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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43931/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti gibridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, quanto all'accertamento in sede di giudizio abbreviato della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 anche senza perizia, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640, trattandosi di un quantitativo assai rilevante; pag. 3 sulla confisca della autovettura, avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato perché l'utilizzo di tale mezzo era essenziale per il trasporto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3,1-1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti gibridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, quanto all'accertamento in sede di giudizio abbreviato della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 anche senza perizia, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640, trattandosi di un quantitativo assai rilevante; pag. 3 sulla confisca della autovettura, avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato perché l'utilizzo di tale mezzo era essenziale per il trasporto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3,1-1