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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 32906/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1974Maiorino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Poerio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scordio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PasqualeSansonetti, che, richiamata la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi gli altri;udito il difensore della parte civile “Libera.

Associazione, nomi e numeri contro lemafie APS”, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato conclusioni e nota spese e chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi o il loro rigetto con rifusione delle spese;uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per FrancescoCantore, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClara [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettiviricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21 luglio 2025, depositata il 12 gennaio 2026, la Corte diappello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamentodisposto da questa Corte con sentenza n. 41549 del 2023, ha provveduto sulleresidue posizioni degli imputati ancora sub iudice.La vicenda processuale trae origine dalla sentenza del Tribunale di Crotone del24 giugno 2020, che aveva ritenuto accertata l’esistenza e l’operatività diun’associazione di tipo mafioso riconducibile alla cosca Arena-[OSCURATO:PERSONA], attiva nelterritorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], anche dopo la ricomposizione dei contrasti trale contrapposte articolazioni criminali, e capace di condizionare rilevanti settorieconomici, tra i quali quelli delle forniture e dei servizi connessi alla gestione dellestrutture di accoglienza per migranti e quello del gioco e delle scommesse.Con la sentenza rescindente n. 41549 del 2023, questa Corte aveva annullatola precedente decisione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente ad alcunicapi e posizioni, delineando il perimetro del giudizio di rinvio.In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte di cassazione – fermo ilquadro generale già ricostruito nei precedenti gradi quanto all’esistenza eall’operatività, nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], della detta cosca e quanto alcontesto economico-criminale dell’affare [OSCURATO:PERSONA] (ovvero la gestione degliappalti e subappalti relativi ai servizi di assistenza ai migranti presso il centro diaccoglienza di Sant’Anna, attraverso imprese formalmente affidate a soggetti difiducia e la distrazione di parte delle risorse pubbliche mediante sovrafatturazionio documentazione fittizia) – aveva disposto l’annullamento con rinvio in relazionealla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo illogicamente svalutato il compendiodichiarativo e captativo valorizzato dal primo giudice; aveva confermato lanecessità di una rinnovata valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla lucedegli elementi dichiarativi, captativi e documentali indicati; aveva indicato, quantoa [OSCURATO:PERSONA], la necessità di rivalutare la qualificazione del fatto estorsivo intermini di tentativo, in difetto di prova della consegna del denaro; aveva dispostoil rinvio sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ad alcuni reati fiscali, alcapo 105) e alla confisca; aveva, infine, quanto a [OSCURATO:PERSONA], annullato senzarinvio le condanne per i reati di malversazione e disposto l’annullamento con rinviosul delitto associativo, richiedendo una più specifica valutazione delle dichiarazionidei collaboratori, con particolare riferimento alla progressione dichiarativa, alrischio di contaminazione mediatica, all’effettiva portata dei riscontri e alladistinzione tra partecipazione associativa, concorso esterno ed eventualeconvergenza utilitaristica.Per quanto rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale: ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per mortedell’imputato; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso; ha confermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione all’associazionemafiosa; ha riqualificato il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 20) cometentata estorsione, rideterminando la pena; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reatiascritti ai capi 91), limitatamente alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., 105) e 111),rideterminando la pena per i residui capi 80), 85), 91), limitatamente alle fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 97) e 130); ha confermatola responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo, rideterminando lapena.

In particolare, ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] la pena di dieci anni direclusione e per [OSCURATO:PERSONA] quella di dodici anni di reclusione, harideterminato la pena in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro333 di multa per [OSCURATO:PERSONA], in due anni e sette mesi di reclusione perPasquale [OSCURATO:PERSONA] e in otto anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], revocando perNicola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’interdizione dai pubblici uffici.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinquemotivi.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.Il ricorrente censura l’affermazione di responsabilità per concorso esterno,contestando la ricostruzione secondo cui egli, quale agente della Poliziapenitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Catanzaro, avrebbestabilmente svolto il ruolo di tramite tra esponenti detenuti della cosca isolitana –in particolare [OSCURATO:PERSONA] e soggetti a lui collegati – e l’esterno, recapitandomessaggi o informazioni ai familiari e ai sodali liberi, in cambio di vantaggi collegatialla disponibilità di gasolio e alla tutela della posizione lavorativa della compagnapresso la [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modoparcellizzato e non coerente le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva parlatodell’esistenza di due agenti penitenziari “a disposizione” degli isolitani, incaricatidi fare da tramite tra i detenuti e l’esterno, incontrando i familiari nei pressi delcarcere per ricevere o consegnare messaggi.

Uno di tali agenti, non indicatonominativamente dal collaboratore, ma riconosciuto nella fotografia n. 24, sarebbestato il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito due specifici episodi: nel primo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe recapitato l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] di nominare due difensori difiducia, con rassicurazione che le relative spese sarebbero state sostenute dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA]; nel secondo, dopo una richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto pervenire alcuni orologi provenienti sempre da [OSCURATO:PERSONA].

Ilricorrente contesta l’attendibilità di tale ricostruzione, evidenziando la mancataindicazione del nome dell’agente, le incertezze nel riconoscimento fotografico, ladivergenza tra i due episodi inizialmente riferiti e i tre contatti poi indicati indibattimento, nonché la mancata riproposizione, in sede di esame e controesame,dell’episodio degli orologi, ritenuto dalla difesa circostanza specifica e difficilmentedimenticabile.Il motivo contesta, inoltre, il mancato adeguato confronto con ladocumentazione difensiva relativa ai turni di servizio dell’imputato e all’allocazionedei detenuti, documentazione che, secondo la prospettazione del ricorrente,avrebbe escluso o comunque reso altamente problematica la possibilità di contattitra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei periodi valorizzati dall’accusa.La difesa censura, infine, la lettura delle intercettazioni ambientali presso il“[OSCURATO:PERSONA]”: i dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], anche quando riferiti alla richiestadi nafta agricola, al possibile transito dell’imputato alla DIA, alle notizie suSalvatore [OSCURATO:PERSONA] o alla posizione lavorativa della compagna, sarebbero, secondoil ricorrente, neutri o spiegabili in termini leciti, non dimostrando né l’effettivatrasmissione di messaggi ai detenuti, né la consapevole prestazione di uncontributo concreto e causalmente efficiente al mantenimento o al rafforzamentodell’associazione mafiosa.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. evizio di motivazione, sostenendo che la Corte del rinvio non si sarebbe conformataal dictum rescindente e non avrebbe assolto all’obbligo di motivazione rafforzataimposto dal precedente annullamento.

Secondo il ricorrente, la sentenzaimpugnata si sarebbe limitata a riproporre l’impostazione del primo giudice, senzadimostrare in termini concreti la rilevanza causale del contributo contestato esenza spiegare perché la condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea a rafforzareo conservare l’intera compagine associativa.2.3.

Con il terzo motivo, strettamente connesso ai precedenti, il ricorrentededuce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto, assumendo che, anche ove ritenuta provata, la condottasarebbe stata diretta ad agevolare singoli associati e non l’associazione nel suocomplesso, con conseguente insussistenza del concorso esterno.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e viziodi omessa pronuncia, lamentando che la Corte di appello non avrebbe risposto allerichieste subordinate, già devolute con i motivi di appello e riproposte in sede dirinvio, di riqualificazione del fatto nelle fattispecie di favoreggiamento personale,anche aggravato ai sensi dell’art. 378, comma secondo, cod. pen., ovvero diassistenza agli associati ex art. 418 cod. pen.2.5.

Con il quinto motivo deduce inosservanza degli artt. 34, 36 e 37 cod.proc. pen., violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché vizio dimotivazione, sul rilievo che la Corte di appello di Catanzaro, nella stessacomposizione e nella medesima udienza del 21 luglio 2025, avrebbe deciso, oltreal presente procedimento celebrato con rito ordinario, anche il troncone definitocon rito abbreviato nei confronti di coimputati intranei alla medesima associazione,tra cui [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la prospettazione difensiva, la contestualità delledecisioni avrebbe determinato un’indebita osmosi cognitiva e un pregiudizioincompatibile con la terzietà del giudice.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur unitariamenterubricato, articola plurime censure di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 192, 195, comma 7, 603 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.3.1.

La difesa contesta, anzitutto, la valorizzazione delle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito di avere appreso da un nonmeglio identificato “nipote di [OSCURATO:PERSONA]” che [OSCURATO:PERSONA] era referente dellalocale di Isola di [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gaming.

Secondo il ricorrente, talepropalazione sarebbe inutilizzabile, o comunque radicalmente inattendibile, inquanto de relato e proveniente da fonte non identificata, non potendo fungere dabase per l’affermazione della partecipazione associativa.3.2.

Il ricorrente censura, poi, la mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a una nuova periziatrascrittiva sulla conversazione del 13 maggio 2017, RIT 104/16, brano n. 413,coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un incontro con [OSCURATO:PERSONA], verticedella provincia mafiosa, chiamato a dirimere un contrasto insorto, nell’ambitodell’affare [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, e i Muraca. [OSCURATO:SOCIETA] deduce, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato allaconversazione captata e sarebbe stato evocato soltanto dal fratello Antoniomediante il riferimento a “Mimmo mio fratello”, espressione che, secondo ilricorrente, non compare nella trascrizione peritale, ma solo in quella di poliziagiudiziaria.

Da ciò deriverebbe la decisività della richiesta di nuova perizia, postoche quel passaggio sarebbe stato valorizzato per attribuire all’imputato un ruolonon meramente operativo, ma anche decisionale, nelle dinamiche della locale.3.3.

Con ulteriore censura, il ricorrente lamenta la lettura parcellizzata delleconversazioni relative ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978, in particolaredei progressivi 395 e 407 del RIT 104/16.

La difesa non contesta che DomenicoPoerio avesse intrattenuto un rapporto economico occulto con [OSCURATO:PERSONA]. 1978 nel settore del gaming, né che gli avesse corrisposto somme anchedurante la detenzione.

Contesta, però, che tale rapporto possa essere estesoall’intera famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, valorizzato come indice del sinallagma traprotezione mafiosa e sostegno economico alla cosca.

Secondo il ricorrente, daidialoghi emergerebbe, al contrario, che la «[OSCURATO:PERSONA]», pur formalmenteintestata al solo [OSCURATO:PERSONA], era sostanzialmente riferibile, oltre che al suointestatario, al solo [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 e non anche agli altri componentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA], che le somme versate costituivano la divisione di utili ditale cointeressenza imprenditoriale e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso ognicoinvolgimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell’iniziativa, rivendicando l’autonomiadell’impresa rispetto alla più ampia compagine familiare e criminale.

In sostanza,i pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 avrebbero costituitola divisione di utili di un rapporto imprenditoriale occulto, non già il sostegnoeconomico alla famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA] o alla più ampia compagine associativa.3.4.

Il ricorrente censura, inoltre, il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a formule distile, valorizzando l’astratta gravità del titolo di reato e i precedenti dell’imputatosenza una concreta valutazione della vicenda e degli elementi favorevoli.3.5.

Da ultimo, deduce violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione allaconfisca, sostenendo che la precedente sentenza assolutoria aveva comportato larevoca della misura disposta in primo grado e che il Procuratore generale, nelricorso poi accolto dalla sentenza rescindente, non aveva specificamenteimpugnato la statuizione reale; da ciò deriverebbe, secondo la difesa, laformazione di un giudicato parziale o comunque di una preclusione sulla confisca.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è circoscritto altrattamento sanzionatorio, in relazione al quale deduce la violazione degli artt. 56,132, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.Il ricorrente rileva che la Corte di appello, riqualificato il fatto come tentataestorsione, ha applicato la riduzione per il tentativo nella misura di un terzo, senzamotivare sulla scelta della diminuzione minima e senza considerare che una piùampia riduzione avrebbe consentito di contenere la pena entro il limite utile per laconcessione della sospensione condizionale.5.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.5.1.

Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al diniegodelle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reiterato il riferimento al ruolo di primo piano asseritamenterivestito dall’imputato nel sistema economico della [OSCURATO:PERSONA], senza considerareil radicale ridimensionamento del quadro accusatorio conseguente all’assoluzionedal reato associativo, all’annullamento senza rinvio delle condanne permalversazione e alle ulteriori assoluzioni pronunciate in sede di rinvio.5.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla confisca dell’intero patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] assume che la Corte di appello avrebbe confermato la misura sulla basedell’indimostrato assunto della fittizietà dell’intestazione in capo al ricorrente,senza confrontarsi con la documentazione prodotta sulla liceità dell’attivitàaziendale, con il definitivo venir meno dei reati di malversazione e con laprecedente sentenza di questa Corte n. 26748 del 2021, che aveva già annullatoil sequestro disposto sui medesimi beni in fase cautelare.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con distinti atti difensivi.6.1.

Con il ricorso riconducibile alla difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono,anzitutto, la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e laviolazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa di cui all’art. 192,comma 3, cod. proc. pen.La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe eluso il dictum dellasentenza rescindente, la quale aveva imposto di rivalutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] attribuire automatica valenza dimostrativa alle vicende economichedell’affare [OSCURATO:PERSONA], ossia al sistema, secondo l’impostazione accusatoria, digestione degli appalti e subappalti relativi ai servizi di assistenza ai migranti pressoil centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola di [OSCURATO:PERSONA] e di distrazione diparte delle relative risorse pubbliche attraverso imprese ritenute riferibili o vicinealla cosca, sovrafatturazioni e documentazione fittizia.

Secondo il ricorrente, talecoinvolgimento economico, anche ove provato, non sarebbe di per sé dimostrativodella intraneità del sacerdote alla cosca Arena-[OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe, invece, nuovamentefondato la partecipazione associativa sulle medesime vicende economiche giàritenute non decisive dalla Corte di cassazione, senza individuare un quid plurisidoneo a dimostrare l’affectio societatis e lo stabile inserimento del sacerdote nelsodalizio mafioso.6.2.

Il medesimo ricorso censura poi la valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che la Corte di appello non avrebberealmente superato il rilievo formulato dalla sentenza rescindente sullaprogressione dichiarativa del collaboratore, il quale avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA] soloin un secondo momento, dopo la diffusione mediatica delle notizie sull’indagine esull’affare [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe omessodi confrontarsi con le contraddizioni del narrato, soprattutto in relazione agliepisodi di consegna di denaro a [OSCURATO:PERSONA], alla pretesa segretezza del ruolo diScordio e alla ritenuta illogicità di consegne di somme di denaro in luoghi pubblicio comunque alla presenza di plurimi soggetti, circostanza reputata incompatibilecon l’asserita necessità che il coinvolgimento del sacerdote rimanesse riservato.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si deduce che la Corte avrebbe valorizzato dichiarazionigeneriche, in parte de relato e comunque non idonee a riscontrare in modoindividualizzante la partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa.6.3.

Sempre con il ricorso riconducibile all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridicadel fatto.

La difesa sostiene che, anche ove fossero provati rapporti economici outilitaristici con [OSCURATO:PERSONA] o con soggetti collegati alla cosca, tali condotteintegrerebbero, al più, un contributo esterno o una convergenza di interessi, manon la partecipazione all’associazione mafiosa.

Si assume, in particolare, chedifetterebbe la prova dello stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, della suamessa a disposizione permanente e della consapevole condivisione del programmaassociativo.6.4.

Il medesimo atto censura, infine, il trattamento sanzionatorio.

Secondo ilricorrente, la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche in ragione dell’età avanzata e del vissuto personale dell’imputato,avrebbe applicato una riduzione inferiore a quella massima, diminuendo la penabase, di anni dieci di reclusione, ad anni otto, senza spiegare perché non fossegiustificata la riduzione di un terzo, che avrebbe condotto alla pena di anni sei emesi otto di reclusione.6.5.

Con separato ricorso a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono, con unprimo motivo preliminare, inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, violazione degli artt. 178 e 526 cod. proc. pen., degli artt. 111 Cost. e 6CEDU, nonché vizio strutturale della decisione per indebita “osmosi cognitiva”.La difesa sostiene che il medesimo collegio della Corte di appello di Catanzaro,nella stessa composizione fisica, avrebbe deliberato, nella stessa udienza del 21luglio 2025 e a distanza di pochi minuti, sia il presente procedimento, celebratocon rito ordinario, sia il troncone connesso definito con rito abbreviato nei confrontidi altri coimputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

Tale contestualità decisionale avrebbedeterminato, secondo il ricorrente, una commistione tra fascicoli e regimi probatorieterogenei, con conseguente lesione dell’imparzialità del giudice e del principio diformazione della prova nel contraddittorio.

In via subordinata, la difesa sollecitasollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., nellaparte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice in caso di simultaneitàdecisionale su procedimenti connessi definiti con riti diversi.6.6.

Con un secondo motivo, il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per elusione delgiudicato rescindente.

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe nuovamenteutilizzato i flussi finanziari e le condotte economiche dell’affare [OSCURATO:PERSONA] – giàcolpite dall’annullamento senza rinvio delle condanne per malversazione equalificate dalla sentenza rescindente come espressive, al più, di un obiettivo diarricchimento personale – per fondare l’affectio societatis mafiosa.

Si lamenta, inparticolare, che la sentenza impugnata non avrebbe individuato l’elementodifferenziale tra illecito economico, convergenza utilitaristica e partecipazioneassociativa.6.7.

Con un terzo motivo, lo stesso ricorso deduce travisamento della provaper omissione e vizio di motivazione per mancata valutazione di documenti ritenutidecisivi.La difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare ladocumentazione attestante la pregressa diffusione mediatica di notiziesull’indagine, sull’affare [OSCURATO:PERSONA] e sulla figura di [OSCURATO:PERSONA],documentazione che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la possibile circolaritàdella notizia e la non genuinità delle successive propalazioni dei collaboratori.Si deduce, inoltre, l’omessa valutazione del compendio documentale etestimoniale relativo all’impegno antimafia di [OSCURATO:PERSONA], alle iniziative pubblichesvolte dal sacerdote contro la criminalità organizzata e alle intimidazioni subite,elementi reputati ontologicamente incompatibili con il ruolo di partecipe o divertice occulto della cosca attribuitogli dalla sentenza impugnata.6.8.

Con un quarto motivo, il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] censura laqualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.

La difesasostiene che le condotte economiche e relazionali valorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero compatibili, al più, con l’ipotesi del concorso esterno o conuna cointeressenza economica, ma non con la partecipazione organicaall’associazione mafiosa, mancando la prova dell’inserimento stabile di Scordionella struttura associativa, dell’accettazione delle regole del sodalizio e della suapermanente disponibilità al perseguimento del programma criminoso.6.9.

Con un quinto motivo, lo stesso ricorso censura la determinazione deltrattamento sanzionatorio.

La difesa deduce che la Corte territoriale avrebbeancorato la pena base alla gravità di reati-fine ormai venuti meno e avrebbeneutralizzato, con motivazione apparente, la massima estensione della diminuenteper le circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute in ragione dell’etàavanzata, del vissuto personale e del profilo soggettivo dell’imputato.6.10.

Con motivi nuovi depositati il 16 giugno 2026, la difesa di EdoardoScordio ha ulteriormente illustrato le censure già proposte: ha insistito sull’asseritaosmosi cognitiva tra i procedimenti decisi dal medesimo collegio e sulla questionedi legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen.; ha dedotto il travisamentodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche lasentenza n. 2 del 2023 della Corte di assise di Catanzaro; ha ribadito l’incidenzadella pregressa diffusione mediatica delle notizie sull’indagine e sull’affareMisericordia, dell’attività pubblica antimafia e delle intimidazioni subite; ha, infine,sviluppato le doglianze sulla distinzione tra partecipazione e concorso esterno esul trattamento sanzionatorio.7.

Il procedimento è stato trattato in pubblica udienza, con discussione oraledel Procuratore generale, del difensore della parte civile “Libera.

Associazione,nomi e numeri contro le mafie APS” e dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], DomenicoPoerio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; nessun difensore è comparso perNicola [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, a cui si è riportato,concludendo nei termini indicati in epigrafe.La detta parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendoche tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con conferma dellestatuizioni civili e rifusione delle spese del giudizio di legittimità.I difensori presenti hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.2.

Occorre preliminarmente ribadire alcuni principi di diritto oramai pacifici.2.1.

Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguardal'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la suainosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e,dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erronea sussunzione del casoconcreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione diun'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del07/10/2016, P.m. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404-01).Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezzadella motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove edecisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice dimerito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa per ilsolo fatto che essa sia plausibile al pari di quella accolta nel provvedimentoimpugnato.

Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissionimotivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzioneproposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Di4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesialternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-02).Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da attispecificamente indicati, nei limiti in cui se ne deduca il travisamento decisivo; nonpuò invece risolversi nella frammentaria selezione di singoli elementi istruttori,isolati dal contesto motivazionale complessivo.2.2.

Inoltre, nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto eai punti specificamente decisi dalla sentenza rescindente, ai sensi dell’art. 627 cod.proc. pen., ma conserva il potere-dovere di rivalutare il materiale probatorio giàacquisito nel perimetro segnato dall’annullamento, potendo anche pervenire almedesimo esito decisorio della sentenza annullata, purché colmi le lacune indicatedalla Corte di cassazione e dia conto, con motivazione autonoma, delle ragionidella decisione, senza ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente.Ne deriva che non integra violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. il fatto che ilgiudice di rinvio richiami elementi già valorizzati dal giudice di primo grado o dallaprecedente sentenza di appello, ove li sottoponga al vaglio critico richiesto dallasentenza rescindente e li coordini in un percorso argomentativo coerente con ilperimetro dell’annullamento (Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota,Rv. 289471-01; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696-01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc.

Cataldo, Rv. 261760-01).2.3.

Ed ancora, in materia di dichiarazioni accusatorie provenienti dacollaboratori di giustizia, il giudice deve verificare la credibilità soggettiva deldichiarante, l’attendibilità intrinseca del racconto e la sussistenza di riscontriesterni individualizzanti, secondo il paradigma di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod.proc. pen.

I riscontri non devono necessariamente possedere autonoma e pienaefficacia dimostrativa, essendo sufficiente che confermino, dall’esterno, il nucleoessenziale della dichiarazione accusatoria, purché la convergenza non siameramente circolare.

In tale prospettiva, secondo il principio affermato da Sez.

U,n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, la chiamata in correità può essereriscontrata anche da convergenti dichiarazioni di altri collaboratori, a condizioneche le stesse siano autonomamente valutate quanto ad attendibilità e non silimitino a riprodurre una fonte comune non controllabile.2.4.

Ed infine, la partecipazione all’associazione di tipo mafioso e il concorsoesterno nella medesima associazione costituiscono figure strutturalmente diversee alternative, non rappresentando forme di responsabilità differenziate soltantoper l’intensità o la durata del contributo.

Il dato realmente dirimente è costituitodall’organicità del rapporto con il sodalizio: il partecipe è stabilmente inserito nellastruttura associativa e questa può contare sulla sua permanente disponibilità; ilconcorrente esterno, invece, conserva la propria autonomia e, senza assoggettarsial vincolo organizzativo, presta dall’esterno un contributo causalmente rilevante,ancorché reiterato o continuativo.La condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimentodell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favoredel sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Essa implica, pertanto,non la mera vicinanza al gruppo o l’occasionale prestazione di attività utili, mal’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, accompagnata dallaconsapevolezza e volontà di appartenere all’associazione e dal corrispondentericonoscimento, anche per facta concludentia, da parte di quest’ultima.

Non sonoindispensabili un formale rito di affiliazione o la commissione di specifici reati-fine;occorre, tuttavia, che le condotte accertate dimostrino, senza automatismiprobatori e con riferimento al periodo oggetto dell’imputazione, la serietà e lacontinuità della messa a disposizione e la stabile compenetrazione dell’agente neltessuto organizzativo del sodalizio (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari,Rv. 281889-01 e 281889-02; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231670-01).Il concorrente esterno, invece, è privo dell’affectio societatis e non vieneincluso nella struttura dell’associazione, ma fornisce a questa un contributoconcreto, specifico, consapevole e volontario, anche occasionale, che abbiaun’effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle suecapacità operative, ovvero di una sua significativa articolazione territoriale ofunzionale.

Non è, dunque, sufficiente che l’apporto sia astrattamente idoneo osoggettivamente diretto ad agevolare il sodalizio: secondo il principio affermatodalle Sezioni Unite, la sua efficacia deve essere accertata ex post, verificando cheesso abbia realmente inciso sulla realizzazione del fatto criminoso collettivo.

Sottoil profilo soggettivo, è necessario che l’agente, consapevole dei metodi e dellefinalità dell’associazione, voglia recare il proprio contributo alla realizzazione,anche parziale, del programma criminoso; non è sufficiente la mera accettazionedel rischio che tale effetto si produca (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671-01 e 231672-01).Ne consegue che i medesimi elementi di fatto non possono essere utilizzati inmodo indifferenziato per sostenere, alternativamente, l’una o l’altra qualificazione.Il giudice deve chiarire se essi dimostrino la stabile e organica inclusione delsoggetto nel sodalizio oppure, in assenza di tale inserimento, un contributo esternodotato di effettiva efficienza causale.

Partecipazione e concorso esterno non sono,pertanto, suscettibili di una motivazione fungibile (Sez. 6, n. 16958 del08/01/2014, Costantino, Rv. 261475-01).3.

Devono essere preliminarmente esaminate le censure, comuni alle posizionidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relative alla dedotta incompatibilità del collegio della Cortedi appello per aver deciso, nel contempo, i due processi, trattati con riti diversi erelativi alla medesima accusa, nella stessa udienza.Le doglianze sono infondate.Va preso atto della specificità della deduzione difensiva: i ricorrenti non silimitano a prospettare che il medesimo collegio abbia trattato procedimenticonnessi, ma assumono che, nella stessa udienza del 21 luglio 2025 e nellamedesima composizione, la Corte territoriale abbia deliberato il presenteprocedimento, celebrato con rito ordinario, e il troncone definito con ritoabbreviato nei confronti di coimputati intranei alla medesima associazione, tra cuiLeonardo [OSCURATO:PERSONA], indicato come figura centrale dell’affare [OSCURATO:PERSONA].Tale dato, tuttavia, anche ove assunto nei termini prospettati dalla difesa, nondetermina la nullità della sentenza.Le cause di incompatibilità del giudice sono tassative e non sono suscettibili diapplicazione analogica.

Secondo il principio affermato da Sez.

U, n. 5 del17/04/1996, D’Avino, e da Sez.

U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato,l’inosservanza delle disposizioni sull’incompatibilità non integra, di per sé, unanullità processuale deducibile come vizio della sentenza, ma deve essere fattavalere mediante gli strumenti tipici dell’astensione e della ricusazione, nei terminie con le forme previste dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen.Né la contestualità o la prossimità temporale della decisione di procedimentiseparati, pur riguardanti il medesimo contesto associativo, comportaautomaticamente l’incompatibilità del giudice.

Occorre che sia dimostrato che ilcollegio abbia già espresso, in altro procedimento, una valutazione pregiudicantesulla medesima posizione soggettiva o abbia fondato la decisione su atti nonlegittimamente acquisiti al fascicolo del procedimento da decidere.Nel caso di specie, la doglianza resta sul piano della deduzione astratta di una“osmosi cognitiva”.

I ricorrenti non indicano specifici atti del procedimentoabbreviato indebitamente utilizzati nella motivazione della sentenza impugnata,né individuano passaggi argomentativi dai quali emerga che la Corte abbia trattoil proprio convincimento da fonti diverse da quelle ritualmente acquisite alpresente procedimento.

