CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34575/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9534/2018R.G. proposto da Comune di Palermo, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] accertamento avverso la sentenza n. 3574/11/17, depositata il 21 settembre 2017, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaPaola Filippi, che ha chiesto che la Corte di Cassazione cassi la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 3574/11/17, depositata il 21 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Palermo avverso la decisione di prime cure che, - pronunciando sull’impugnazione di una cartella di pag amento emessa in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per l’anno 2009, - aveva parzialmente accolto il ricorso statuendo che il tributo era dovuto «sull'immobile diPalermo, via [OSCURATO:PERSONA] 208, secondo la tariffa del 2005» e che la contribuente aveva diritto al rimborso «delle maggiori somme giàpagate». 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che, - seppur ai sensi dell’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo la competenza a procedere «a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali » spettasse alla Giunta comunale, - ciò non di meno detta competenza doveva essere esercitata «entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale»;così che risultava illegittima la deliberazione sulle tariffe adottata dalla Giunta comunale «siccome la scelta di addivenire alla copertura integrale del costo del servizio - ancorché durante il periodo transitorio per il passaggio dalla TARSU alla Tariffa ex D.Lgs.22/97 - » era stata effettuata in violazione dell’art. 14 del regolamento Tarsu adottato con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 26 febbraio 1997 che, per l’appunto, riservava al Consiglio comunale ogni determinazione in ordine alle modalità di calcolo del costo convenzionale del servizio, e quanto dunque alla «determinazione del fattore (compreso tra 0,5 ed 1) per esprimere il grado di copertura del costo del servizio, da statuire annualmente all'atto di approvazione delletariffe unitarie.». 2. –Il Comune di Palermo ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un complesso motivo; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. regione Sicilia, n. 7 del 1992, art. 13, c. 1, dell’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo nonché nullità della sentenza «per assoluta carenza dei requisiti di legge, illogicità manifesta della motivazione, peraltro lacunosa e quasi inesistente, nonché per errore di fatto circa l’indicazione dell’appellante in II grado» e deduce, in sintesi, che, - secondo l’ordito normativo che connota l’ordine delle competenze delle autonomia locali nella Regione Sicilia, -mentre l’organo a competenza residuale deve individuarsi nel Sindaco (l. n. 7 del 1992, art. 13, c. 1), ai sensi dell’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo la competenza a deliberare sulle tariffe e sulle aliquote dei tributi comunaliè riservata alla Giunta comunale; che, ancora, ai sensi del regolamento Tarsu, art. 14, il Consiglio Comunale di Palermo, con deliberazione n. 342 del 2010, aveva provveduto a determinare i limiti di variazione delle tariffe che, per l’anno 2010, erano state quindi approvate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Soggiunge il ricorrente che, per l’anno 2009, la delibera tariffaria di Giuntaera stata approvata sul presupposto che era rimasto invariato il rapporto tra tariffe e loro articolazione per categorie, così come definito dal regolamento comunale, che la normativa di legge era volta a definire il rapporto tra tariffe e costi di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti nel senso della loro integrale copertura, che lo stesso giudice amministrativo aveva rilevato il difetto di ogni discrezionalità nella determinazione tariffaria correlata al necessario variare dei costi. 2. – In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente che, - assumendone l’omessa notifica, - deduce, per l ’appunto, di averne acquisito conoscenza dietro accesso alla cancelleria e conseguente rilascio di una copia. Va, difatti, rimarcato che, -a fronte di notifica del ricorso eseguita dall’Ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, e con (tempestiva) spedizione delle raccomandate in data15 marzo 2018, - la parte, odierna controricorrente, si è costituita con controricorso che, a sua volta, è stato (sempre tempestivamente) notificato in data 26 aprile 2018.In un siffatto contesto processuale deve ritenersi, dunque, applicabile l’art. 156 cod. proc. civ., -con conseguente raggiungimento dello scopo dell’atto, -atteso che (proprio) in ragione della tempestiva notifica del controricorso alcuna ulteriore attività notificatoria si sarebbe potuta postulare in capo alla parte ricorrente, di sua iniziativa (v. Cass. Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594), ed in relazione al mancato perfezionamento della originaria notifica del ricorso, ovvero su ordine di rinnovo del giudice (art. 291 cod. proc. civ.), qualora rilevata la nullità della detta originaria notifica. 