CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 16594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12580/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6961/2016depositata il 11 /11/2016 , R.G.N. 8627/2009 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12580/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.11.2016 n. 6961, la Corte d’appello di Napoli previa riunione di due giudizi aventi ad oggetto, l’uno, l’impugnazione della transazione sui contributi da pagare alla Cassa forense e, l’altro, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in relazione alla stessa transazione ed entrambi pendenti dinanzi alla sezione Lavoro della stessa Corte d’appello, da un lato ha confermato la sentenza 10418/11 con la quale il tribunale di Napoli aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1359/08, perché ottenuto in forza di un titolo inefficace (la transazione conclusa inter partesin data 23 novembre 2004) e dall’altro, in riforma della sentenza n. 17589/09 emessa dallo stesso tribunale di Napoli ed avente ad oggetto l’impugnazione della transazione, la Corte d’appello pur riconoscendo l’inefficacia della transazione impugnata, perché lesiva del disposto dell’art. 147 disp. att. c.p.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa diretta ad ottenere la dichiarazione dell’obbligo contributivo, riconosciuto dallo stesso professionista, di iscrizione alla Cassa a decorrere dal 1980, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 1.058.085,88, a titolo di contributi previdenziali dovuti per gli anni in contestazione. La Corte d’appello, a supporto della decisione dei due gravami riuniti, ha confermato il giudizio di primo grado sulla revoca del decreto ingiuntivo, perché il provvedimento monitorio era basato su un titolo inefficace, in quanto la transazione in materia di previdenza e assistenza obbligatoria è priva di efficacia vincolante sostanziale e processuale, ex art. 147 disp att. c.p.c. (e sulla stessa non poteva fondarsi tale titolo monitorio rilasciato alla Cassa forense); mentre, la stessa Corte distrettuale ha riformato il giudizio che sanciva l’inammissibilità della transazione, perché pur essendo la stessa inefficace (come appena detto), in accoglimento dell’appello incidentale della Cassa forense, ha ritenuto sussistere agli atti il riconoscimento del debito previdenziale da parte di [OSCURATO:PERSONA] – consistente nella missiva da quest’ultimo sottoscritta in data 15.12.2003 con la quale oltre che sollecitare la definizione bonaria del contenzioso previdenziale in essere, attraverso l’avvio di una procedura di condono, in maniera inequivocabile riconosceva il titolo di debito a proprio carico avendo espressamente manifestato l’intento di iscrizione tardiva alla Cassa a decorrere dal 1980 - che, quindi, era tenuto al pagamento alla Cassa forense dei contributi da quest’ultima richiesti. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi e di una questione di legittimità costituzionale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si riserva di depositare l’ordinanza entro sessanta giorni dall’adozione della presente decisione. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 2909 e ss. c.p.c., in quanto era stato violato il giudicato di cui alla sentenza del Pretore di Napoli del 6.12.1995 che ad erroneo avviso della Corte d’appello sarebbe stata travolta dalla sentenza di cessazione della materia del contendere adottata dal tribunale di Napoli, in sede di appello, del 18.3.2005, con omissione, altresì, di fatti rilevanti per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c. In buona sostanza, secondo il ricorrente, poiché la cessazione della materia del contendere pronunciata in grado di appello dal tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1164/2005,sarebbe stata emessa sulla base di una transazione nulla, la stessa avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal pretore di Napoli nel primo grado del giudizio estinto. Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c. e omissione di fatti lesivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per violazione del giudicato di cui alla sentenza del pretore di Napoli del 6.12.1995, confermata in appello dal tribunale di Napoli n. 11563/87, che statuiva sull’inesistenza dell’obbligo del ricorrente di iscrizione alla Cassa forense. Con il terzo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di omissione plurima di fatti rilevanti per il giudizio (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., violazione di giudicati e violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. sull’interpretazione, motivazione pretestuosa, apparente, illogica e