La motivazione della sentenza di rinvio si fonda, invece,sui materiali istruttori già oggetto del giudizio ordinario e sulle indicazioniprovenienti dalla sentenza rescindente.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. èmanifestamente infondata, poiché la decisione contestuale di procedimenticonnessi, in assenza di una precedente valutazione sulla medesima posizionesoggettiva o dell’utilizzazione di atti estranei al fascicolo, non è assimilabile alleipotesi di pregiudizio tipizzate dalla norma e non compromette, di per sé,l’imparzialità del giudice.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1.

La Corte di appello ha rivalutato la posizione dell’imputato nel perimetroindicato dalla sentenza rescindente, fornendo una motivazione non apparente enon manifestamente illogica.La condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata nell’avere egli, qualeappartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale diCatanzaro, svolto funzione di tramite tra esponenti detenuti della consorteria esoggetti liberi, consentendo la trasmissione riservata di comunicazioni e messaggie così concorrendo dall’esterno al mantenimento della capacità operativa delsodalizio.La Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione, in primo luogo, ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto l’esistenza di agentipenitenziari stabilmente disponibili per gli “isolitani” detenuti, incaricati di riceveredai familiari, anche nei pressi del carcere, biglietti o comunicazioni verbali darecapitare ai detenuti e, specularmente, di portare all’esterno messaggiprovenienti dal carcere.

Il collaboratore ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in effigiefotografica, indicandolo come uno degli agenti che svolgevano tale funzione.La Corte di appello ha valorizzato non solo la dichiarazione generale sullafunzione del [OSCURATO:PERSONA], ma anche segmenti specifici del racconto di [OSCURATO:PERSONA], relativialle comunicazioni ricevute tramite l’agente circa la nomina di difensori graditi allacosca e circa la rassicurazione che l’organizzazione avrebbe provveduto ai bisognidella famiglia del detenuto.

Si tratta di passaggi specifici e individualizzanti, che laCorte ha ritenuto logicamente coerenti con il ruolo attribuito all’imputato.4.2.

Non è fondata la censura relativa alla mancanza di riscontri oggettivi suiturni di servizio e sulle concrete possibilità di contatto.La Corte territoriale ha esaminato la questione, osservando che le deduzionidifensive non escludevano affatto la possibilità di contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e i detenutiindicati dal collaboratore.

In particolare, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva descrittomodalità di comunicazione non necessariamente limitate alla sezione detentiva diassegnazione, ma realizzabili anche in luoghi diversi dell’istituto o in occasione deicolloqui con i familiari; ha inoltre evidenziato che la stessa documentazionedifensiva non escludeva, e anzi confermava in almeno due date, la coincidenza traturni di servizio dell’imputato e presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto penitenziario diriferimento.Tale valutazione non presenta manifeste illogicità.

La difesa tende atrasformare l’assenza di un riscontro documentale pieno e costante sullacoincidenza dei turni in prova negativa dell’accadimento, ma tale inferenza non èlogicamente necessaria, soprattutto a fronte di un racconto dichiarativo ritenuto4.3.

La sentenza impugnata ha infatti valorizzato anche le conversazioniintercettate presso il “[OSCURATO:PERSONA]”, dalle quali emergevano contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eDomenico [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento a comunicazioni da veicolare o veicolate neiconfronti di soggetti detenuti, in particolare [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non haconnessione con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Il significato indiziante delleconversazioni è stato desunto dal contesto: [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in serviziopresso l’istituto penitenziario, si rapportava con soggetti legati all’associazione,riceveva e trasmetteva informazioni concernenti detenuti di rilievo per il sodalizio,si rendeva disponibile a mantenere canali comunicativi non tracciabili e ricevevautilità o vantaggi, quali l’accesso al carburante e la protezione degli interessilavorativi della compagna nell’ambiente della [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, secondo igiudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] forniva dall’esterno un contributo reiterato, consapevolee concretamente funzionale alla conservazione delle capacità operative delsodalizio, e non al mero vantaggio di singoli associati, nell’ambito di un rapportosinallagmatico.È irrilevante, in tale prospettiva, che alcune informazioni potessero ancheessere di comune conoscenza.

Il nucleo della condotta non consisteva nellasegretezza assoluta del contenuto di ogni singolo messaggio, ma nella costantedisponibilità di un agente penitenziario a fungere da canale riservato tra carcereed esterno, così eludendo le ordinarie modalità di comunicazione e consentendoalla cosca di mantenere collegamenti con i sodali ristretti.4.4.

È infondata anche la censura sulla qualificazione giuridica della condotta.La Corte territoriale si è conformata ai principi affermati da Sez.

U, Mannino.Il contributo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] non è stato ritenuto episodico, meramenteamicale o neutro, ma specificamente funzionale alla conservazione della capacitàoperativa del sodalizio, poiché volto a superare il limite derivante dalla detenzionedi esponenti qualificati e a mantenere il collegamento tra interno ed esterno delcarcere.Peraltro, con specifico riguardo al contributo realizzato mediante latrasmissione di messaggi dal carcere nell’interesse del sodalizio, questa Corte haaffermato che integra il concorso esterno la condotta dell’extraneus quandol’attività di latore sia reiterata e non episodica e abbia ad oggetto comunicazioniidonee, per il loro contenuto, a incidere sulla conservazione o sul rafforzamentodelle capacità operative dell’associazione (Sez. 5, n. 21879 del 14/02/2024,Cardinale, Rv. 286504-01).

È stata parimenti ricondotta agli artt. 110 e 416-biscod. pen. l’attività dell’estraneo che curi la trasmissione di comunicazioni riservatetra un esponente di spicco del sodalizio e altri soggetti interessati, concernenti le01).Diversamente, è stata qualificata come partecipazione all’associazionemafiosa la condotta dell’infermiere in servizio presso un istituto penitenziario che,stabilmente e organicamente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizioe posto a disposizione di questo per il perseguimento dei comuni fini criminosi,svolgeva la funzione di «messaggero», mantenendo i collegamenti tra gli associatiin libertà e quelli detenuti, e partecipava a riunioni e incontri con esponenti di altrecosche operanti nel medesimo territorio (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv.274180-01).

In tale fattispecie, dunque, la qualificazione come partecipe non èdipesa dalla sola attività di messaggero, ma dal complesso degli elementidimostrativi del suo stabile inserimento nella struttura associativa.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ricondotto l’attività di [OSCURATO:PERSONA] allaprima ipotesi, ritenendo, con motivazione congrua, che il collegamento fra esternoed interno del carcere fosse stato reso possibile e particolarmente efficace propriodalla qualità di agente di polizia penitenziaria, che gli consentiva di assicurare uncanale non tracciabile di comunicazione tra gli esponenti detenuti e quelli operantiall’esterno, e che tale apporto, reiterato e consapevole, avesse concretamenteagevolato la circolazione delle informazioni nell’interesse del sodalizio, senzatradursi nel suo stabile inserimento nella struttura associativa.La consapevolezza del ricorrente è stata desunta dalla qualità dei soggetticoinvolti, dal contesto nel quale le comunicazioni avvenivano, dalla riservatezzadelle modalità utilizzate e dal rapporto sinallagmatico individuato dalla Corte diappello.

Anche tale apprezzamento appartiene al merito e non presenta fratturelogiche decisive.4.5.

La censura basata sull’art. 521 cod. proc. pen. è manifestamenteinfondata.Gli elementi concernenti il carburante, la posizione lavorativa della compagnae gli altri vantaggi asseritamente ricevuti dall’imputato non costituiscono fattinuovi posti a fondamento di una diversa imputazione, ma elementi probatoriutilizzati per dimostrare la consapevolezza e la ragione della disponibilità delCantore a svolgere la funzione di tramite.

La condotta contestata e quella ritenutain sentenza coincidono nella loro dimensione storico-essenziale: l’avere l’imputato,quale agente penitenziario, prestato un contributo esterno al sodalizio mediantela trasmissione di comunicazioni tra detenuti ed esterno.4.6.

È infondata anche la censura relativa all’omessa pronuncia sulle richiestesubordinate di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 378 o 418 cod. pen.La Corte territoriale, affermando che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato un contributoconcreto, consapevole e funzionale alla conservazione della capacità operativadell’associazione, ha implicitamente – ma inequivocabilmente – escluso che lacondotta potesse essere ricondotta a una mera agevolazione di singoli associati oa un favoreggiamento post delictum.In ogni caso, la questione può essere esaminata direttamente in questa sede,trattandosi di qualificazione giuridica del fatto accertato.Il delitto di assistenza agli associati, previsto dall’art. 418 cod. pen., hacarattere sussidiario, come reso evidente dalla clausola «fuori dei casi di concorsonel reato», e ricorre quando l’agente, estraneo al sodalizio, realizzi una dellecondotte di ausilio tipizzate dalla norma in favore di uno o più associati consideratiuti singuli.

Non è invece configurabile quando l’apporto, ancorché materialmenteprestato a un singolo esponente, sia consapevolmente destinato all’associazione erisulti dotato di effettiva rilevanza causale per la sua conservazione o il suorafforzamento.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ildiscrimine tra assistenza agli associati e concorso, anche esterno, nel reatoassociativo risiede proprio nella destinazione del contributo: al singolo partecipe,nel primo caso, all’organizzazione, nel secondo (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013,dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259483-01; Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, dep. 1996,Passaro, Rv. 203734-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] non si limitòa prestare aiuto occasionale a un singolo detenuto, ma mise a disposizione delsodalizio, sfruttando la propria qualità di agente penitenziario, un canale riservatodi comunicazione tra esponenti detenuti e soggetti liberi, idoneo a preservare lacontinuità dei rapporti tra carcere ed esterno e a consentire la gestione di questionidi interesse del gruppo.

Proprio tale dimensione funzionale e organizzativaimpedisce la riqualificazione nell’art. 418 cod. pen.Per analoghe ragioni deve escludersi la riconducibilità del fatto all’art. 378 cod.pen.

Il favoreggiamento personale presuppone un’attività diretta ad aiutare talunoa eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, restando esternaalla permanenza e all’operatività del vincolo associativo.

Qui, invece, la condottaaccertata non è stata ritenuta un aiuto successivo e individuale rispetto a specificireati, ma un apporto funzionale al mantenimento dei collegamenti del sodalizio,dunque alla sua stessa capacità operativa.La mancata autonoma trattazione della richiesta subordinata nella sentenzaimpugnata non determina, pertanto, annullamento, poiché il rigetto della diversaqualificazione risulta logicamente assorbito nell’accertamento del contributoesterno all’associazione e, comunque, la qualificazione alternativa prospettata ègiuridicamente incompatibile con il fatto come ricostruito dai giudici di merito.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.5.1.

La Corte di appello ha ricostruito la partecipazione associativa delricorrente attraverso un compendio probatorio plurimo, costituito dalledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dalle conversazioni intercettate e dallaricostruzione dei rapporti economici e relazionali intrattenuti dall’imputato nelsettore del gaming con soggetti appartenenti o vicini alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse soltantoun imprenditore che aveva intrattenuto rapporti occasionali o bilaterali conDomenico [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978, ma un soggetto stabilmente inserito nelle dinamicheeconomiche della cosca, alla quale garantiva utilità economiche in cambio dellaprotezione e del riconoscimento del suo ruolo nel settore del gioco.5.2.

La doglianza relativa alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non coglie la ratiodecidendi.Il ricorrente contesta la parte del racconto in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce quantoappreso dal “nipote di [OSCURATO:PERSONA]” circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale referente delsettore del gaming per la locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato l’affermazione di responsabilità esclusivamente, né inmodo determinante, su tale segmento dichiarativo.

Esso è stato valorizzato comeelemento inserito in una più ampia trama probatoria, riscontrata da conversazioniintercettate e da dati oggettivi relativi ai rapporti economici con i [OSCURATO:PERSONA].Anche a voler ridimensionare la portata della dichiarazione de relato, ilragionamento della Corte conserva autonoma tenuta, poiché si fonda su unapluralità di captazioni dalle quali sono stati desunti, in modo chiaro e diretto, ilriconoscimento del ruolo del ricorrente nel settore del gaming, i rapporti conesponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di somme in favore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 durante la detenzione e le interlocuzioni con soggettidi vertice in vicende di interesse della cosca.L’eventuale problematicità del segmento dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] non è, pertanto,decisiva ai fini dell’annullamento.5.3.

Le censure sulle conversazioni intercettate sollecitano una rivalutazioneprobatoria non consentita in questa sede.La Corte di appello ha attribuito rilievo alla conversazione nella quale si facevariferimento al “nipote di Micu” e al giudizio positivo espresso sulla correttezza diDomenico [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gioco, reputandola coerente con il racconto difratello [OSCURATO:PERSONA], affermava che questi aveva consentito all’intero gruppofamiliare di “mangiare” per anni, così interpretando l’espressione come allusivaalla stabile destinazione di utilità economiche in favore della cosca [OSCURATO:PERSONA].Ancora, la Corte ha ritenuto significativa la conversazione relativa all’incontrocon [OSCURATO:PERSONA], dal quale ha tratto la prova che [OSCURATO:PERSONA] erastato coinvolto in una interlocuzione concernente l’affare [OSCURATO:PERSONA] e i rapportieconomici tra i [OSCURATO:PERSONA] e i Muraca, vicenda rispetto alla quale un mero gestore diapparecchi da gioco non avrebbe avuto alcuna ragione di essere chiamato a fornirechiarimenti.La difesa propone una lettura alternativa, secondo cui tali conversazionisarebbero neutre o riferibili a rapporti commerciali privati.

Tuttavia la sentenzaimpugnata spiega perché esse, considerate unitariamente e collocate nel contestoassociativo accertato, assumessero significato dimostrativo della stabilecompenetrazione tra l’attività imprenditoriale del ricorrente e gli interessi dellacosca.

Si tratta di valutazione di merito non manifestamente illogica.5.4.

Non è fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria perdisporre una nuova perizia trascrittiva sulla conversazione del 13 maggio 2017.Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruttoria prevista dall’art. 603,comma 1, cod. proc. pen., relativa a prove preesistenti e già note alla parte, hacarattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga,nell’esercizio del proprio potere discrezionale, di non poter decidere allo stato degliCorte, affermando che la rinnovazione istruttoria in appello non costituisce unanuova fase ordinaria di assunzione della prova, ma uno strumento residuale,subordinato alla valutazione di indispensabilità dell’incombente ai fini delladecisione (Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01; Sez.

U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 6, n. 7809 del26/05/1998, Renzi, Rv. 211262-01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara,Rv. 256228-01).Il rigetto dell’istanza non richiede una motivazione espressa e analiticaquando dalla sentenza emerga che il giudice abbia reputato sufficiente ilcompendio probatorio già acquisito (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01), con valutazioneche si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa dellamotivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti peruna compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca,Rv. 257741-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilitàsu un compendio più ampio rispetto al solo passaggio contestato dellaconversazione del 13 maggio 2017.

Il riferimento all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l’unico fondamento della decisione, ma uno degli elementiconvergenti valorizzati insieme alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], alle conversazionirelative al settore del gaming e ai rapporti economici con [OSCURATO:PERSONA].

Larichiesta di nuova perizia trascrittiva, pertanto, non riguardava una prova decisivanel senso richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., né il ricorrentedimostra che l’espunzione del passaggio contestato avrebbe disarticolato l’interamotivazione.5.5.

È infondata la tesi difensiva secondo cui i pagamenti in favore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 costituirebbero soltanto la ripartizione di utili di unasocietà occulta.La Corte di appello ha esaminato tale prospettazione, ma ha ritenuto che ilrapporto con [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere isolato dal contesto associativo.

Havalorizzato, in particolare, la continuità dei pagamenti anche durante ladetenzione, il coinvolgimento di ulteriori componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], leinterlocuzioni relative a pretese economiche provenienti da altri esponenti delmedesimo ambito familiare e il riconoscimento della protezione mafiosa nel settoredel gioco.Il fatto che una parte delle somme potesse trovare giustificazione apparentenella ripartizione di proventi imprenditoriali non esclude, secondo la congruavalutazione della Corte territoriale, che quel rapporto imprenditoriale fosse essostesso strutturato e mantenuto in funzione degli interessi della cosca.5.6.

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da vizi.La Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, il ruolo nonmeramente esecutivo rivestito dall’imputato, la sua diretta interlocuzione consoggetti di rilievo e il contributo stabile offerto alla compagine mafiosa.

Lamotivazione è sufficiente.

Secondo il costante orientamento di legittimità, sfuggeal sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogicao arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanzen. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.270986-01), senza necessità di analitica confutazione di tutti gli elementiprospettati dalla difesa (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).5.7.

È infondata anche la censura relativa alla confisca.La difesa assume che, poiché la precedente sentenza assolutoria avevacomportato la revoca della misura reale e il Procuratore generale non avevaspecificamente impugnato tale punto, si sarebbe formato un giudicato parzialepreclusivo della conferma della confisca in sede di rinvio.L’assunto non può essere condiviso.La revoca della confisca conseguente alla sentenza assolutoria non costituivastatuizione autonoma e indipendente, ma effetto necessitato del venir meno dellacondanna per il reato presupposto.

L’impugnazione del Procuratore generalecontro l’assoluzione investiva, pertanto, il capo principale della responsabilità e,con esso, le statuizioni accessorie in rapporto di dipendenza necessaria dalladecisione sul reato.

L’annullamento della sentenza assolutoria e la successivariaffermazione della responsabilità dell’imputato hanno dunque riaperto il potere-dovere del giudice del rinvio di pronunciarsi anche sulle conseguenze legali dellacondanna, tra le quali la confisca, ove ne ricorrano i presupposti.Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.,poiché la statuizione reale non era divenuta irretrattabile in senso favorevoleall’imputato, essendo logicamente e giuridicamente dipendente dall’esito del capodi responsabilità oggetto del giudizio rescindente e rescissorio.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La Corte di appello, conformandosi alla sentenza rescindente, ha riqualificatoil fatto di cui al capo 20) come tentata estorsione, rideterminando la pena in annidue, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 333 di multa.

Il percorsodosimetrico è stato esplicitato: pena base di anni cinque di reclusione ed euro 750di multa, ridotta per il tentativo ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro500 di multa e ulteriormente ridotta per le circostanze attenuanti generiche.La doglianza difensiva investe la misura della riduzione per il tentativo,applicata nella misura di un terzo.

Essa non merita accoglimento.La determinazione della pena, ivi compresa la quantificazione delladiminuzione per il tentativo entro la forbice prevista dall’art. 56 cod. pen., rientranella discrezionalità del giudice di merito.

L’obbligo motivazionale è soddisfattoquando dal complessivo percorso argomentativo siano evincibili ragioni della sceltae la pena non risulti manifestamente sproporzionata, tanto più se inferiore allamedia edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez.5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).

Per il delittotentato non è richiesto che il giudice spieghi specificamente perché non abbiaapplicato la riduzione massima, soprattutto quando la condotta tentata sia stataritenuta o prossima alla consumazione o comunque connotata da significativagravità (in tale ultimo senso, ad esempio, Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022,D'Auria, Rv. 283805-01).Nel caso di specie, non è manifestamente illogica la riduzione di un terzo,avuto riguardo al contesto mafioso in cui la richiesta estorsiva si inseriva e al gradodi avanzamento dell’azione, come ricostruito dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, evidenziato che le condotte coercitive di riscossioneerano state interamente poste in essere e che soltanto il pagamento non risultavaprovato: l’azione era, quindi, prossima alla consumazione, dato che rende congruala diminuzione applicata.È infondata anche la censura sulla sospensione condizionale della pena.

Lapena finale supera il limite ordinario previsto dall’art. 163 cod. pen., né puòpretendersi che il giudice quantifichi la diminuzione per il tentativo al solo fine direndere teoricamente concedibile il beneficio.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.7.1.

Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non èmanifestamente illogico.

La Corte territoriale ha tenuto conto delridimensionamento del perimetro della responsabilità conseguente alla sentenzarescindente e alle assoluzioni pronunciate in sede di rinvio, rideterminando la penasui soli reati residui, ma ha anche valorizzato la persistente gravità delle condotteaccertate, consistite nell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e nellafittizia intestazione di beni, all’interno del sistema economico collegato allagestione della [OSCURATO:PERSONA] e delle attività di fornitura.

Si tratta di condotte che,pur depurate dai reati ormai definitivamente esclusi, conservano significativaoffensività e non possono essere qualificate come marginali solo perché il quadroaccusatorio originario è stato ridotto.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’incensuratezza,da sola, non imponga il riconoscimento delle attenuanti generiche e che il giudicepossa negarle valorizzando la gravità del fatto e le modalità della condotta (Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01).Il motivo, dunque, sollecita una diversa valutazione di merito.7.2.

È infondato anche il motivo relativo alla confisca.La Corte territoriale ha confermato la confisca del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la formale intestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse all’effettiva disponibilità del compendio aziendale, ricondottoad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che l’intestazione alricorrente avesse funzione schermante.La motivazione, pur sintetica, non è apparente.

La sentenza impugnatarichiama il percorso ricostruttivo già svolto nel precedente grado di merito, fondatosulla sproporzione tra le risorse formalmente disponibili e il valore del compendio,sulla continuità tra l’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva realtàsocietaria, sul ruolo meramente formale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e sullacollocazione della [OSCURATO:PERSONA] nel sistema delle forniture connesse all’affareMisericordia.Il richiamo alle pronunce cautelari di questa Corte non determina alcunapreclusione.

Sez. 2, n. 4924 del 20/01/2021 aveva annullato il precedentesequestro in conseguenza del venir meno, in quella fase, del fumus del delitto dicui all’art. 416-bis cod. pen.; Sez. 6, n. 26748 del 10/06/2021 aveva poi rilevatocarenze motivazionali sull’interposizione fittizia e sulla finalità della misura.

Sitratta di decisioni cautelari, riferite al quadro allora disponibile, che noncontengono un accertamento irrevocabile sulla titolarità sostanziale del compendioné impediscono la confisca disposta all’esito del giudizio di merito.La sentenza impugnata ha individuato la base della misura nell’art. 240-biscod. pen., già art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e ha considerato AntonioPoerio quale effettivo titolare e dominus del patrimonio aziendale, del qualePasquale [OSCURATO:PERSONA] era intestatario formale.

A tal fine ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquisito i beni dell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA],nonché l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] delle quote per euro 100.000, l’assenza incapo a quest’ultimo di risorse compatibili con l’operazione e la disponibilitàeffettiva del compendio da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoSacco.Il percorso argomentativo colma le carenze rilevate in sede cautelare e non fadiscendere la confisca dai reati di malversazione definitivamente esclusi, ma dallasproporzione e dalla disponibilità sostanziale dei beni in capo al soggettodestinatario della misura.

Il terzo intestatario può contestare la confisca allegandoe dimostrando la propria effettiva titolarità, ma non è legittimato a rimetterne indiscussione i presupposti riferibili al soggetto nei cui confronti essa è disposta:principio affermato, in tema di confisca di prevenzione e applicabile per identità diratio alla confisca allargata, da Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300-01.

Le deduzioni sulla liceità dell’attività sociale e sulla titolarità formalenon si confrontano con gli specifici indici di interposizione indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] e sollecitano una rivalutazione del merito patrimoniale, non consentitain questa sede.8.

Infine, anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.8.1.

Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.La sentenza rescindente non aveva affermato che, ai fini della partecipazioneassociativa, ogni elemento relativo alla gestione del “CARA” (Centro di [OSCURATO:PERSONA]), della [OSCURATO:PERSONA] e delle forniture dovesse essere espuntodal compendio probatorio.

Aveva, invece, rilevato che l’annullamento senza rinviodelle condanne per malversazione imponeva di verificare se, al netto dellaqualificazione di quei fatti come “fatto diverso” rispetto alla contestazione dimalversazione, residuassero elementi idonei a dimostrare l’inserimento stabile diScordio nella compagine mafiosa.Il giudice del rinvio era dunque chiamato a non fondare automaticamente laresponsabilità associativa sulla commissione dei fatti originariamente qualificaticome di malversazione, ma poteva certamente valorizzare le vicende economichedella [OSCURATO:PERSONA] quali elementi di contesto e riscontro, ove idonee a dimostrareil ruolo svolto dal ricorrente nelle dinamiche associative.La Corte di appello si è attenuta a tale perimetro.

Essa non ha ripristinato lecondanne per malversazione, pur avendo legittimamente considerato le vicendestoriche sottostanti, unitamente agli altri elementi acquisiti, ai fini dellaricostruzione del ruolo associativo, né ha desunto la partecipazione dal merocoinvolgimento nella gestione della [OSCURATO:PERSONA].

Ha, piuttosto, rivalutato ledichiarazioni dei collaboratori, affrontato le censure relative alla loro progressione,individuato riscontri esterni e spiegato perché la posizione del sacerdote fossestabilmente funzionale agli interessi della cosca.

Secondo la ricostruzione accolta,infatti, [OSCURATO:PERSONA], oltre a condividere con [OSCURATO:PERSONA] la gestione degli affaridella [OSCURATO:PERSONA], custodiva abitualmente somme appartenenti alla cosca e leconsegnava, su richiesta dei suoi esponenti, per le esigenze dei sodali edinterveniva nella gestione degli appalti e delle forniture del centro di accoglienzae presso imprenditori del territorio per procurare assunzioni e altre utilità indicatedagli associati.

La pluralità e la reiterazione di tali attività, la fiducia riposta in luidagli esponenti apicali e la segretezza del suo ruolo di depositario e collettore didenaro sono state pertanto considerate dimostrative di una stabile messa adisposizione del sodalizio, e non di un apporto occasionale o di una meracointeressenza economica.8.2.

La valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non presenta vizi dilegittimità.La Corte territoriale ha esaminato la dedotta progressione dichiarativa,osservando che le prime dichiarazioni del collaboratore erano state rese in uncontesto investigativo concentrato su fatti di sangue e su dinamiche criminalidiverse, mentre il tema della gestione del centro di accoglienza e del ruolo dellaMisericordia era stato successivamente approfondito.

Ha ritenuto, con motivazionenon illogica, che la maggiore articolazione del racconto non fosse di per sé indicedi inattendibilità, in assenza di elementi concreti di manipolazione o di etero-suggestione.La Corte ha inoltre valorizzato la posizione criminale di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi rapporticon l’ambiente della cosca, ritenendo plausibile che egli disponesse di conoscenzequalificate sulle fonti di finanziamento della medesima cosca e sul ruolo svoltodalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale giudizio attiene al merito e non è manifestamente illogico.La deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA] solodopo la diffusione mediatica delle notizie investigative è stata esaminata edisattesa con motivazione congrua: la Corte ha ritenuto che il contenuto delledichiarazioni, la loro specificità e la convergenza con altri elementi nonconsentissero di ricondurle a mera contaminazione giornalistica.

Anche su talepunto il ricorso prospetta una diversa valutazione del materiale dichiarativo, nonun vizio logico decisivo.I motivi nuovi richiamano uno specifico passaggio dell’interrogatorio del 22marzo 2012, nel quale il Pubblico ministero chiese a [OSCURATO:PERSONA] se, nei suoirapporti con gli Arena, avesse conosciuto o sentito parlare di [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA] e chi gestisse il campo profughi. [OSCURATO:PERSONA], rispondendo, nonmenzionò [OSCURATO:PERSONA].

