CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1041/2022 depositata il 08/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16410/2022Numero sezionale 3715/2026Numero di raccolta generale 12585/2026Data pubblicazione 04/05/2026La controversia trae origine dalla comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria n. 09776201800020035000, notificata a mezzo PEC dall’Agentedella riscossione in data 22 ottobre 2018 al contribuente GiovanniVicentini, con intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n.602 del 1973, delle somme asseritamente dovute in forza di ventitrécartelle di pagamento. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, impugnando sia lacomunicazione preventiva, per dedotti vizi formali e di notifica, sia gli attipresupposti, contestando, tra l’altro, l’omessa notificazione di talunecartelle, l’inesistenza dei ruoli o dei titoli esecutivi, l’illegittima irrogazionedi sanzioni, nonché la prescrizione e/o decadenza dei crediti iscritti aruolo; nel corso del giudizio depositava altresì motivi aggiunti, deducendodi avere presentato in data 27 novembre 2018 istanza di sospensionedella riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 537, della legge n. 228 del2012, rimasta priva di riscontro, con conseguente annullamento di dirittodelle partite. Costituitasi l’Agenzia delle entrate-Riscossione, eccepiva, invia preliminare, l’inammissibilità delle censure relative alle cartelle, perchétardive ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e, nel merito, laritualità delle notificazioni e l’efficacia interruttiva di atti successivi. Consentenza n. 16161/7/2019 la Commissione tributaria provinciale di Romaaccoglieva il ricorso solo parzialmente, annullando il credito recato nellacartella n. 09720170024594092000 per difetto di prova della notifica equelli portati dalle cartelle n. 09720120065214969000 e n.09720130137333220000 per intervenuta prescrizione quinquennale,rigettando per il resto le domande del contribuente. Avverso tale decisioneVicentini proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionaledel Lazio (R.G. n. 4528/2020), riproponendo le censure di prime cure einsistendo, in particolare, sul motivo relativo all’annullamento ex legeconseguente al decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione dellaNumero registro generale 16410/2022Numero sezionale 3715/2026Numero di raccolta generale 12585/2026Data pubblicazione 04/05/2026dichiarazione di sospensione; nel giudizio si costituiva l’Agenzia delleentrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza n.1041/11/2022, depositata l’8 marzo 2022, la Commissione tributariaregionale accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo non condivisibilela declaratoria di inammissibilità pronunciata in prime cure in ordine alladeduzione concernente il perfezionamento del silenzio-assenso. Per lacassazione di tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, iscritto al n. 16410/2022 R.G., affidato a un solo motivo. Ilcontribuente resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, commi 537-542, della legge n. 228 del 2012, come modificatodall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, assumendo che la Commissionetributaria regionale abbia attribuito portata automaticamente estintiva almero decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione delladichiarazione di sospensione, senza considerare che il meccanismo diannullamento “di diritto” opera soltanto entro l’ambito tipizzato dellaprocedura e non è invocabile per paralizzare, in via amministrativa, creditiancora oggetto di contenzioso (sub iudice).Il motivo è fondato, poiché la decisione impugnata ha fatto discenderel’eliminazione delle partite di ruolo dal solo decorso del termine di 220giorni, senza verificare se l’istanza del debitore ricadesse nelle ipotesitassative previste dal comma 538 e senza considerare l’esclusionedell’annullamento automatico in presenza di credito ancora sub iudice,secondo l’assetto normativo risultante dalle modifiche del 2015 el’interpretazione offertane da questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha infatti ritenuto non condivisibile ladeclaratoria di inammissibilità resa dal primo giudice, osservando che «nelNumero registro generale 16410/2022Numero sezionale 3715/2026Numero di raccolta generale 12585/2026Data pubblicazione 04/05/2026caso di specie siffatto richiamo normativo è del tutto inconferente perché,in primo luogo, il motivo in questione non aveva alcun collegamento con ladocumentazione prodotta in sede di controdeduzioni» e, soprattutto, che«si è in presenza di una causa di annullamento ex lege delle preteseimpositive, come tale sopravvenuta rispetto alla presentazione da partedel contribuente del ricorso introduttivo; sì da doversi ritenere svincolatadal rispetto dei termini al riguardo posti