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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27227/2026

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ta a Crotone il 09/05/1972 avverso la sentenza in data 16/12/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in data 26 marzo 2025, resa all'esito del giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflittale per i reati di cui agli artt. 314 cod. pen. (capo a) e 367 cod. pen. (capo b) nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA],per il tramite dei suoi difensori di fiducia, deducendo quattro motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la doglianza, proposta con motivo di appello, circa la possibilità dell'impiego della tecnologia VOIP da parte dei rapinatori per effettuare la telefonata minatoria ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non registrata nei tabulati per tale ragione.

La Corte di appello ometteva di fornire una risposta logica alla tesi difensiva, rifugiandosi in una ricostruzione basata su una presunta impossibilità temporale, posto che non sarebbe stato possibile che la rapina si verificasse in soli tre minuti.

Così facendo la decisione impugnata sarebbe scivolata nel vizio di travisamento della prova logica, trasformando l'assenza di un dato informatico tradizionale in una certezza granitica di simulazione del reato, laddove permarrebbe la spiegazione tecnica alternativa fornita dalla difesa come un dubbio ragionevole, in assenza di un accertamento forense sui dati telematici.

2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio di motivazione in relazione alla localizzazione dei rapinatori e alle vie di fuga.

La Corte territoriale, pur prendendo atto del gravame difensivo secondo cui l'assenza di autovetture sospette potesse spiegarsi con una fuga a piedi attraverso il bosco retrostante l'ufficio postale, che non era presidiato da telecamere, su lato di accesso all'ufficio postale, ipotesi corroborata dalle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata circa l'avvistamento dei rapinatori in un viottolo sottostante, liquidava tale decisivo rilievo con espressioni stereotipate e prive di contenuto logico. 2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen in relazione all'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si contesta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen.

Al riguardo, la Corte di merito richiamava la sentenza delle Sez.

U. del 2025 per confermare la natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale.

Tuttavia, la motivazione risulterebbe carente là dove omette di accertare la natura specifica del denaro oggetto di appropriazione, del quale non vi sarebbe prova che derivasse da forme di risparmio postale, e non invece dal pagamento di bollette da parte dell'utenza o da provviste per il pagamento delle pensioni.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate, in violazione dell'art. 24 Cost., facendo riferimento alla perseveranza da 2parte dell'imputata nella menzogna perpetrata e sulla mancanza di barlume di pentimento o di resipiscenza, senza tenere conto degli elementi offerti dalla difesa.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo, con assorbimento della quarta doglianza, mentre è inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, poiché reitera doglianze già valutate dalla Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una serie di elementi probatori globalmente valutati in maniera non manifestamente illogica (vedi pagg. 6-8 della sentenza impugnata), che l'assenza di riscontro nei tabulati della telefonata dei rapinatori derivi dall'impossibilità temporale di effettuazione della stessa.

Al riguardo, si è evidenziato come fino alle ore 12,27,40 [OSCURATO:PERSONA], che non aveva notato alcuna telefonata ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA], si trovava ancora all'interno dell'ufficio postale; alle ore 12,30,35 le telecamere di sorveglianza avevano ripreso l'uscita dall'ufficio postale dell'imputata con i telefoni in mano. [OSCURATO:PERSONA] il tempo necessario alla [OSCURATO:PERSONA], che non aveva visto all'esterno dell'ufficio postale alcuna persona sospetta, per allontanarsi, residuavano solo un paio di minuti per la [OSCURATO:PERSONA] per ricevere la telefonata minatoria.

Ma la Corte distrettuale ha anche rilevato che dagli atti del procedimento ti Il disciplinare emergeva che risultavano eseguite operazioni di back office fino alle ore 12.30, ad ulteriore riscontro del fatto che fino a quel momento l'imputata, che veniva ripresa mentre usciva dall'ufficio postale proprio a quell'ora, non aveva ricevuto alcuna telefonata.

La Corte di appello, poi, metteva in risalto altri elementi (l'azionamento del congegno di apertura della cassaforte, effettuato alle ore 12,14,08, quando la [OSCURATO:PERSONA] non sapeva del sopraggiungere della [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio postale, che la costringeva ad agire in un ristretto frangente temporale; il contatto telefonico avuto il giorno prima con un'utenza riconducibile ad un cali center di servizi finanziari/finanziamenti), ad ulteriore riscontro dell'inesistenza della telefonata minatoria. 3A fronte di questa motivazione, nel ricorso si prospetta, in maniera apodittica, l'ipotesi alternativa della possibile effettuazione della telefonata con sistema VOIP tramite applicazioni del tipo whatsapp o similari, che non sarebbe stata registrata dai tabulati telefonici, senza un vero confronto critico con le argomentazioni della Corte distrettuale, rendendo in tale modo il motivo generico e aspecifico. 3.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Ancora una volta la ricorrente non si confronta con l'ampia, congrua e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, che, sulla base della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso di avere notato persone sospette, delle immagini videoregistrate dalle telecamere di sorveglianza, che non avevano ripreso nulla di particolare, dell'esperimento eseguito dalla polizia giudiziaria circa l'impossibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] di vedere dalla sua posizione all'interno dell'ufficio postale persone sospette all'esterno, della possibilità che l'imputata aveva di azionare l'allarme a sua disposizione senza correre rischi, ha escluso la presenza dei rapinatori.