Deve pertanto riconoscersi che non è esatta, nella suaassolutezza, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui in quella sedenon sarebbe stata rivolta al collaboratore alcuna domanda specifica sui soggetticoinvolti nella gestione del “CARA”.L’imprecisione non assume, tuttavia, carattere decisivo.

La domanda del 2012riguardava [OSCURATO:PERSONA], i suoi rapporti con gli Arena e la gestione del campoprofughi, ma non conteneva alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] né sollecitavaspecificamente il collaboratore sul ruolo del sacerdote.

La mancata menzione diquest’ultimo non equivale, pertanto, alla negazione del suo coinvolgimentonell’affare [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale non ha ignorato la progressione dichiarativa giàindividuata dalla sentenza rescindente e sottoposta al nuovo esame del giudice dirinvio, ma ha ritenuto che essa non compromettesse l’attendibilità delcollaboratore, osservando che nel 2012 il tema del CARA era stato affrontato solomarginalmente nell’ambito di un interrogatorio prevalentemente rivolto a fatti dimaggiore gravità, che, già nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggettovicino agli Arena e come colui che aveva mediato presso la cosca affinché LeonardoSacco potesse assumere la gestione del centro e che, infine, le successivedichiarazioni dibattimentali avevano precisato e ampliato tale nucleo conoscitivo,senza contraddirlo nei suoi elementi essenziali.

La Corte ha, inoltre, rilevato cheOliverio aveva sempre indicato come fonte delle proprie conoscenze esponentidella famiglia Arena, escludendo che la maggiore articolazione del racconto fossenecessariamente riconducibile a notizie apprese dalla stampa.Peraltro, il giudizio sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non è stato fondato sulle soledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ne ha valorizzato la convergenza conquelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, anche per conoscenza diretta, dellacustodia da parte del sacerdote di somme appartenenti alla cosca e della lororipetuta consegna per le esigenze dei sodali, nonché con quelle di [OSCURATO:PERSONA] comune gestione degli affari della [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi richiamato autonomiriscontri captativi, contabili e bancari, tra i quali i rapporti economici intercorrentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la movimentazione, senza giustificazione commerciale, diassegni circolari richiesti da [OSCURATO:PERSONA] con addebito sul conto della parrocchia esuccessivamente girati per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazionidalle quali emergevano l’ingerenza di entrambi nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] ela posizione fiduciaria rivestita dal sacerdote.

Ne deriva che l’inesatta affermazionecirca l’assenza di domande specifiche nel 2012 incide su un segmento circoscrittodella motivazione, ma non elide le ulteriori ragioni poste a fondamento del giudiziodi attendibilità né i plurimi elementi utilizzati per ricostruire il ruolo dell’imputato.8.3.

Sono infondate anche le doglianze relative a [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha affrontato le asserite contraddizioni tra le diversedichiarazioni del collaboratore, distinguendo gli episodi relativi alla consegna disomme di denaro e spiegando perché le divergenze segnalate dalla difesa nonelidessero il nucleo essenziale dell’accusa, ovvero: il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosseindicato come soggetto in grado di custodire e mettere a disposizione denaro dellacosca, di interloquire con [OSCURATO:PERSONA] e con esponenti del gruppo e di concorrere allagestione occulta delle risorse derivanti dal sistema [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente richiama la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’interrogatorio del 9 novembre 2016, secondo cui, oltre all’episodio nel qualePaolo [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a «parlare con il prete», egli nonricordava ulteriori rapporti particolari tra [OSCURATO:PERSONA] e il sacerdote.

La censuradal suo contenuto: la risposta era circoscritta agli ulteriori rapporti intercorrentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non equivaleva a una generale negazione dei rapporti delsacerdote con [OSCURATO:PERSONA] o con altri esponenti della cosca, né di ogni sua attivitàin favore del sodalizio.La Corte territoriale ha inoltre rilevato che, nelle precedenti dichiarazionisottoposte a contestazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva già riferito di una consegna di20.000,00 euro effettuata dal sacerdote per sostenere le spese legali di [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell’esame dibattimentale il collaboratore aveva poinarrato un distinto episodio, relativo alla consegna di 80.000,00 euro destinati alpagamento dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], spiegando, anzi, che egli si era recatopiù volte da [OSCURATO:PERSONA] per prelevare somme da costui custodite per conto della cosca.Analogamente, quanto al momento del primo incontro, aveva precisato che nelristorante si era limitato a vedere il sacerdote mentre parlava in disparte con PaoloLentini, mentre soltanto in occasione della successiva consegna di denaro avevaavuto con lui un contatto personale.La Corte di appello ha quindi osservato che le difformità, in larga parte chiaritemediante le contestazioni, riguardavano le modalità e il numero degli incontri,nonché gli importi e le persone presenti, ma non introducevano circostanze che ilcollaboratore potesse avere appreso successivamente dalla stampa o dagli sviluppidelle indagini.

Il nucleo essenziale dell’accusa – costituito dalla consegna di denarocustodito dal sacerdote e destinato al pagamento dei difensori dei sodali – erastato infatti riferito agli inquirenti sin dal primo interrogatorio, in un momento nelquale, secondo la sentenza impugnata, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non era ancoranoto ai più o emerso sulla stampa.

Tale anteriorità è stata valorizzata per escludereche la successiva e più dettagliata articolazione del racconto fosse il risultato diuna contaminazione mediatica o investigativa.La Corte territoriale non ha, dunque, ignorato la progressione dichiarativa, maha ritenuto plausibile la spiegazione secondo cui le diverse dichiarazioniriguardavano una pluralità di episodi accomunati dalla medesima funzione svoltadal sacerdote.

Ha conseguentemente ravvisato un nucleo narrativo rimastoinvariato: [OSCURATO:PERSONA] custodiva somme riconducibili alla cosca e, tramite LeonardoSacco, le rendeva disponibili per le esigenze dei sodali, in particolare per ilpagamento dei difensori.

Secondo la valutazione non manifestamente illogica deigiudici di merito, le inesattezze emerse e la maggiore articolazione delle successivedichiarazioni non rendevano il racconto intrinsecamente inverosimile, néconsentivano di ricondurlo a un intento calunniatorio nei confronti dell’imputato,poiché le divergenze, in larga parte, come detto, sanate con le contestazioni,residuavano in relazione a profili secondari, inidonei a compromettere lacomplessiva attendibilità del collaboratore.Inoltre, anche in questo caso la Corte territoriale non ha isolato le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], basandosi solo su di esse, ma le ha valutate insieme a quelle degli altricollaboratori e agli elementi esterni, evitando una motivazione circolare.8.4.

L’apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamenteridimensionato dal giudice d’appello.La Corte territoriale ha preso atto delle criticità segnalate dalla difesa, tra cuila natura de relato di alcuni passaggi e l’errore relativo alla descrizione dellaMisericordia come società operante nel settore delle costruzioni o del movimentoterra.

Tuttavia, ha ritenuto che tali criticità non travolgessero l’intero compendio,poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituivano il fondamento esclusivo dellaresponsabilità, ma un ulteriore elemento convergente, da valutare con prudenzae in collegamento con le altre fonti.Anche tale modo di procedere è conforme al paradigma dell’art. 192 cod. proc.pen., poiché il giudice di merito può attribuire a una dichiarazione solo il pesodimostrativo che ritiene compatibile con la sua affidabilità, senza che la presenzadi un errore su un profilo collaterale imponga l’integrale espunzione del contributodichiarativo.Non assume efficacia vincolante la diversa valutazione di attendibilità di SantoMirarchi contenuta nella sentenza n. 2 del 2023 della Corte di assise di Catanzaro,richiamata nei motivi nuovi.

Il giudizio espresso in altro procedimento deve essereapprezzato criticamente nel processo in cui è invocato e non sostituisce la verificadelle specifiche dichiarazioni qui utilizzate; la difesa non indica una contraddizionedecisiva capace di infirmare la valutazione individuale e complessiva compiutadalla Corte di appello.8.5.

La Corte territoriale ha, peraltro, indicato plurimi riscontri esterni.La sentenza impugnata ha richiamato, tra gli altri, le movimentazionifinanziarie relative agli assegni circolari richiesti da [OSCURATO:PERSONA] con addebito sul contodella parrocchia e successivamente girati per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]; leconversazioni dalle quali emergeva il rapporto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lerisultanze relative alla gestione delle forniture e alla disponibilità di somme didenaro; gli elementi documentali e bancari riguardanti il circuito economicogravitante attorno alla [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni captate successivamente,dalle quali la Corte ha tratto conferma della comune gestione di interessi economicinon riconducibili a finalità istituzionali.Le censure difensive insistono sull’assenza di intercettazioni dirette della vocedi [OSCURATO:PERSONA] e sull’assenza di conversazioni nelle quali esponenti della cosca gliassociazione mafiosa – come anzidetto – non richiede necessariamente la provadi un’investitura formale, né l’esistenza di conversazioni dirette dell’imputato.

Ilcontributo associativo può essere dimostrato anche attraverso dichiarazionipurché valutati unitariamente.La Corte di appello ha inoltre spiegato perché la peculiare posizione pubblicae religiosa del ricorrente non fosse incompatibile con il ruolo attribuitogli, mapotesse anzi renderlo particolarmente utile al sodalizio, proprio in ragione dellasua apparente insospettabilità, della sua capacità di mediazione e delladisponibilità di canali istituzionali e fiduciari.8.6.

Sono infondate le censure con le quali la difesa deduce travisamento peromissione in relazione alla documentazione concernente, da un lato, la pretesagenesi mediatica delle accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’impegno pubblicoantimafia del sacerdote, le iniziative sociali promosse dalla parrocchia e leintimidazioni subite.8.6.1.

Quanto al primo profilo, la Corte territoriale, come già evidenziato, hapreso in considerazione il tema della progressione dichiarativa e della possibilecontaminazione esterna delle propalazioni dei collaboratori, escludendo, conmotivazione congrua, che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere spiegatocome mera riproduzione di notizie apprese da fonti giornalistiche.

La difesavalorizza la pubblicazione, in epoca anteriore ad alcune dichiarazioni, di articoli distampa sull’affare [OSCURATO:PERSONA], sul centro di accoglienza di Sant’Anna e sulla figuradi [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, tale dato, di per sé, non è decisivo.La pregressa diffusione mediatica di notizie relative al contesto investigativopuò assumere rilievo critico nella valutazione dell’attendibilità del collaboratore,ma non determina automaticamente l’inutilizzabilità o l’inattendibilità delledichiarazioni, ove il giudice di merito accerti che esse contengano riferimentispecifici, siano coerenti con il patrimonio conoscitivo proprio del dichiarante etrovino riscontro in elementi autonomi, dichiarativi, documentali o captativi.La Corte di appello ha ritenuto che ciò fosse avvenuto nel caso di specie, nonlimitandosi a registrare la convergenza tra più dichiaranti, ma richiamando ancheelementi esterni al narrato collaborativo.

In particolare, ha valorizzato ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questi riferiva notizie appresedirettamente dai [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo riservato del “prete”, sui suoi rapporti conLeonardo [OSCURATO:PERSONA], sulla gestione degli appalti del centro di accoglienza e sulla suafunzione di interlocutore fiduciario, da tenere “il meno possibile” esposto.

Hainoltre richiamato i riscontri patrimoniali e documentali relativi al circuito [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tra cui la vicenda degli assegni circolari per 100.000,00 eurorichiesti da [OSCURATO:PERSONA] con addebito sul conto della parrocchia e successivamentegirati, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], a Cavarretta, in assenza di una causalecommerciale giustificativa, nonché ulteriori conversazioni concernenti disponibilitàdi denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA].La censura, pertanto, non individua un travisamento decisivo, ma contrapponealla valutazione del giudice di merito una diversa ipotesi esplicativa dellaprogressione dichiarativa, fondata sull’assunto che i collaboratori avrebbero attintoalle notizie di stampa: assunto che la Corte territoriale ha disatteso valorizzandola specificità delle dichiarazioni, la loro convergenza con dati patrimoniali edocumentali autonomi e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la loro genesi in epoca anteriore alladiffusione mediatica del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].8.6.2.

Quanto al secondo profilo, gli elementi relativi all’impegno pubblicoantimafia di [OSCURATO:PERSONA], alle iniziative sociali svolte dal sacerdote e alle intimidazionisubite sono certamente dati favorevoli e valutabili, ma non hanno caratteredecisivo nel senso richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Essinon escludono in termini logico-necessari che, in altra dimensione e con modalitàriservate, il ricorrente abbia stabilmente contribuito alla strategia economica dellacosca.La Corte territoriale, infatti, non ha ignorato la peculiare figura pubblica delricorrente, ma l’ha ritenuta non incompatibile con il ruolo associativo contestato.Tale valutazione non è manifestamente illogica, poiché la posizione religiosa,sociale e istituzionale di [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata proprio uno degli elementi chene accrescevano l’utilità per il sodalizio, in quanto idonea a conferire affidabilità,copertura e capacità relazionale a un’operazione economica altrimenti più esposta.8.6.3.

Le censure difensive, pertanto, non evidenziano un travisamentodecisivo, ma sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio e una diversaponderazione di elementi che la Corte territoriale ha ritenuto recessivi rispetto alcomplessivo quadro accusatorio, attività non consentita in questa sede.8.7.

È infondata la censura relativa alla qualificazione della condotta comepartecipazione associativa anziché come concorso esterno o mera convergenzautilitaristica.La doglianza investe il punto centrale indicato dalla sentenza rescindente, manon si confronta adeguatamente con la nuova motivazione della Corte territoriale.Questa Corte, nel precedente annullamento, aveva richiesto al giudice delrinvio di spiegare perché il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende economichedella [OSCURATO:PERSONA] e del centro di accoglienza non fosse riconducibile a una meraconvergenza di interessi o a un contributo esterno, eventualmente mosso dafinalità di arricchimento personale, ma esprimesse una stabile partecipazione alsodalizio.

