CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1051SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 420/2024 della CORTE D’APPELLO diVENEZIA, depositata il 24/06/2024 R.G.N. 216/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26992/2024Numero di raccolta generale 8312/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Rovigo deducendDoat a pubblicazione 03/04/2026che l’Inps aveva disconosciuto il suo rapporto di lavorosubordinato intercorso con la s.a.s. “Turcato A.T.D. di TurcatoClaudio C.”, dichiarata fallita nel 2017, sicché: a) quanto allasua domanda di intervento del Fondo di garanzia gestitodall’Inps, nulla le era stato riconosciuto per le ultime tremensilità di retribuzione, mentre le era stata liquidata laporzione di t.f.r. non prescritta; b) quanto alla NASpI giàricevuta, l’Istituto le aveva chiesto restituzione di tutto quantodalla stessa percepito. Ha domandato, quindi, la condanna delultimi tre mesi del rapporto di lavoro e dell’intero t.f.r., nonchéil riconoscimento del proprio diritto all’integrale percezione dellaNASpI.2. Pronunciando nel contraddittorio con l’Inps, il Tribunale haritenuto che l’Ente avesse dato dimostrazione dellainsussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Rossi e laTurcato A.T.D. di [OSCURATO:PERSONA] C. Pertanto, ha parzialmenteaccolto il ricorso, respingendo la domanda di accertamento deldiritto alla NASpI e della porzione del t.f.r. non ammessa allostato passivo della società fallita, ma accogliendo la domandarelativa alle ultime tre mensilità di retribuzione e alla parte delt.f.r. risultanti dal provvedimento di ammissione allo statopassivo del fallimento non opposto dall’Inps.3. La sentenza del Tribunale di Rovigo è stata appellata in viaprincipale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dall’Inps.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia harespinto l’appello principale e accolto quello incidentale,rigettando integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26992/20244. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoN umero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 8312/2026ricorso, affidato a tre motivi. Data pubblicazione 03/04/2026L’Inps ha resistito mediante controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.5. All’esito della camera di consiglio del 27 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1415 e 2697 c.c., per avere la Corted’appello affermato che, a fronte del disconoscimento delrapporto di lavoro subordinato effettuato dall’Inps, fosse suoonere fornire prova della sussistenza dei tipici indici checonfigurano la subordinazione.Secondo parte ricorrente, tale affermazione è in contrasto congli artt. 1415 c.c. e 2697 c.c., in quanto era stata documentatal’esistenza e la cessazione di un rapporto di lavoro subordinatoalle dipendenze della Turcato A.T.D. mediante la produzione delfoglio paga di marzo 2017, della comunicazione di cessazione edella comunicazione certificativa del conto assicurativo rilasciatadall’Ente previdenziale. Il disconoscimento da parte dell’Inps,quindi, non configurava una mera difesa, ma un’eccezione disimulazione che, in quanto tale, doveva essere provata dallostesso Istituto.2. Il motivo è infondato.2.1. La Corte di merito ha affermato che Rossi non avevaassolto l’onere probatorio posto a suo carico avente ad oggettol’effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato con lasocietà, presupposto necessario per ottenere le prestazioniNumero registro generale 26992/2024oggetto di domanda. Ha rilevato, inoltre, che dall’istruttoriaN umero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 8312/2026svolta non era ricavabile alcun elemento da cui desumere chDeat a pubblicazione 03/04/2026Rossi era stata soggetta alle direttive del marito, socioaccomandatario della Turcato A.T.D. di [OSCURATO:PERSONA] C.,essendo invece emerso che la stessa godeva di una certalibertà, del tutto coerente con la sua qualità di socia dellaTurcato A.T.D. e di compagna/moglie del socio accomandatario.Ha evidenziato, infine, che nel corso degli ultimi anni di rapportoRossi aveva lavorato in prevalenza, senza reazioni disciplinaridel datore di lavoro, per mezza giornata, pur essendo la stessavincolata, come da contratto, secondo le regole del tempopieno, né d’altra parte era emerso l’esercizio nei suoi confronti,da parte della società, dei poteri di tipo organizzativo, direttivoe disciplinare che caratterizzano la subordinazione.2.2. La sentenza impugnata si è attenuta al principio secondocui, in forza del potere di autotutela spettante, in via generale,alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compierepreesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc,qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato incontrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscerein radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato checostituisce presupposto necessario ed indefettibile dellasussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, inquesta evenienza, che i contributi versati sono inidonei acostituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui cheintende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinatoe, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l’elemento tipicoqualificante del requisito della subordinazione (v. Cass. n. 809del 2021, citata anche nella sentenza impugnata; in sensoconforme cfr. altresì, fra le più recenti, Cass. nn. 23919 e 2N6um0e3ro4 re gistro generale 26992/2024Numero sezionale 1051/2026del 2025). Numero di raccolta generale 8312/2026Secondo questa Corte, difatti, in tema di prestazionDait a pubblicazione 03/04/2026previdenziali, nel caso in cui l’Istituto previdenziale – a seguitodi un controllo – disconosca l’esistenza di un rapporto di lavorosubordinato, incombe sul lavoratore l’onere di provarel’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto afondamento del diritto preteso (v. Cass. n. 33339 del 2024, inmotivazione).2.3. Di conseguenza, è da escludere che nella specie si siaverificata la prospettata violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che laparte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo casovi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. (v. Cass. n. 17313 del 2020).3. Tramite il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.A giudizio di parte ricorrente, la sentenza impugnata sibaserebbe esclusivamente sul presupposto – ritenuto errato –che ella non aveva assolto l’onere di provare l’esistenza delrapporto di lavoro subordinato, sicché la Corte d’appelloavrebbe omesso di verificare se vi fossero o meno elementi diprova indicativi della pretesa simulazione del rapporto di lavoro.Inoltre, nella motivazione della sentenza non vi sarebbe tracciadi una concreta valutazione delle risultanze istruttorie né di tuttiNumero registro generale 26992/2024quegli elementi che deponevano in favore della genuinità deNl umero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 8312/2026rapporto di lavoro, avendo la Corte territoriale valorizzato Dlaat a pubblicazione 03/04/2026pretesa “libertà” con cui era resa la prestazione lavorativa.4. Il motivo è inammissibile.