CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 22674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 31 ottobre 2023- 30 gennaio 2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, aveva chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 1423/56 della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata con decreto del medesimo Tribunale nel 2010, su immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], cartolarmente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto DI [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che: 1.1.1 a sostegno dell'istanza era stata portata come prova nuova la relazione ricostruttiva del consulente di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) relativa alla fase di acquisto dell'immobile; 1.1.2 la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 28.12.2021 aveva disposto la revoca della confisca sul medesimo immobile; 1.1.3 era quindi stato eccepito sia che l'immobile era stato interamente pagato da [OSCURATO:PERSONA] che la sussistenza di un contrasto tra giudicati; 1.2 Il difensore rileva quindi che costituisce prova nuova non solo la prova sopravvenuta al provvedimento definitivo, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio, oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente; era quindi errato il giudizio del Tribunale di non considerare prova nuova la relazione a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; la suddetta relazione ed il successivo pronunciamento della Corte di appello del 2013 (che ne aveva valutato il pregio e la completezza) avevano determinato il venir meno della identità del materiale probatorio rispetto al vaglio pregresso del Tribunale; con la decisione impugnata, il Tribunale era incorso nella violazione dell'art. 7 comma 2 I. n. 1423/56, nonché dell'art. 24 comma 4 della Costituzione, in quanto l'azione di revocazione per contrasto di giudicati è esperibile in presenza di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti riguardanti un medesimo soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere disposta la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. 1.1 Ai sensi dell'art. 4 comma 6 legge 1423/56, avverso il provvedimento applicativo di misura di prevenzione, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello; l'art.7 prevede che "il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", senza specificare nulla riguardo all'impugnazione, per cui trova applicazione l'art. 4 sopra indicato; pertanto, sulla e impugnazione relativa al mancato accoglimento dell'istanza di revoca, deve essere affermata la competenza della Corte di appello. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello d