderendo al ragionamen to svolt o dal provvedimento opposto. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti dell’ordinanza, per quel che qui possa rilevare: - la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente prima o contestualmente alla definizione del giudizio: ciò era dato trarre dalla lettura coordinata degli artt. 126 e 133 del d.P.R. 115/2002; - in caso di mancata comunicazione del provvedimento di ammissione da parte dei soggetti obbligati o interessati all’A.G. , il giudice non poteva provvedere, a procedimento definito, alla liquidazione dei compensi del difensore. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. il Ministero della Giustiziaè rimasto intimato. 5. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 126 co. 2, 136 e 170 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 , cod. proc. civ. , poiché il Tribunale aveva rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi sulla base dell’erronea convinzione che la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione emesso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati all’autorità giudiziaria avrebbe integrato una condotta concludente, nel senso della rinuncia della parte medesima ad avvalersi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, così derivandone l’inefficacia della relativa istanza Per contro: -l’art. 126, co. 2 , d.P.R. n. 115/2002 , evocato dal Tribunale , dispone che sia il consiglio dell’ o rdine a trasmettere all’autorità giudiziaria copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e non il difensoredella parte ammessa; - il T.U. in materia di spese di giustizia non prevede alcun termine per la comunicazione del suddetto provvedimento, né annovera la mancata comunicazione tra le cause di inefficacia dello stesso; - l’omessa comunicazione non può essere interpretata come comportamento concludente del difensore volto a manifestare la volontà della parte di rinunciare ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di un diritto indisponibile e di rilievo costituzionale , a cui può rinunciare esclusivamente il beneficiario; - l’art. 136 dell’anzidetto T.U. prevede la sanzione della revoca del beneficio esclusivamente nel caso in cui sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione; - il Tribunale di Caltanissetta, in altro giudizio tra le medesime parti, aveva regolarmente liquidato i compensi spettanti al difensore sulla scorta dell’analoga produzione della domanda di ammissione al patrocinio. 6. Il motivo è manifestamente fondato. Dispone l’art. 126 del corpo normativo citato, titolato “Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati”: 1.Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3.Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”. Il successivo art. 136 (Revoca del provvedimento di ammissione), a sua volta, dispone: “1.Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2.Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3.La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”. Ciò doverosamente premesso risulta per “tabulas” l’errore in cui è incorso il Giudice del merito. (a) La copia del provvedimento di provvisoria ammissione viene (deve essere) trasmessa dal competente consiglio dell’ordine al giudice che procede. (b) Fra le ipotesi di revoca dell’ammissione non rientra in ogni caso la mancanza del provvedimento d’ammissione, alla quale il giudice non può che supplire d’ufficio, se del caso onerando della produzione la stessa parte interessata, in possesso di una copia di esso provvedimento, per esserle stata comunicata dal consiglio dell’ordine. Quel che non gli è consentito di fare è la revoca dell’ammissione per il solo fatto di non avere rinvenuto fra le carte del fascicolo l’anzidetto provvedimento. 7. Accolto, pertanto il ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in persona di alt
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