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per dedurretramite ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c.occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalleparti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall’art. 116 c.p.c.; a sua volta, la doglianza circa la violazionedell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato – in assenza di diversaindicazione normativa – secondo il suo “prudenteapprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (v., tra le tante, Cass.,N uSmeeroz r.e gistro generale 26992/2024Numero sezionale 1051/2026Un., n. 20867 del 2020). Numero di raccolta generale 8312/20264.2. Nella specie, la Corte d’appello ha valutato puntualmentDeat a pubblicazione 03/04/2026le allegazioni e le prove offerte dalle parti, peraltro – comesottolineato a proposito del primo mezzo – applicando inmaniera del tutto corretta la regola di riparto dell’onereprobatorio operante nella presente controversia.In sostanza, nel motivo in esame non risulta denunciata alcunaviolazione delle disposizioni sopra citate nei termini rigorosidelineati dalla giurisprudenza di questa Corte. La Corte dimerito, difatti, ha valutato il materiale probatorio acquisito,senza attingere elementi di giudizio da prove non introdottedalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi contemplati dalcodice di rito. Ne deriva che la doglianza, nel criticarel’apprezzamento che i giudici d’appello hanno compiuto, sisostanzia in un’impropria richiesta di rivalutazione dellerisultanze probatorie che non supera il vaglio di ammissibilitàdella censura.5. Il terzo ed ultimo motivo, rubricato «Omesso esame di unfatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5», censura la sentenzaimpugnata per non aver considerato che dall’istruttoria svoltanel corso del giudizio di primo grado era emersa l’osservanza,da parte di Rossi, di un orario di lavoro fisso e continuativo,l’utilizzo da parte della stessa degli strumenti aziendali per losvolgimento delle sue mansioni impiegatizie, il fatto che ellasvolgesse concretamente mansioni impiegatizie, che dovessegiustificare le proprie assenze nonché il mancato esercizio daparte sua di un potere direttivo o disciplinare. Nella censura sirichiamano sia la prova testimoniale espletata che la provadocumentale prodotta e ci si duole del fatto che la sentenzaimpugnata non le aveva affatto prese in considerazione.6. Anche il terzo motivo è inammissibile. Numero registro generale 26992/2024Numero sezionale 1051/20266.1. Innanzitutto, va ricordato che, nel di giudizio di cassaNzumioerno edi, r accolta generale 8312/2026il motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.cD.a,t a pubblicazione 03/04/2026deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, senza che possano considerarsi tali né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mereipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ovecomunque risulti un complessivo e convincente apprezzamentodel fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle proveacquisite nel corso del relativo giudizio (v. Cass. n. 10525 del2022).Il motivo in esame non rispetta affatto il paradigma appenaenunciato, perché mira nella sostanza non già a lamentarel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma acontestare l’accertamento fattuale operato dalla Corte d’appellorimproverando alla stessa di non aver adeguatamente valutatotutte le prove raccolte.6.2. Sotto questo profilo, però, la doglianza si rivelainammissibile.Il ricorrente per cassazione, difatti, non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneNumero sezionale 1051/2026idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 325N0um5e rdo edi lr accolta generale 8312/20262023). Data pubblicazione 03/04/20266.3. D’altro canto, la Corte territoriale ha dato diffusamenteconto delle ragioni del proprio convincimento, escludendo chefosse emersa la prova dell’assoggettamento di Rossi all’altruipotere direttivo e sottolineando come, al contrario, fosseemerso che, nel corso degli ultimi anni di rapporto, la stessaabbia lavorato in prevalenza, senza reazioni disciplinari da partedel datore di lavoro, per mezza giornata, benché la stessa fosseobbligata, in base al contratto, a rende una prestazione a tempopieno.Da ciò la Corte ha desunto che tali modalità di svolgimento delrapporto fossero del tutto incompatibili con la soggezioneall’altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare checaratterizzano la subordinazione.Ne deriva che la critica contenuta nel terzo motivo di ricorso,pur essendo in apparenza finalizzata a far valere il mancatoesame di fatti decisivi per il giudizio, si risolve in sostanza nellarichiesta di una differente valutazione delle risultanzeprocessuali e della ricostruzione della fattispecie operate daigiudici del merito, evidentemente inammissibile in sede dilegittimità.7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico della ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n.147 del 2022) e del valore della causa.9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposNtuim pereo rre gistro generale 26992/2024Numero sezionale 1051/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 1N1um5e rdo edi lr accolta generale 8312/20262002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dDealt a pubblicazione 03/04/20262012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026La PresidenteGabriella Marchese