dal rito tributario». Muovendo datali premesse, la CTR ha richiamato l’affermazione secondo cui, «ove neltermine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitoreper la sospensione della riscossione […] l’ente creditore non invia aldebitore la comunicazione […] dell’esito dell’esame della dichiarazione, lepartite di ruolo sono eliminate di diritto», aggiungendo che l’Agente dellariscossione «non ha minimamente contraddetto le circostanze prospettatedal contribuente circa l’avvenuta presentazione in data 27.11.2018dell’istanza» né «che alla successiva data del 5.7.2019 si fosseperfezionato il silenzio/assenso».La disciplina di cui all’art. 1, commi 537 e ss., della legge n. 228 del 2012una dichiarazione, volta ad ottenere la sospensione immediata delleiniziative cautelari o esecutive e l’eventuale annullamento del carico. Inparticolare, dalla data di entrata in vigore della legge, il concessionariodeve sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa di riscossione,limitatamente alle partite e agli atti espressamente indicati dal debitore,ove questi presenti una dichiarazione nei termini e con le modalità di cui alcomma 538. Tale dichiarazione, da rendersi a pena di decadenza entrosessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile (o di ununa delle cause tipizzate (prescrizione o decadenza già maturate primadell’esecutività del ruolo; sgravio; sospensione amministrativa;sospensione giudiziale o sentenza, resa in giudizio cui il concessionarioNumero registro generale 16410/2022Numero sezionale 3715/2026Numero di raccolta generale 12585/2026Data pubblicazione 04/05/2026non ha partecipato, di annullamento anche parziale; pagamento anteriorealla formazione del ruolo, ovvero altra causa di inesigibilità prevista dallanorma). Decorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dallapresentazione della dichiarazione, senza che l’ente creditore invii lacomunicazione prevista e i conseguenti flussi informativi, le partite sonoannullate di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato;l’annullamento, tuttavia, non opera nei casi espressamente previsti dallalegge (in particolare, se ricorrono motivi diversi da quelli elencati alcomma 538 ovvero in presenza di sospensione giudiziale o amministrativao di sentenza non definitiva di annullamento del credito).Tuttavia, il rimedio ha carattere tipizzato e resta circoscritto ai casi in cui ilcredito sia interessato da una delle condizioni ostative elencate alle lettereda a) ad f) del comma 538. In tale cornice, il comma 540 – nel testorisultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 159 del 2015 – stabilisceche, decorso il termine di 220 giorni dalla presentazione delladichiarazione senza riscontro dell’ente creditore, le partite “sonoannullate”. Tale effetto, però, non può essere inteso come automatismogeneralizzato: esso rimane ancorato ai presupposti del comma 538 ed èescluso, tra l’altro, quando la pretesa sia ancora oggetto di contestazionee dunque sub iudice, poiché, in tal caso, la procedura amministrativa nonpuò sostituirsi al giudizio pendente.Il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità è nelsenso che, in tema di riscossione delle imposte, la presentazione delladomanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n.228 del 2012, in assenza di risposta dell’ente creditore nel termine di 220giorni previsto dal comma 540 (nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. n.159 del 2015), non determina l’annullamento di diritto del ruolo quando ilcredito è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa ovvero è subiudice, né quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non integranocause potenzialmente estintive della pretesa tributaria riconducibili alleNumero registro generale 16410/2022Numero sezionale 3715/2026Numero di raccolta generale 12585/2026Data pubblicazione 04/05/2026lettere da a) ad f) del medesimo comma 538; a tal fine, deve esserevalutata anche l’eventuale risposta tardiva dell’Amministrazione finanziaria(Cass. 2 dicembre 2024, n. 30841; Cass. 5 novembre 2019, n. 28354).Ne consegue che la CTR, nel ritenere decisivo il solo decorso del terminedi 220 giorni e nel qualificare l’annullamento quale effetto “sopravvenuto”svincolato dalle preclusioni del rito, ha omesso di verificare se i motiviposti a fondamento dell’istanza del 27 novembre 2018 fossero riconducibilialle ipotesi tassative del comma 538 e, soprattutto, se la pretesa azionatacon le cartelle fosse, al tempo, ancora oggetto di contestazione giudiziale,con conseguente inoperatività dell’annullamento automatico. La sentenzaimpugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado competente, in diversa composizione, affinché, alla lucedei principi enunciati, proceda al riesame e provveda anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteGiulia Iofrida