Nel ricorso si prospetta, sempre in maniera astratta (poiché nella telefonata intercettata, che dovrebbe riscontrare l'ipotesi, gli interlocutori facevano riferimento alla notizia di un avvistamento dei rapinatori fornita da soggetto non noto, sicché correttamente la Corte di appello ne ha messo in dubbio l'attendibilità), la possibilità che i rapinatori fossero giunti sul posto a piedi e si fossero dileguati dal retro dell'ufficio postale verso il bosco.

Al riguardo, occorre ricordare che il principio secondo cui la penale responsabilità deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" non esime la difesa dall'onere di fornire elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, a carico dell'imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, non avendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilità ipotetiche, non risultanti dagli atti (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rv. 289861-02).

4. E' fondato, come detto, il terzo motivo.

Le Sezioni Unite hanno affermato che riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio (Sez.

U, n. 434036 del 29/05/2025, Rv. 288731-02).

Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice dell'ufficio postale, si appropriava di denaro contenuto in cassa.

Non stava svolgendo in quel momento un'attività strettamente intesa come di vendita o gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale.

Non è chiaro, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, se in cassa vi fossero solo somme di denaro riconducibili alla raccolta del risparmio postale, oppure, come sottolineato nel ricorso, somme riconducibili ad altri servizi gestiti dalle Poste italiane, come, ad esempio, l'erogazione di pensioni, la raccolta di denaro versato in relazioni a bollettini o altro.

Su tali basi, il semplice richiamo al principio di diritto affermato da questa Corte non è sufficiente a fare ritenere sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, più che di pubblico ufficiale, in capo alla ricorrente, qualifica necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di peculato.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che, ferme restando l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui al capo b), verificherà, quanto al reato di cui al capo a), in base agli atti a disposizione, se le somme di cui si appropriava l'imputata fossero in tutto o in parte riconducibili alla raccolta del risparmio postale.

Resta assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta a Crotone il 09/05/1972 avverso la sentenza in data 16/12/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in data 26 marzo 2025, resa all'esito del giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflittale per i reati di cui agli artt. 314 cod. pen. (capo a) e 367 cod. pen. (capo b) nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA],per il tramite dei suoi difensori di fiducia, deducendo quattro motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la doglianza, proposta con motivo di appello, circa la possibilità dell'impiego della tecnologia VOIP da parte dei rapinatori per effettuare la telefonata minatoria ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non registrata nei tabulati per tale ragione. La Corte di appello ometteva di fornire una risposta logica alla tesi difensiva, rifugiandosi in una ricostruzione basata su una presunta impossibilità temporale, posto che non sarebbe stato possibile che la rapina si verificasse in soli tre minuti. Così facendo la decisione impugnata sarebbe scivolata nel vizio di travisamento della prova logica, trasformando l'assenza di un dato informatico tradizionale in una certezza granitica di simulazione del reato, laddove permarrebbe la spiegazione tecnica alternativa fornita dalla difesa come un dubbio ragionevole, in assenza di un accertamento forense sui dati telematici. 2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio di motivazione in relazione alla localizzazione dei rapinatori e alle vie di fuga. La Corte territoriale, pur prendendo atto del gravame difensivo secondo cui l'assenza di autovetture sospette potesse spiegarsi con una fuga a piedi attraverso il bosco retrostante l'ufficio postale, che non era presidiato da telecamere, su lato di accesso all'ufficio postale, ipotesi corroborata dalle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata circa l'avvistamento dei rapinatori in un viottolo sottostante, liquidava tale decisivo rilievo con espressioni stereotipate e prive di contenuto logico. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen in relazione all'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione. Si contesta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Al riguardo, la Corte di merito richiamava la sentenza delle Sez. U. del 2025 per confermare la natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale. Tuttavia, la motivazione risulterebbe carente là dove omette di accertare la natura specifica del denaro oggetto di appropriazione, del quale non vi sarebbe prova che derivasse da forme di risparmio postale, e non invece dal pagamento di bollette da parte dell'utenza o da provviste per il pagamento delle pensioni. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate, in violazione dell'art. 24 Cost., facendo riferimento alla perseveranza da 2parte dell'imputata nella menzogna perpetrata e sulla mancanza di barlume di pentimento o di resipiscenza, senza tenere conto degli elementi offerti dalla difesa. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo, con assorbimento della quarta doglianza, mentre è inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, poiché reitera doglianze già valutate dalla Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una serie di elementi probatori globalmente valutati in maniera non manifestamente illogica (vedi pagg. 6-8 della sentenza impugnata), che l'assenza di riscontro nei tabulati della telefonata dei rapinatori derivi dall'impossibilità temporale di effettuazione della stessa. Al riguardo, si è evidenziato come fino alle ore 12,27,40 [OSCURATO:PERSONA], che non aveva notato alcuna telefonata ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA], si trovava ancora all'interno dell'ufficio postale; alle ore 12,30,35 le telecamere di sorveglianza avevano ripreso l'uscita dall'ufficio postale dell'imputata con i telefoni in mano. [OSCURATO:PERSONA] il tempo necessario alla [OSCURATO:PERSONA], che non aveva visto all'esterno dell'ufficio postale alcuna persona sospetta, per allontanarsi, residuavano solo un paio di minuti per la [OSCURATO:PERSONA] per ricevere la telefonata minatoria. Ma la Corte distrettuale ha anche rilevato che dagli atti del procedimento ti Il disciplinare emergeva che risultavano eseguite operazioni di back office fino alle ore 12.30, ad ulteriore riscontro del fatto che fino a quel momento l'imputata, che veniva ripresa mentre usciva dall'ufficio postale proprio a quell'ora, non aveva ricevuto alcuna telefonata. La Corte di appello, poi, metteva in risalto altri elementi (l'azionamento del congegno di apertura della cassaforte, effettuato alle ore 12,14,08, quando la [OSCURATO:PERSONA] non sapeva del sopraggiungere della [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio postale, che la costringeva ad agire in un ristretto frangente temporale; il contatto telefonico avuto il giorno prima con un'utenza riconducibile ad un cali center di servizi finanziari/finanziamenti), ad ulteriore riscontro dell'inesistenza della telefonata minatoria. 3A fronte di questa motivazione, nel ricorso si prospetta, in maniera apodittica, l'ipotesi alternativa della possibile effettuazione della telefonata con sistema VOIP tramite applicazioni del tipo whatsapp o similari, che non sarebbe stata registrata dai tabulati telefonici, senza un vero confronto critico con le argomentazioni della Corte distrettuale, rendendo in tale modo il motivo generico e aspecifico. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Ancora una volta la ricorrente non si confronta con l'ampia, congrua e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, che, sulla base della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso di avere notato persone sospette, delle immagini videoregistrate dalle telecamere di sorveglianza, che non avevano ripreso nulla di particolare, dell'esperimento eseguito dalla polizia giudiziaria circa l'impossibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] di vedere dalla sua posizione all'interno dell'ufficio postale persone sospette all'esterno, della possibilità che l'imputata aveva di azionare l'allarme a sua disposizione senza correre rischi, ha escluso la presenza dei rapinatori. Nel ricorso si prospetta, sempre in maniera astratta (poiché nella telefonata intercettata, che dovrebbe riscontrare l'ipotesi, gli interlocutori facevano riferimento alla notizia di un avvistamento dei rapinatori fornita da soggetto non noto, sicché correttamente la Corte di appello ne ha messo in dubbio l'attendibilità), la possibilità che i rapinatori fossero giunti sul posto a piedi e si fossero dileguati dal retro dell'ufficio postale verso il bosco. Al riguardo, occorre ricordare che il principio secondo cui la penale responsabilità deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" non esime la difesa dall'onere di fornire elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, a carico dell'imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, non avendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilità ipotetiche, non risultanti dagli atti (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rv. 289861-02). 4. E' fondato, come detto, il terzo motivo. Le Sezioni Unite hanno affermato che riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio (Sez. U, n. 434036 del 29/05/2025, Rv. 288731-02). Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA], quale direttrice dell'ufficio postale, si appropriava di denaro contenuto in cassa. Non stava svolgendo in quel momento un'attività strettamente intesa come di vendita o gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale. Non è chiaro, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, se in cassa vi fossero solo somme di denaro riconducibili alla raccolta del risparmio postale, oppure, come sottolineato nel ricorso, somme riconducibili ad altri servizi gestiti dalle Poste italiane, come, ad esempio, l'erogazione di pensioni, la raccolta di denaro versato in relazioni a bollettini o altro. Su tali basi, il semplice richiamo al principio di diritto affermato da questa Corte non è sufficiente a fare ritenere sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, più che di pubblico ufficiale, in capo alla ricorrente, qualifica necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di peculato. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che, ferme restando l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui al capo b), verificherà, quanto al reato di cui al capo a), in base agli atti a disposizione, se le somme di cui si appropriava l'imputata fossero in tutto o in parte riconducibili alla raccolta del risparmio postale. Resta assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso. P.Q.M
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