implausibile, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.: in buona sostanza, il ricorrente lamenta che i precedenti giurisprudenziali intercorsi tra le parti avevano dichiarato l’obbligo del ricorrente ad essere iscritto alla Cassa, “solo in via astratta” (cfr. p. 14 del ricorso) condizionando tale obbligo alla verifica della sussistenza concreta dei vari presupposti e non sempre era stata riconosciuta la ricorrenza dei predetti presupposti in capo a [OSCURATO:PERSONA], in particolare era stato disatteso il giudicato formatosi sulla sentenza del pretore di Napoli del 6.12.95. Con il quarto motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, degli artt. 1362 e ss. c.c. sull’interpretazione letterale e contestuale, degli artt. 2917 comma 3 e 2944 c.c., nonché il vizio di omessa considerazione di fatti rilevanti per il giudizio e di illogicità manifesta, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ravvisato valore di riconoscimento dell’obbligo contributivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel tenore della lettera del 15.12.2003, con conseguenziale effetto interruttivo della prescrizione del relativo debito. Con il quinto motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, degli artt. 8 e ss. della legge n. 576/80, del regolamento della Cassa 19.5.2000, dell’art. 15 comma 1 della legge n. 142/99, degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. sulla violazione dei giudicati, deduce, altresì, la violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, equità, proporzionalità, bilanciamento di interessi, tutela patrimoniale, salvaguardia del lavoro di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 1343 e 1418 comma 2 c.c. e dei principi di liceità della causa, degli artt. 111 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in tema di motivazione, per motivazione inesistente, apparente, implausibile, illogica, contraddittoria, con omessa considerazione di fatti rilevanti per il giudizio, per violazione dei principi sulla terzietàe imparzialità della funzione giudiziaria (art. 111 comma 2 Cost.), dell’art. 102 c.p.c., e dell’art. 12 comma 1 delle preleggi, perché erroneamente la Corte d’appello aveva sancito l’illegittima e/o illecita imposizione dell’obbligo di iscrizione ritardata richiesto dalla Cassa forense e la conseguente condanna al pagamento dei contributi per oltre un milione di euro, senza tener conto di tutti i precedenti giurisprudenziali intercorsi tra le parti, nessuno dei quali aveva imposto l’obbligo di tale iscrizione. Con il sesto motivo di ricorso principale, il ricorrente contesta l’ingiusta e sproporzionata condanna contenuta nell’impugnata sentenza, sostenendo che la stessa non è per nulla motivata nei criteri di calcolo, mentre sarebbe appiattita sugli ignoti calcoli della Cassa e rivelerebbe una palese confusione tra pensione retributiva e contributiva. In via subordinata, per l’ipotesi che i vizi interpretativi e applicativi denunciati con gli ultimi due motivi non trovino accoglimento, il ricorrente eccepisce formalmente la illegittimità costituzionale del sistema pensionistico apprestato agli avvocati-docenti, in particolare degli artt. 18 e ss. della legge n. 576/1980, dell’art. 15 comma 1 della legge n. 142/99 e del regolamento della Cassa forense del 19.5.2000, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38 e 97 Cost. che affermano i principi di solidarietà reciproca, di ragionevolezza, di proporzionalità, di eguaglianza, di equità, di bilanciamento degli interessi, di tutela patrimoniale, di salvaguardia del lavoro e per eccesso di delega quanto al citato regolamento della Cassa. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, la Cassa deduce la violazione dell’art. 147 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inefficace la transazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] ed erroneamente aveva confermato la sentenza del tribunale di Napoli che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1359/08, concesso sulla base della predetta transazione, per il pagamento dei contributi previdenziali da parte del ricorrente quale avvocato esercente abitualmente, negli anni, la professione. Il primo e secondo motivo di ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, in disparte i profili d’inammissibilità che non consentono di prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili quali, la violazione di norme di diritto (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.), il vizio di motivazione (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) e il vizio di omessa pronuncia (art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.) cfr. Cass. n. 24781/15, sono, comunque, infondati. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)” (Cass. sez. un. n. 1048/00, 10960/10, 1695/18). Nel caso di specie, la sentenza n. 1164 emessa il 15 dicembre 2004 e depositata il 18 marzo 2005, con la quale il tribunale di Napoli in grado di appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, è stata emessa nel giudizio di impugnazione promosso dalla Cassa avverso la sentenza del pretore di Napoli depositata il 6 dicembre 1995. Conseguentemente tale ultima sentenza non è mai passata in giudicato, piuttosto i suoi effetti sono stati caducati per effetto della sopravvenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dichiarata dal tribunale di Napoli con la predetta sentenza n. 1164 cit. e non ulteriormente impugnata. Pertanto, il riconoscimento dell’idoneità della sentenza che dichiara cessata la materia del contendere a formare giudicato sull’insussistenza dell’interesse a coltivare la controversia implica che se una delle parti (in questo caso il professionista) ritiene che il presupposto in base al quale detto interesse era venuto meno (cioè, la sottoscrizione della transazione) era invece invalido, egli doveva necessariamente far valere le ragioni dirette a invalidare il presupposto della pronuncia, impugnando la statuizione di cessazione della materia del contendere con i mezzi propri del grado in cui è stata emessa, circostanzache invece non è avvenuta nella specie. Il terzo motivo di ricorso principale è, in via preliminare, inammissibile, per “la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei” (cfr. Cass. n. 24781/15, cit.), quali il vizio di motivazione “pretestuosa, illogica e implausibile” ovvero “l’omissione plurima di fatti rilevanti per il giudizio”, senza l’indicazione del fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, ovvero il dato testuale da cui ne risulterebbe l’esistenza e come e quando è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la sua decisività. Il motivo è, altresì, inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte territoriale secondo cui l’obbligo di debenza dei contributi trova il suo titolo oltre che nella legge, nell’indubbio effetto ricognitivo della lettera acquisita agli atti a firma del ricorrente, del 15 dicembre 2003, con la quale quest’ultimo riconosce il titolo di debito a proprio carico, manifestando l’intento di avanzare domanda di iscrizione tardiva alla Cassa a partire dal 1980, ai sensi dell’art. 15 primo commadella legge n. 142/92, nonché nell’ulteriore effetto interruttivo della prescrizione, riconducibile alla notifica della domanda riconvenzionale ad iniziativa della Cassa nel maggio 2008. Il quarto motivo di ricorso principale è, in via preliminare, inammissibile per difetto di specificità, in quanto fonda la censura sul valore ricognitivo o meno del debito contributivo da attribuire alla lettera inviata dal ricorrente alla Cassa il 15.12.2003 senza riportarla in ricorso e senza localizzarla (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così da non mettere questa Corte in condizione di valutare la fondatezza della censura anche in riferimento all’eventuale effetto interruttivo della prescrizione. Il motivo è, altresì, inammissibile perché contesta l’accertamento della Corte d’appello secondo cui in tale lettera vi era l’univoca manifestazione di volontà, non limitata a conseguire il risultato di una mera dilazione dei pagamenti per evitare immediati pregiudizi conseguenti alla pendenza del debito contributivo, ma era soprattutto una indiscutibile, inequivocabile e solenne dichiarazione di esistenza del proprio obbligo contributivo, idonea ad integrare gli estremi del riconoscimento, in capo a sé, del predetto obbligo di assoggettarsi alla relativa imposizione, nella misura stabilita dalla legge (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). Il quinto e sesto motivo di ricorso principale sono inammissibili, perché in essi non si rinviene alcun riferimento alle violazioni denunciate, né si rinvengono le necessarie argomentazioni dalle quali poter evincere in cosa si sarebbero sostanziati i plurimi e distinti vizi di motivazione e il vizio di omesso esame di fatti che neppure viene individuato: sono quindi, motivi estremamente generici. La questione di legittimità costituzionale è inammissibile, perché carente di qualunque argomentazione a sostegno dell’invocata illegittimità che possa far comprenderne la rilevanza nel presente giudizio di legittimità. Atteso l’esito dell’esame del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Il ricorso principale va respinto e l’incidentale va assorbito.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] FORENSE le spese di lite che liquida nell’importo di € 15.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis