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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10959/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30999-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCi-kRIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio da Cass. nr. 22823 del 2019, ha dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2005; 2.a fondamento del decisum, la Corte d'appello, applicato il principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente, ha, però, osservato, in concreto, come il credito contributivo dell'INPS fosse prescritto, perché la richiesta di pagamento dell'Istituto era intervenuta, decorso il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati; 3.1a cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista in epigrafe; 4.1a proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la mancata Ric. 2020 n. 30999 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd.

«Quadro RR», necessario per la determinazione dei contributi.

Per l'Istituto, l'indicata omissione configurerebbe condotta di occultamento del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ.;

6. il motivo è inammissibile;

7. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020);

8. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); 9.1a sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;

10. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (v.

Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurate dall'Istituto.

Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass.

SS.UU. nn. 8053 e Ric. 2020 n. 30999 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -3- 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

11. i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v.

Cass.nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

12. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

13. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, zìrt. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30999-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCi-kRIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio da Cass. nr. 22823 del 2019, ha dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2005; 2.a fondamento del decisum, la Corte d'appello, applicato il principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente, ha, però, osservato, in concreto, come il credito contributivo dell'INPS fosse prescritto, perché la richiesta di pagamento dell'Istituto era intervenuta, decorso il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati; 3.1a cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista in epigrafe; 4.1a proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la mancata Ric. 2020 n. 30999 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd. «Quadro RR», necessario per la determinazione dei contributi. Per l'Istituto, l'indicata omissione configurerebbe condotta di occultamento del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 6. il motivo è inammissibile; 7. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020); 8. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); 9.1a sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito; 10. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (v. Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurate dall'Istituto. Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e Ric. 2020 n. 30999 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); 11. i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v. Cass.nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); 12. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 13. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, zìrt. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita DEP
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