2.1 – Quanto, poi, alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., -nei cui confronti il ricorso è stato notificato nel domicilio eletto dal difensore della parte nel giudizio di secondo grado, - può prescindersi dall’ordine di rinnovo della notifica (artt. 291 e 331 cod. proc. civ.), affetta da nullità (Cass. Sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845), tenuto conto che la rescontroversa davanti alla Corte involge (solo) il potere impositivo dell’Ente locale, ed i relativi limiti, sicchè deve ritenersi prevalente l’interesse sotteso ad una pronta definizione del ricorso ed alla ragionevole durata del processo. 3. –Va, ancora, premesso che, - come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, -l'onere della specificità (e tassatività) dei motivi di ricorso per cassazione (art. 366, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.) non deve essere inteso «quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassativeipotesi di cui all'art. 360 citato.» (così Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370). Nella fattispecie, dunque, - seppur il ricorrente ha prospettato (anche) la nullità della gravata sentenza in ragione dei suoi contenuti, formali e sostanziali, che, poi, non hanno formato oggetto di una qualche specifica articolazione, - è del tutto inequivoco che la denunciata violazione di legge ha attinto la ratio decidendidella gravata sentenza, -che, come anticipato, non ha escluso la competenza della Giunta in ordine all’approvazione della delibera di determinazione delle tariffe Tarsu epperò ha ritenuto che, ai fini della legittimità di una siffatta determinazione, era necessaria la (preliminare) fissazione, da parte del Consiglio comunale, del cd. costo convenzionale volto a fissare il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, -avendo dedotto il ricorrente la sostanziale indifferenza di detto fattore di costo rispetto alla legittimità della deliberazione tariffaria. 4. –Tanto premesso il ricorso è fondato, e va senz’altro accolto . 4.1– La Corte, difatti, ha già enunciato i principi di diritto, cui va data continuità, secondo i quali, nella Regione Sicilia , la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali della TARSU, per la fruizione di beni e servizi, è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla «disciplina generale delle tariffe»contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 2 67 del 2000) perché recepito dalla l.r. n. 48 del 1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria(v. Cass., 9 novembre 2018, n. 28675, ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza della Corte, cui adde Cass., 15 marzo 2021, n. 7186). 4.2 -Si è, così, rimarcato che: -l'annullamento di una deliberazione tariffaria non si estende alle delibere Tarsu concernenti le annualità successive, quand'anche meramente riproduttive della delibera annullata, ricorrendo un'ipotesi di invalidità non caducante, atteso che la delibera Tarsu annullata non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall'annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all'esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento; - « l'orientamento di legittimità in materia (tra le altre, Cass. nn. 360/14, 8336/15, 913/16, 11959/16, 15150/17, 17497-8/17, 1979/18, 3187/18) è nel senso di attribuire alla giunta palermitana, e non al consiglio comunale, la competenza per l'emanazione di tali delibere»atteso che in Sicilia « (regione in cui, tra l'altro, l'organo di competenza residuale non è la giunta exart. 48 TUEL, bensì il sindaco L. R. n. 7 del 1992, ex art. 13) il TUEL non si applica, in quanto regione a statuto speciale che non lo ha recepito (art. 1 TUEL, comma 2).» e «continua ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali n. 142 del 1990, come recepita con L. R. n. 48 del 1991 (art. 1, lett. a)). In base allo statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.Lgs. n. 455 del 1946, conv. in L. Cost. n. 2 del 1948) tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.»; - detta competenza giuntale trova conferma nell’art. 49 dello Statuto comunale, secondo il quale la giunta è competente, tra il resto, a procedere «a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale»; -nè a diverse conclusioni conduce il [OSCURATO:PERSONA], art. 14, lett. d), il quale stabilisce che il Consiglio fissi i «criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione», prescrivendo in particolare che esso debba annualmente fissare, all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo, «il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio»; - quest’ultima disposizione, - che trova fondamento nel d.lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, secondo cui le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate "dal comune" secondo "il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge", - non può, difatti, considerarsi dirimente così che l a mancata fissazione di tali "limiti" da parte del consiglio non esclude la competenza della giunta in materia tariffaria. 5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, - risultando dalla stessa che sono rimasti «assorbiti ulteriori profili di censura dedotti», -la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittim