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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28904/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4950/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Elisa PONTUALE; elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.60, presso lo [OSCURATO:PERSONA] tra Avvocati; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, in virtù di procura in calce allo scritto difensivo; C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani — resistente — Per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11681/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, dinanzi al tribunale di Roma, avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma con cui era stata rigettata la loro domanda diretta ad ottenere la condanna della compagnia area Easyjet, oltre che alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) 261/04, anche al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale da loro asseritamente subìto in conseguenza della cancellazione del volo Nizza-[OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2017, con compensazione delle spese tra le parti; in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla compagnia aerea, che aveva reiterato l'eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza territoriale già sollevata dinanzi al Giudice di pace adìto e da questi disattesa, il tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 6 luglio 2021 ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c., ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma in favore di quello di Civitavecchia; avverso questa sentenza ricorrono «per regolamento facoltativo di competenza», [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scritto difensivo, ai sensi dell'art. 47, quinto comma, c.p.c.; il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le ricorrenti hanno depositato memoria. 2 C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. con il primo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione dei principi sulla competenza territoriale tracciati dalla Cassazione n. 24632 del 2020»; con il secondo motivo si denuncia «violazione degli artt. 346, 428 c.p.c. e art. 2909 c.c., sotto il profilo della violazione del giudicato interno»; con il terzo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art.4 e delle relative tabelle allegate»; con il quarto motivo si denuncia «violazione del principio del giudicato interno ex art.2909 c.c. e conseguente arbitraria condanna alle competenze di primo grado»; si invoca, pertanto: per un verso, la declaratoria di competenza del tribunale di Roma, con ogni provvedimento conseguenziale, e con fissazione del termine per la riassunzione; per altro verso, la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento delle doglianze circa la violazione delle regole contenute nell'art.4 del d.m. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle;

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. la sentenza del tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello incidentale della compagnia aerea con cui era stata riproposta l'eccezione di incompetenza territoriale non accolta in primo grado, si è limitata a pronunciare solo sulla questione pregiudiziale di rito e sul spese, senza decidere il merito della causa; ne deriva, per un verso, che nessun giudicato è sceso sulle questioni di merito, il cui esame era precluso dalla decisione positiva sulla questione pregiudiziale di rito (accoglimento dell'eccezione della parte convenuta e pronuncia declinatoria della competenza del giudice adìto dalle parti attrici); per altro verso, che la predetta sentenza, proprio per la circostanza di pronunciare unicamente sulla competenza e sulle spese, senza decidere il merito della causa, era impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art.42 c.p.c. (salvo che la censura non riguardasse solo il capo delle spese: Cass. 12/08/2011, n. 17228; 3 C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17130), non rilevando, in senso contrario, la non proponibilità di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, in quanto l'esclusione di cui all'art.46 c.p.c. non si estende alle sentenze del tribunale che decidano sulla competenza del giudice di pace in sede di appello (Cass. 09/10/2015, n. 20304; Cass. 08/02/2019, n. 3880; Cass. 13/01/2020, n. 346);

2.2. tanto premesso, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto avverso la sentenza che, come nella specie, si occupi unicamente della questione di competenza, riformando in senso negativo la precedente pronuncia del giudice di pace, a meno che tale ricorso non si converta in istanza di regolamento necessario per competenza; condizione necessaria di questa conversione è, peraltro, il rispetto del termine specificamente previsto dalla legge (art.47, secondo comma, c.p.c.) ai fini della proposizione di questo specifico mezzo di impugnazione, e cioè del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto dall'art.43, secondo comma, stesso codice (Cass.09/10/2015, n. 20304, cit.; Cass. 22/10/2015, n. 18734; Cass. 23/05/2011, n. 11300);

2.3. quando il provvedimento che pronuncia esclusivamente sulla competenza viene emesso in forma di sentenza attraverso il meccanismo decisorio di cui all'art.281 sexies c.p.c. (trattazione orale e lettura del dispositivo e della motivazione in udienza dinanzi alle parti che sono o dovrebbero essere presenti) il termine di cui all'art.47, comma secondo comma, c.p.c. inizia a decorrere dalla stessa udienza (Cass. 23/10/2014, n. 22525; Cass. 22/01/2018, n. 1471; Cass.02/08/2019, n. 20833); nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata e pubblicata, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 6 luglio 2021, mentre il ricorso, rubricato come «ricorso per regolamento facoltativo di competenza», 4 C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani è stato notificato mediante posta elettronica certificata in data 7 febbraio 2022; è pertanto di tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso medesimo che non rispetta il termine specificamente previsto per la proposizione del mezzo speciale di impugnazione del regolamento necessario di competenza;

3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

4. ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4950/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Elisa PONTUALE; elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.60, presso lo [OSCURATO:PERSONA] tra Avvocati; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, in virtù di procura in calce allo scritto difensivo; C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani — resistente — Per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11681/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, dinanzi al tribunale di Roma, avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma con cui era stata rigettata la loro domanda diretta ad ottenere la condanna della compagnia area Easyjet, oltre che alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) 261/04, anche al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale da loro asseritamente subìto in conseguenza della cancellazione del volo Nizza-[OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2017, con compensazione delle spese tra le parti; in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla compagnia aerea, che aveva reiterato l'eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza territoriale già sollevata dinanzi al Giudice di pace adìto e da questi disattesa, il tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 6 luglio 2021 ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c., ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma in favore di quello di Civitavecchia; avverso questa sentenza ricorrono «per regolamento facoltativo di competenza», [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scritto difensivo, ai sensi dell'art. 47, quinto comma, c.p.c.; il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le ricorrenti hanno depositato memoria. 2 C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. con il primo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione dei principi sulla competenza territoriale tracciati dalla Cassazione n. 24632 del 2020»; con il secondo motivo si denuncia «violazione degli artt. 346, 428 c.p.c. e art. 2909 c.c., sotto il profilo della violazione del giudicato interno»; con il terzo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art.4 e delle relative tabelle allegate»; con il quarto motivo si denuncia «violazione del principio del giudicato interno ex art.2909 c.c. e conseguente arbitraria condanna alle competenze di primo grado»; si invoca, pertanto: per un verso, la declaratoria di competenza del tribunale di Roma, con ogni provvedimento conseguenziale, e con fissazione del termine per la riassunzione; per altro verso, la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento delle doglianze circa la violazione delle regole contenute nell'art.4 del d.m. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle; 2. il ricorso è inammissibile; 2.1. la sentenza del tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello incidentale della compagnia aerea con cui era stata riproposta l'eccezione di incompetenza territoriale non accolta in primo grado, si è limitata a pronunciare solo sulla questione pregiudiziale di rito e sul spese, senza decidere il merito della causa; ne deriva, per un verso, che nessun giudicato è sceso sulle questioni di merito, il cui esame era precluso dalla decisione positiva sulla questione pregiudiziale di rito (accoglimento dell'eccezione della parte convenuta e pronuncia declinatoria della competenza del giudice adìto dalle parti attrici); per altro verso, che la predetta sentenza, proprio per la circostanza di pronunciare unicamente sulla competenza e sulle spese, senza decidere il merito della causa, era impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art.42 c.p.c. (salvo che la censura non riguardasse solo il capo delle spese: Cass. 12/08/2011, n. 17228; 3 C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17130), non rilevando, in senso contrario, la non proponibilità di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, in quanto l'esclusione di cui all'art.46 c.p.c. non si estende alle sentenze del tribunale che decidano sulla competenza del giudice di pace in sede di appello (Cass. 09/10/2015, n. 20304; Cass. 08/02/2019, n. 3880; Cass. 13/01/2020, n. 346); 2.2. tanto premesso, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto avverso la sentenza che, come nella specie, si occupi unicamente della questione di competenza, riformando in senso negativo la precedente pronuncia del giudice di pace, a meno che tale ricorso non si converta in istanza di regolamento necessario per competenza; condizione necessaria di questa conversione è, peraltro, il rispetto del termine specificamente previsto dalla legge (art.47, secondo comma, c.p.c.) ai fini della proposizione di questo specifico mezzo di impugnazione, e cioè del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto dall'art.43, secondo comma, stesso codice (Cass.09/10/2015, n. 20304, cit.; Cass. 22/10/2015, n. 18734; Cass. 23/05/2011, n. 11300); 2.3. quando il provvedimento che pronuncia esclusivamente sulla competenza viene emesso in forma di sentenza attraverso il meccanismo decisorio di cui all'art.281 sexies c.p.c. (trattazione orale e lettura del dispositivo e della motivazione in udienza dinanzi alle parti che sono o dovrebbero essere presenti) il termine di cui all'art.47, comma secondo comma, c.p.c. inizia a decorrere dalla stessa udienza (Cass. 23/10/2014, n. 22525; Cass. 22/01/2018, n. 1471; Cass.02/08/2019, n. 20833); nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata e pubblicata, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 6 luglio 2021, mentre il ricorso, rubricato come «ricorso per regolamento facoltativo di competenza», 4 C.C. 12 luglio 2022 r.g.n. 4950/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani è stato notificato mediante posta elettronica certificata in data 7 febbraio 2022; è pertanto di tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso medesimo che non rispetta il termine specificamente previsto per la proposizione del mezzo speciale di impugnazione del regolamento necessario di competenza; 3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 4. ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Se
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