La Corte di appello ha affrontato tale specifico profilo, ritenendo che ilruolo del ricorrente non fosse circoscritto a un singolo affare né riducibile alla solapercezione di utilità economiche, ma si inserisse nel sistema attraverso il quale lacosca aveva acquisito e mantenuto il controllo di un rilevante settore economico.In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato anzitutto il ruolo di fondatore,governatore e figura di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] locale rivestito da EdoardoScordio.

In tale veste, questi, operando insieme a [OSCURATO:PERSONA], gestore di fattodell’ente, partecipava alla gestione degli affari della Confraternita, allapredisposizione dei bandi, all’assegnazione dei subappalti e al pagamento deifornitori, nonché ai rapporti con gli imprenditori del territorio, presso i qualiinterveniva per procurare assunzioni e altre utilità richieste dagli associati.

Scordiosvolgeva, inoltre, il riservato ruolo di depositario di consistenti somme di denaroriconducibili alla cosiddetta “bacinella” della cosca, che gli esponenti del sodaliziogli affidavano proprio in ragione della sua insospettabilità e che egli consegnava,su loro richiesta, per le esigenze dei sodali, tra le quali il pagamento delle speselegali. [OSCURATO:PERSONA] fungeva così da schermo negoziale nei rapporti con gli entipubblici e da strumento attraverso il quale il sodalizio controllava le forniture e iservizi connessi all’accoglienza dei migranti e conseguiva risorse economiche ealtre utilità destinate al mantenimento dei sodali e al proprio rafforzamento.La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua, che la pluralità e lareiterazione di tali attività, la fiducia riposta nel sacerdote dagli esponenti apicali,la segretezza del suo ruolo di depositario e intermediario e la sua costantedisponibilità alle esigenze del gruppo fossero dimostrative non di un apportooccasionale prestato dall’esterno, ma dell’assunzione di un ruolo interno e stabile,riconosciuto dal sodalizio e funzionale all’attuazione del comune programmacriminoso.

Tali elementi sono stati, dunque, valutati non per la sola intensità ocontinuità dell’apporto, ma quali indici dell’organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nellastruttura associativa.Non è decisiva, in senso contrario, la circostanza che il ricorrente perseguisseanche un obiettivo di arricchimento personale.

Il movente lucrativo individuale nonè incompatibile con il dolo di partecipazione quando, come ritenuto nel caso inesame, l’interesse personale venga perseguito dall’interno della compagine,disposizione delle proprie funzioni e relazioni per la realizzazione del programmaeconomico-criminale dell’associazione.

La convergenza tra l’interesse personaledell’agente e quello del sodalizio non esclude, pertanto, l’intraneità quando leconcrete modalità della condotta rivelino l’adesione al vincolo associativo el’assunzione di un ruolo organico e permanente nella vita del gruppo.8.8.

È infondato, infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, preso atto dell’annullamento senza rinvio delle condanneper i reati di malversazione, ha rideterminato la pena per il solo delitto associativodi cui al capo 1), fissando la pena base in anni dieci di reclusione e riducendola adanni otto per effetto delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute in ragionedell’età avanzata e del vissuto personale dell’imputato.La censura difensiva muove dal presupposto che il venir meno dei reati-fineeconomici imponesse una più consistente riduzione del trattamento sanzionatorio.Tale presupposto non è condivisibile.

L’annullamento delle condanne permalversazione ha già inciso sul trattamento sanzionatorio, poiché la pena è statarideterminata esclusivamente in relazione al delitto associativo residuo.

Non nederiva, tuttavia, che la partecipazione mafiosa debba essere valutata comecondotta di ridotta gravità, né che il giudice sia tenuto ad applicare la diminuzioneper le attenuanti generiche nella massima estensione.La pena base di anni dieci di reclusione è stata individuata nel minimo edittaleprevisto per la fattispecie associativa ritenuta, una volta escluse le ulterioriricadute sanzionatorie derivanti dai reati-fine.

Non è quindi ravvisabile alcunasproporzione manifesta nella determinazione del punto di partenza.Quanto alla misura della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche,la Corte ha riconosciuto gli elementi favorevoli valorizzati dalla difesa, ma li haritenuti recessivi, quanto alla massima estensione della riduzione, rispetto allagravità della condotta associativa e al ruolo svolto dal ricorrente nel sistemaeconomico-criminale ricostruito.

La scelta di ridurre la pena da anni dieci ad anniotto di reclusione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedeuna motivazione analitica sulla mancata applicazione della riduzione di un terzo,quando la pena finale sia legale, non eccentrica e coerente con il giudizio di gravitàespresso nella motivazione.Anche in questo caso, dunque, il motivo deve essere rigettato, poiché tende aottenere una nuova valutazione sulla concreta determinazione della pena, nonconsentita in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua.9.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Gli imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], devono essere altresìcondannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile “Libera.

Associazioni, nomi enumeri contro le mafie APS”, che, tenuto conto dell’attività documentata nelleconclusioni e nella nota spese depositate, si liquidano in complessivi euro6.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati – ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] – in solido traloro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile “Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafieAPS”, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 3 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1974Maiorino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Poerio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scordio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PasqualeSansonetti, che, richiamata la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi gli altri;udito il difensore della parte civile “Libera. Associazione, nomi e numeri contro lemafie APS”, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato conclusioni e nota spese e chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi o il loro rigetto con rifusione delle spese;uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per FrancescoCantore, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClara [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettiviricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 luglio 2025, depositata il 12 gennaio 2026, la Corte diappello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamentodisposto da questa Corte con sentenza n. 41549 del 2023, ha provveduto sulleresidue posizioni degli imputati ancora sub iudice.La vicenda processuale trae origine dalla sentenza del Tribunale di Crotone del24 giugno 2020, che aveva ritenuto accertata l’esistenza e l’operatività diun’associazione di tipo mafioso riconducibile alla cosca Arena-[OSCURATO:PERSONA], attiva nelterritorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], anche dopo la ricomposizione dei contrasti trale contrapposte articolazioni criminali, e capace di condizionare rilevanti settorieconomici, tra i quali quelli delle forniture e dei servizi connessi alla gestione dellestrutture di accoglienza per migranti e quello del gioco e delle scommesse.Con la sentenza rescindente n. 41549 del 2023, questa Corte aveva annullatola precedente decisione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente ad alcunicapi e posizioni, delineando il perimetro del giudizio di rinvio.In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte di cassazione – fermo ilquadro generale già ricostruito nei precedenti gradi quanto all’esistenza eall’operatività, nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], della detta cosca e quanto alcontesto economico-criminale dell’affare [OSCURATO:PERSONA] (ovvero la gestione degliappalti e subappalti relativi ai servizi di assistenza ai migranti presso il centro diaccoglienza di Sant’Anna, attraverso imprese formalmente affidate a soggetti difiducia e la distrazione di parte delle risorse pubbliche mediante sovrafatturazionio documentazione fittizia) – aveva disposto l’annullamento con rinvio in relazionealla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo illogicamente svalutato il compendiodichiarativo e captativo valorizzato dal primo giudice; aveva confermato lanecessità di una rinnovata valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] alla lucedegli elementi dichiarativi, captativi e documentali indicati; aveva indicato, quantoa [OSCURATO:PERSONA], la necessità di rivalutare la qualificazione del fatto estorsivo intermini di tentativo, in difetto di prova della consegna del denaro; aveva dispostoil rinvio sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ad alcuni reati fiscali, alcapo 105) e alla confisca; aveva, infine, quanto a [OSCURATO:PERSONA], annullato senzarinvio le condanne per i reati di malversazione e disposto l’annullamento con rinviosul delitto associativo, richiedendo una più specifica valutazione delle dichiarazionidei collaboratori, con particolare riferimento alla progressione dichiarativa, alrischio di contaminazione mediatica, all’effettiva portata dei riscontri e alladistinzione tra partecipazione associativa, concorso esterno ed eventualeconvergenza utilitaristica.Per quanto rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale: ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per mortedell’imputato; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso; ha confermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione all’associazionemafiosa; ha riqualificato il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 20) cometentata estorsione, rideterminando la pena; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reatiascritti ai capi 91), limitatamente alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., 105) e 111),rideterminando la pena per i residui capi 80), 85), 91), limitatamente alle fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 97) e 130); ha confermatola responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo, rideterminando lapena. In particolare, ha confermato per [OSCURATO:PERSONA] la pena di dieci anni direclusione e per [OSCURATO:PERSONA] quella di dodici anni di reclusione, harideterminato la pena in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro333 di multa per [OSCURATO:PERSONA], in due anni e sette mesi di reclusione perPasquale [OSCURATO:PERSONA] e in otto anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], revocando perNicola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’interdizione dai pubblici uffici.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinquemotivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.Il ricorrente censura l’affermazione di responsabilità per concorso esterno,contestando la ricostruzione secondo cui egli, quale agente della Poliziapenitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Catanzaro, avrebbestabilmente svolto il ruolo di tramite tra esponenti detenuti della cosca isolitana –in particolare [OSCURATO:PERSONA] e soggetti a lui collegati – e l’esterno, recapitandomessaggi o informazioni ai familiari e ai sodali liberi, in cambio di vantaggi collegatialla disponibilità di gasolio e alla tutela della posizione lavorativa della compagnapresso la [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modoparcellizzato e non coerente le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ilquale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva parlatodell’esistenza di due agenti penitenziari “a disposizione” degli isolitani, incaricatidi fare da tramite tra i detenuti e l’esterno, incontrando i familiari nei pressi delcarcere per ricevere o consegnare messaggi. Uno di tali agenti, non indicatonominativamente dal collaboratore, ma riconosciuto nella fotografia n. 24, sarebbestato il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito due specifici episodi: nel primo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe recapitato l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] di nominare due difensori difiducia, con rassicurazione che le relative spese sarebbero state sostenute dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA]; nel secondo, dopo una richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto pervenire alcuni orologi provenienti sempre da [OSCURATO:PERSONA]. Ilricorrente contesta l’attendibilità di tale ricostruzione, evidenziando la mancataindicazione del nome dell’agente, le incertezze nel riconoscimento fotografico, ladivergenza tra i due episodi inizialmente riferiti e i tre contatti poi indicati indibattimento, nonché la mancata riproposizione, in sede di esame e controesame,dell’episodio degli orologi, ritenuto dalla difesa circostanza specifica e difficilmentedimenticabile.Il motivo contesta, inoltre, il mancato adeguato confronto con ladocumentazione difensiva relativa ai turni di servizio dell’imputato e all’allocazionedei detenuti, documentazione che, secondo la prospettazione del ricorrente,avrebbe escluso o comunque reso altamente problematica la possibilità di contattitra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei periodi valorizzati dall’accusa.La difesa censura, infine, la lettura delle intercettazioni ambientali presso il“[OSCURATO:PERSONA]”: i dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], anche quando riferiti alla richiestadi nafta agricola, al possibile transito dell’imputato alla DIA, alle notizie suSalvatore [OSCURATO:PERSONA] o alla posizione lavorativa della compagna, sarebbero, secondoil ricorrente, neutri o spiegabili in termini leciti, non dimostrando né l’effettivatrasmissione di messaggi ai detenuti, né la consapevole prestazione di uncontributo concreto e causalmente efficiente al mantenimento o al rafforzamentodell’associazione mafiosa.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. evizio di motivazione, sostenendo che la Corte del rinvio non si sarebbe conformataal dictum rescindente e non avrebbe assolto all’obbligo di motivazione rafforzataimposto dal precedente annullamento. Secondo il ricorrente, la sentenzaimpugnata si sarebbe limitata a riproporre l’impostazione del primo giudice, senzadimostrare in termini concreti la rilevanza causale del contributo contestato esenza spiegare perché la condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea a rafforzareo conservare l’intera compagine associativa.2.3. Con il terzo motivo, strettamente connesso ai precedenti, il ricorrentededuce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto, assumendo che, anche ove ritenuta provata, la condottasarebbe stata diretta ad agevolare singoli associati e non l’associazione nel suocomplesso, con conseguente insussistenza del concorso esterno.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e viziodi omessa pronuncia, lamentando che la Corte di appello non avrebbe risposto allerichieste subordinate, già devolute con i motivi di appello e riproposte in sede dirinvio, di riqualificazione del fatto nelle fattispecie di favoreggiamento personale,anche aggravato ai sensi dell’art. 378, comma secondo, cod. pen., ovvero diassistenza agli associati ex art. 418 cod. pen.2.5. Con il quinto motivo deduce inosservanza degli artt. 34, 36 e 37 cod.proc. pen., violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché vizio dimotivazione, sul rilievo che la Corte di appello di Catanzaro, nella stessacomposizione e nella medesima udienza del 21 luglio 2025, avrebbe deciso, oltreal presente procedimento celebrato con rito ordinario, anche il troncone definitocon rito abbreviato nei confronti di coimputati intranei alla medesima associazione,tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, la contestualità delledecisioni avrebbe determinato un’indebita osmosi cognitiva e un pregiudizioincompatibile con la terzietà del giudice.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur unitariamenterubricato, articola plurime censure di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 192, 195, comma 7, 603 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.3.1. La difesa contesta, anzitutto, la valorizzazione delle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito di avere appreso da un nonmeglio identificato “nipote di [OSCURATO:PERSONA]” che [OSCURATO:PERSONA] era referente dellalocale di Isola di [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gaming. Secondo il ricorrente, talepropalazione sarebbe inutilizzabile, o comunque radicalmente inattendibile, inquanto de relato e proveniente da fonte non identificata, non potendo fungere dabase per l’affermazione della partecipazione associativa.3.2. Il ricorrente censura, poi, la mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a una nuova periziatrascrittiva sulla conversazione del 13 maggio 2017, RIT 104/16, brano n. 413,coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un incontro con [OSCURATO:PERSONA], verticedella provincia mafiosa, chiamato a dirimere un contrasto insorto, nell’ambitodell’affare [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, e i Muraca. [OSCURATO:SOCIETA] deduce, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato allaconversazione captata e sarebbe stato evocato soltanto dal fratello Antoniomediante il riferimento a “Mimmo mio fratello”, espressione che, secondo ilricorrente, non compare nella trascrizione peritale, ma solo in quella di poliziagiudiziaria. Da ciò deriverebbe la decisività della richiesta di nuova perizia, postoche quel passaggio sarebbe stato valorizzato per attribuire all’imputato un ruolonon meramente operativo, ma anche decisionale, nelle dinamiche della locale.3.3. Con ulteriore censura, il ricorrente lamenta la lettura parcellizzata delleconversazioni relative ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978, in particolaredei progressivi 395 e 407 del RIT 104/16. La difesa non contesta che DomenicoPoerio avesse intrattenuto un rapporto economico occulto con [OSCURATO:PERSONA]. 1978 nel settore del gaming, né che gli avesse corrisposto somme anchedurante la detenzione. Contesta, però, che tale rapporto possa essere estesoall’intera famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, valorizzato come indice del sinallagma traprotezione mafiosa e sostegno economico alla cosca. Secondo il ricorrente, daidialoghi emergerebbe, al contrario, che la «[OSCURATO:PERSONA]», pur formalmenteintestata al solo [OSCURATO:PERSONA], era sostanzialmente riferibile, oltre che al suointestatario, al solo [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 e non anche agli altri componentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA], che le somme versate costituivano la divisione di utili ditale cointeressenza imprenditoriale e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso ognicoinvolgimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nell’iniziativa, rivendicando l’autonomiadell’impresa rispetto alla più ampia compagine familiare e criminale. In sostanza,i pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 avrebbero costituitola divisione di utili di un rapporto imprenditoriale occulto, non già il sostegnoeconomico alla famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA] o alla più ampia compagine associativa.3.4. Il ricorrente censura, inoltre, il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a formule distile, valorizzando l’astratta gravità del titolo di reato e i precedenti dell’imputatosenza una concreta valutazione della vicenda e degli elementi favorevoli.3.5. Da ultimo, deduce violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione allaconfisca, sostenendo che la precedente sentenza assolutoria aveva comportato larevoca della misura disposta in primo grado e che il Procuratore generale, nelricorso poi accolto dalla sentenza rescindente, non aveva specificamenteimpugnato la statuizione reale; da ciò deriverebbe, secondo la difesa, laformazione di un giudicato parziale o comunque di una preclusione sulla confisca.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è circoscritto altrattamento sanzionatorio, in relazione al quale deduce la violazione degli artt. 56,132, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.Il ricorrente rileva che la Corte di appello, riqualificato il fatto come tentataestorsione, ha applicato la riduzione per il tentativo nella misura di un terzo, senzamotivare sulla scelta della diminuzione minima e senza considerare che una piùampia riduzione avrebbe consentito di contenere la pena entro il limite utile per laconcessione della sospensione condizionale.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al diniegodelle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reiterato il riferimento al ruolo di primo piano asseritamenterivestito dall’imputato nel sistema economico della [OSCURATO:PERSONA], senza considerareil radicale ridimensionamento del quadro accusatorio conseguente all’assoluzionedal reato associativo, all’annullamento senza rinvio delle condanne permalversazione e alle ulteriori assoluzioni pronunciate in sede di rinvio.5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla confisca dell’intero patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] assume che la Corte di appello avrebbe confermato la misura sulla basedell’indimostrato assunto della fittizietà dell’intestazione in capo al ricorrente,senza confrontarsi con la documentazione prodotta sulla liceità dell’attivitàaziendale, con il definitivo venir meno dei reati di malversazione e con laprecedente sentenza di questa Corte n. 26748 del 2021, che aveva già annullatoil sequestro disposto sui medesimi beni in fase cautelare.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con distinti atti difensivi.6.1. Con il ricorso riconducibile alla difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono,anzitutto, la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e laviolazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa di cui all’art. 192,comma 3, cod. proc. pen.La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe eluso il dictum dellasentenza rescindente, la quale aveva imposto di rivalutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] attribuire automatica valenza dimostrativa alle vicende economichedell’affare [OSCURATO:PERSONA], ossia al sistema, secondo l’impostazione accusatoria, digestione degli appalti e subappalti relativi ai servizi di assistenza ai migranti pressoil centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola di [OSCURATO:PERSONA] e di distrazione diparte delle relative risorse pubbliche attraverso imprese ritenute riferibili o vicinealla cosca, sovrafatturazioni e documentazione fittizia. Secondo il ricorrente, talecoinvolgimento economico, anche ove provato, non sarebbe di per sé dimostrativodella intraneità del sacerdote alla cosca Arena-[OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe, invece, nuovamentefondato la partecipazione associativa sulle medesime vicende economiche giàritenute non decisive dalla Corte di cassazione, senza individuare un quid plurisidoneo a dimostrare l’affectio societatis e lo stabile inserimento del sacerdote nelsodalizio mafioso.6.2. Il medesimo ricorso censura poi la valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che la Corte di appello non avrebberealmente superato il rilievo formulato dalla sentenza rescindente sullaprogressione dichiarativa del collaboratore, il quale avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA] soloin un secondo momento, dopo la diffusione mediatica delle notizie sull’indagine esull’affare [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe omessodi confrontarsi con le contraddizioni del narrato, soprattutto in relazione agliepisodi di consegna di denaro a [OSCURATO:PERSONA], alla pretesa segretezza del ruolo diScordio e alla ritenuta illogicità di consegne di somme di denaro in luoghi pubblicio comunque alla presenza di plurimi soggetti, circostanza reputata incompatibilecon l’asserita necessità che il coinvolgimento del sacerdote rimanesse riservato.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si deduce che la Corte avrebbe valorizzato dichiarazionigeneriche, in parte de relato e comunque non idonee a riscontrare in modoindividualizzante la partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa.6.3. Sempre con il ricorso riconducibile all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridicadel fatto. La difesa sostiene che, anche ove fossero provati rapporti economici outilitaristici con [OSCURATO:PERSONA] o con soggetti collegati alla cosca, tali condotteintegrerebbero, al più, un contributo esterno o una convergenza di interessi, manon la partecipazione all’associazione mafiosa. Si assume, in particolare, chedifetterebbe la prova dello stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, della suamessa a disposizione permanente e della consapevole condivisione del programmaassociativo.6.4. Il medesimo atto censura, infine, il trattamento sanzionatorio. Secondo ilricorrente, la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche in ragione dell’età avanzata e del vissuto personale dell’imputato,avrebbe applicato una riduzione inferiore a quella massima, diminuendo la penabase, di anni dieci di reclusione, ad anni otto, senza spiegare perché non fossegiustificata la riduzione di un terzo, che avrebbe condotto alla pena di anni sei emesi otto di reclusione.6.5. Con separato ricorso a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono, con unprimo motivo preliminare, inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, violazione degli artt. 178 e 526 cod. proc. pen., degli artt. 111 Cost. e 6CEDU, nonché vizio strutturale della decisione per indebita “osmosi cognitiva”.La difesa sostiene che il medesimo collegio della Corte di appello di Catanzaro,nella stessa composizione fisica, avrebbe deliberato, nella stessa udienza del 21luglio 2025 e a distanza di pochi minuti, sia il presente procedimento, celebratocon rito ordinario, sia il troncone connesso definito con rito abbreviato nei confrontidi altri coimputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Tale contestualità decisionale avrebbedeterminato, secondo il ricorrente, una commistione tra fascicoli e regimi probatorieterogenei, con conseguente lesione dell’imparzialità del giudice e del principio diformazione della prova nel contraddittorio. In via subordinata, la difesa sollecitasollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., nellaparte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice in caso di simultaneitàdecisionale su procedimenti connessi definiti con riti diversi.6.6. Con un secondo motivo, il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per elusione delgiudicato rescindente. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe nuovamenteutilizzato i flussi finanziari e le condotte economiche dell’affare [OSCURATO:PERSONA] – giàcolpite dall’annullamento senza rinvio delle condanne per malversazione equalificate dalla sentenza rescindente come espressive, al più, di un obiettivo diarricchimento personale – per fondare l’affectio societatis mafiosa. Si lamenta, inparticolare, che la sentenza impugnata non avrebbe individuato l’elementodifferenziale tra illecito economico, convergenza utilitaristica e partecipazioneassociativa.6.7. Con un terzo motivo, lo stesso ricorso deduce travisamento della provaper omissione e vizio di motivazione per mancata valutazione di documenti ritenutidecisivi.La difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare ladocumentazione attestante la pregressa diffusione mediatica di notiziesull’indagine, sull’affare [OSCURATO:PERSONA] e sulla figura di [OSCURATO:PERSONA],documentazione che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la possibile circolaritàdella notizia e la non genuinità delle successive propalazioni dei collaboratori.Si deduce, inoltre, l’omessa valutazione del compendio documentale etestimoniale relativo all’impegno antimafia di [OSCURATO:PERSONA], alle iniziative pubblichesvolte dal sacerdote contro la criminalità organizzata e alle intimidazioni subite,elementi reputati ontologicamente incompatibili con il ruolo di partecipe o divertice occulto della cosca attribuitogli dalla sentenza impugnata.6.8. Con un quarto motivo, il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] censura laqualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. La difesasostiene che le condotte economiche e relazionali valorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero compatibili, al più, con l’ipotesi del concorso esterno o conuna cointeressenza economica, ma non con la partecipazione organicaall’associazione mafiosa, mancando la prova dell’inserimento stabile di Scordionella struttura associativa, dell’accettazione delle regole del sodalizio e della suapermanente disponibilità al perseguimento del programma criminoso.6.9. Con un quinto motivo, lo stesso ricorso censura la determinazione deltrattamento sanzionatorio. La difesa deduce che la Corte territoriale avrebbeancorato la pena base alla gravità di reati-fine ormai venuti meno e avrebbeneutralizzato, con motivazione apparente, la massima estensione della diminuenteper le circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute in ragione dell’etàavanzata, del vissuto personale e del profilo soggettivo dell’imputato.6.10. Con motivi nuovi depositati il 16 giugno 2026, la difesa di EdoardoScordio ha ulteriormente illustrato le censure già proposte: ha insistito sull’asseritaosmosi cognitiva tra i procedimenti decisi dal medesimo collegio e sulla questionedi legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen.; ha dedotto il travisamentodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche lasentenza n. 2 del 2023 della Corte di assise di Catanzaro; ha ribadito l’incidenzadella pregressa diffusione mediatica delle notizie sull’indagine e sull’affareMisericordia, dell’attività pubblica antimafia e delle intimidazioni subite; ha, infine,sviluppato le doglianze sulla distinzione tra partecipazione e concorso esterno esul trattamento sanzionatorio.7. Il procedimento è stato trattato in pubblica udienza, con discussione oraledel Procuratore generale, del difensore della parte civile “Libera. Associazione,nomi e numeri contro le mafie APS” e dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], DomenicoPoerio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; nessun difensore è comparso perNicola [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, a cui si è riportato,concludendo nei termini indicati in epigrafe.La detta parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendoche tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con conferma dellestatuizioni civili e rifusione delle spese del giudizio di legittimità.I difensori presenti hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.2. Occorre preliminarmente ribadire alcuni principi di diritto oramai pacifici.2.1. Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguardal'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la suainosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e,dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erronea sussunzione del casoconcreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione diun'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01).Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezzadella motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove edecisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice dimerito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un’ipotesi alternativa per ilsolo fatto che essa sia plausibile al pari di quella accolta nel provvedimentoimpugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissionimotivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzioneproposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesialternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-02).Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un datoinesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenutotestuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), siaerroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo serealmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.249035-01).Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da attispecificamente indicati, nei limiti in cui se ne deduca il travisamento decisivo; nonpuò invece risolversi nella frammentaria selezione di singoli elementi istruttori,isolati dal contesto motivazionale complessivo.2.2. Inoltre, nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto eai punti specificamente decisi dalla sentenza rescindente, ai sensi dell’art. 627 cod.proc. pen., ma conserva il potere-dovere di rivalutare il materiale probatorio giàacquisito nel perimetro segnato dall’annullamento, potendo anche pervenire almedesimo esito decisorio della sentenza annullata, purché colmi le lacune indicatedalla Corte di cassazione e dia conto, con motivazione autonoma, delle ragionidella decisione, senza ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente.Ne deriva che non integra violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. il fatto che ilgiudice di rinvio richiami elementi già valorizzati dal giudice di primo grado o dallaprecedente sentenza di appello, ove li sottoponga al vaglio critico richiesto dallasentenza rescindente e li coordini in un percorso argomentativo coerente con ilperimetro dell’annullamento (Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota,Rv. 289471-01; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696-01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760-01).2.3. Ed ancora, in materia di dichiarazioni accusatorie provenienti dacollaboratori di giustizia, il giudice deve verificare la credibilità soggettiva deldichiarante, l’attendibilità intrinseca del racconto e la sussistenza di riscontriesterni individualizzanti, secondo il paradigma di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod.proc. pen. I riscontri non devono necessariamente possedere autonoma e pienaefficacia dimostrativa, essendo sufficiente che confermino, dall’esterno, il nucleoessenziale della dichiarazione accusatoria, purché la convergenza non siameramente circolare. In tale prospettiva, secondo il principio affermato da Sez. U,n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, la chiamata in correità può essereriscontrata anche da convergenti dichiarazioni di altri collaboratori, a condizioneche le stesse siano autonomamente valutate quanto ad attendibilità e non silimitino a riprodurre una fonte comune non controllabile.2.4. Ed infine, la partecipazione all’associazione di tipo mafioso e il concorsoesterno nella medesima associazione costituiscono figure strutturalmente diversee alternative, non rappresentando forme di responsabilità differenziate soltantoper l’intensità o la durata del contributo. Il dato realmente dirimente è costituitodall’organicità del rapporto con il sodalizio: il partecipe è stabilmente inserito nellastruttura associativa e questa può contare sulla sua permanente disponibilità; ilconcorrente esterno, invece, conserva la propria autonomia e, senza assoggettarsial vincolo organizzativo, presta dall’esterno un contributo causalmente rilevante,ancorché reiterato o continuativo.La condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimentodell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favoredel sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Essa implica, pertanto,non la mera vicinanza al gruppo o l’occasionale prestazione di attività utili, mal’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale, accompagnata dallaconsapevolezza e volontà di appartenere all’associazione e dal corrispondentericonoscimento, anche per facta concludentia, da parte di quest’ultima. Non sonoindispensabili un formale rito di affiliazione o la commissione di specifici reati-fine;occorre, tuttavia, che le condotte accertate dimostrino, senza automatismiprobatori e con riferimento al periodo oggetto dell’imputazione, la serietà e lacontinuità della messa a disposizione e la stabile compenetrazione dell’agente neltessuto organizzativo del sodalizio (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari,Rv. 281889-01 e 281889-02; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231670-01).Il concorrente esterno, invece, è privo dell’affectio societatis e non vieneincluso nella struttura dell’associazione, ma fornisce a questa un contributoconcreto, specifico, consapevole e volontario, anche occasionale, che abbiaun’effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle suecapacità operative, ovvero di una sua significativa articolazione territoriale ofunzionale. Non è, dunque, sufficiente che l’apporto sia astrattamente idoneo osoggettivamente diretto ad agevolare il sodalizio: secondo il principio affermatodalle Sezioni Unite, la sua efficacia deve essere accertata ex post, verificando cheesso abbia realmente inciso sulla realizzazione del fatto criminoso collettivo. Sottoil profilo soggettivo, è necessario che l’agente, consapevole dei metodi e dellefinalità dell’associazione, voglia recare il proprio contributo alla realizzazione,anche parziale, del programma criminoso; non è sufficiente la mera accettazionedel rischio che tale effetto si produca (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671-01 e 231672-01).Ne consegue che i medesimi elementi di fatto non possono essere utilizzati inmodo indifferenziato per sostenere, alternativamente, l’una o l’altra qualificazione.Il giudice deve chiarire se essi dimostrino la stabile e organica inclusione delsoggetto nel sodalizio oppure, in assenza di tale inserimento, un contributo esternodotato di effettiva efficienza causale. Partecipazione e concorso esterno non sono,pertanto, suscettibili di una motivazione fungibile (Sez. 6, n. 16958 del08/01/2014, Costantino, Rv. 261475-01).3. Devono essere preliminarmente esaminate le censure, comuni alle posizionidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relative alla dedotta incompatibilità del collegio della Cortedi appello per aver deciso, nel contempo, i due processi, trattati con riti diversi erelativi alla medesima accusa, nella stessa udienza.Le doglianze sono infondate.Va preso atto della specificità della deduzione difensiva: i ricorrenti non silimitano a prospettare che il medesimo collegio abbia trattato procedimenticonnessi, ma assumono che, nella stessa udienza del 21 luglio 2025 e nellamedesima composizione, la Corte territoriale abbia deliberato il presenteprocedimento, celebrato con rito ordinario, e il troncone definito con ritoabbreviato nei confronti di coimputati intranei alla medesima associazione, tra cuiLeonardo [OSCURATO:PERSONA], indicato come figura centrale dell’affare [OSCURATO:PERSONA].Tale dato, tuttavia, anche ove assunto nei termini prospettati dalla difesa, nondetermina la nullità della sentenza.Le cause di incompatibilità del giudice sono tassative e non sono suscettibili diapplicazione analogica. Secondo il principio affermato da Sez. U, n. 5 del17/04/1996, D’Avino, e da Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato,l’inosservanza delle disposizioni sull’incompatibilità non integra, di per sé, unanullità processuale deducibile come vizio della sentenza, ma deve essere fattavalere mediante gli strumenti tipici dell’astensione e della ricusazione, nei terminie con le forme previste dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen.Né la contestualità o la prossimità temporale della decisione di procedimentiseparati, pur riguardanti il medesimo contesto associativo, comportaautomaticamente l’incompatibilità del giudice. Occorre che sia dimostrato che ilcollegio abbia già espresso, in altro procedimento, una valutazione pregiudicantesulla medesima posizione soggettiva o abbia fondato la decisione su atti nonlegittimamente acquisiti al fascicolo del procedimento da decidere.Nel caso di specie, la doglianza resta sul piano della deduzione astratta di una“osmosi cognitiva”. I ricorrenti non indicano specifici atti del procedimentoabbreviato indebitamente utilizzati nella motivazione della sentenza impugnata,né individuano passaggi argomentativi dai quali emerga che la Corte abbia trattoil proprio convincimento da fonti diverse da quelle ritualmente acquisite alpresente procedimento. La motivazione della sentenza di rinvio si fonda, invece,sui materiali istruttori già oggetto del giudizio ordinario e sulle indicazioniprovenienti dalla sentenza rescindente.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. èmanifestamente infondata, poiché la decisione contestuale di procedimenticonnessi, in assenza di una precedente valutazione sulla medesima posizionesoggettiva o dell’utilizzazione di atti estranei al fascicolo, non è assimilabile alleipotesi di pregiudizio tipizzate dalla norma e non compromette, di per sé,l’imparzialità del giudice.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1. La Corte di appello ha rivalutato la posizione dell’imputato nel perimetroindicato dalla sentenza rescindente, fornendo una motivazione non apparente enon manifestamente illogica.La condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata nell’avere egli, qualeappartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale diCatanzaro, svolto funzione di tramite tra esponenti detenuti della consorteria esoggetti liberi, consentendo la trasmissione riservata di comunicazioni e messaggie così concorrendo dall’esterno al mantenimento della capacità operativa delsodalizio.La Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione, in primo luogo, ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto l’esistenza di agentipenitenziari stabilmente disponibili per gli “isolitani” detenuti, incaricati di riceveredai familiari, anche nei pressi del carcere, biglietti o comunicazioni verbali darecapitare ai detenuti e, specularmente, di portare all’esterno messaggiprovenienti dal carcere. Il collaboratore ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in effigiefotografica, indicandolo come uno degli agenti che svolgevano tale funzione.La Corte di appello ha valorizzato non solo la dichiarazione generale sullafunzione del [OSCURATO:PERSONA], ma anche segmenti specifici del racconto di [OSCURATO:PERSONA], relativialle comunicazioni ricevute tramite l’agente circa la nomina di difensori graditi allacosca e circa la rassicurazione che l’organizzazione avrebbe provveduto ai bisognidella famiglia del detenuto. Si tratta di passaggi specifici e individualizzanti, che laCorte ha ritenuto logicamente coerenti con il ruolo attribuito all’imputato.4.2. Non è fondata la censura relativa alla mancanza di riscontri oggettivi suiturni di servizio e sulle concrete possibilità di contatto.La Corte territoriale ha esaminato la questione, osservando che le deduzionidifensive non escludevano affatto la possibilità di contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e i detenutiindicati dal collaboratore. In particolare, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva descrittomodalità di comunicazione non necessariamente limitate alla sezione detentiva diassegnazione, ma realizzabili anche in luoghi diversi dell’istituto o in occasione deicolloqui con i familiari; ha inoltre evidenziato che la stessa documentazionedifensiva non escludeva, e anzi confermava in almeno due date, la coincidenza traturni di servizio dell’imputato e presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto penitenziario diriferimento.Tale valutazione non presenta manifeste illogicità. La difesa tende atrasformare l’assenza di un riscontro documentale pieno e costante sullacoincidenza dei turni in prova negativa dell’accadimento, ma tale inferenza non èlogicamente necessaria, soprattutto a fronte di un racconto dichiarativo ritenuto4.3. La sentenza impugnata ha infatti valorizzato anche le conversazioniintercettate presso il “[OSCURATO:PERSONA]”, dalle quali emergevano contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eDomenico [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento a comunicazioni da veicolare o veicolate neiconfronti di soggetti detenuti, in particolare [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non haconnessione con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il significato indiziante delleconversazioni è stato desunto dal contesto: [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in serviziopresso l’istituto penitenziario, si rapportava con soggetti legati all’associazione,riceveva e trasmetteva informazioni concernenti detenuti di rilievo per il sodalizio,si rendeva disponibile a mantenere canali comunicativi non tracciabili e ricevevautilità o vantaggi, quali l’accesso al carburante e la protezione degli interessilavorativi della compagna nell’ambiente della [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, secondo igiudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] forniva dall’esterno un contributo reiterato, consapevolee concretamente funzionale alla conservazione delle capacità operative delsodalizio, e non al mero vantaggio di singoli associati, nell’ambito di un rapportosinallagmatico.È irrilevante, in tale prospettiva, che alcune informazioni potessero ancheessere di comune conoscenza. Il nucleo della condotta non consisteva nellasegretezza assoluta del contenuto di ogni singolo messaggio, ma nella costantedisponibilità di un agente penitenziario a fungere da canale riservato tra carcereed esterno, così eludendo le ordinarie modalità di comunicazione e consentendoalla cosca di mantenere collegamenti con i sodali ristretti.4.4. È infondata anche la censura sulla qualificazione giuridica della condotta.La Corte territoriale si è conformata ai principi affermati da Sez. U, Mannino.Il contributo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] non è stato ritenuto episodico, meramenteamicale o neutro, ma specificamente funzionale alla conservazione della capacitàoperativa del sodalizio, poiché volto a superare il limite derivante dalla detenzionedi esponenti qualificati e a mantenere il collegamento tra interno ed esterno delcarcere.Peraltro, con specifico riguardo al contributo realizzato mediante latrasmissione di messaggi dal carcere nell’interesse del sodalizio, questa Corte haaffermato che integra il concorso esterno la condotta dell’extraneus quandol’attività di latore sia reiterata e non episodica e abbia ad oggetto comunicazioniidonee, per il loro contenuto, a incidere sulla conservazione o sul rafforzamentodelle capacità operative dell’associazione (Sez. 5, n. 21879 del 14/02/2024,Cardinale, Rv. 286504-01). È stata parimenti ricondotta agli artt. 110 e 416-biscod. pen. l’attività dell’estraneo che curi la trasmissione di comunicazioni riservatetra un esponente di spicco del sodalizio e altri soggetti interessati, concernenti le01).Diversamente, è stata qualificata come partecipazione all’associazionemafiosa la condotta dell’infermiere in servizio presso un istituto penitenziario che,stabilmente e organicamente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizioe posto a disposizione di questo per il perseguimento dei comuni fini criminosi,svolgeva la funzione di «messaggero», mantenendo i collegamenti tra gli associatiin libertà e quelli detenuti, e partecipava a riunioni e incontri con esponenti di altrecosche operanti nel medesimo territorio (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv.274180-01). In tale fattispecie, dunque, la qualificazione come partecipe non èdipesa dalla sola attività di messaggero, ma dal complesso degli elementidimostrativi del suo stabile inserimento nella struttura associativa.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ricondotto l’attività di [OSCURATO:PERSONA] allaprima ipotesi, ritenendo, con motivazione congrua, che il collegamento fra esternoed interno del carcere fosse stato reso possibile e particolarmente efficace propriodalla qualità di agente di polizia penitenziaria, che gli consentiva di assicurare uncanale non tracciabile di comunicazione tra gli esponenti detenuti e quelli operantiall’esterno, e che tale apporto, reiterato e consapevole, avesse concretamenteagevolato la circolazione delle informazioni nell’interesse del sodalizio, senzatradursi nel suo stabile inserimento nella struttura associativa.La consapevolezza del ricorrente è stata desunta dalla qualità dei soggetticoinvolti, dal contesto nel quale le comunicazioni avvenivano, dalla riservatezzadelle modalità utilizzate e dal rapporto sinallagmatico individuato dalla Corte diappello. Anche tale apprezzamento appartiene al merito e non presenta fratturelogiche decisive.4.5. La censura basata sull’art. 521 cod. proc. pen. è manifestamenteinfondata.Gli elementi concernenti il carburante, la posizione lavorativa della compagnae gli altri vantaggi asseritamente ricevuti dall’imputato non costituiscono fattinuovi posti a fondamento di una diversa imputazione, ma elementi probatoriutilizzati per dimostrare la consapevolezza e la ragione della disponibilità delCantore a svolgere la funzione di tramite. La condotta contestata e quella ritenutain sentenza coincidono nella loro dimensione storico-essenziale: l’avere l’imputato,quale agente penitenziario, prestato un contributo esterno al sodalizio mediantela trasmissione di comunicazioni tra detenuti ed esterno.4.6. È infondata anche la censura relativa all’omessa pronuncia sulle richiestesubordinate di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 378 o 418 cod. pen.La Corte territoriale, affermando che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato un contributoconcreto, consapevole e funzionale alla conservazione della capacità operativadell’associazione, ha implicitamente – ma inequivocabilmente – escluso che lacondotta potesse essere ricondotta a una mera agevolazione di singoli associati oa un favoreggiamento post delictum.In ogni caso, la questione può essere esaminata direttamente in questa sede,trattandosi di qualificazione giuridica del fatto accertato.Il delitto di assistenza agli associati, previsto dall’art. 418 cod. pen., hacarattere sussidiario, come reso evidente dalla clausola «fuori dei casi di concorsonel reato», e ricorre quando l’agente, estraneo al sodalizio, realizzi una dellecondotte di ausilio tipizzate dalla norma in favore di uno o più associati consideratiuti singuli. Non è invece configurabile quando l’apporto, ancorché materialmenteprestato a un singolo esponente, sia consapevolmente destinato all’associazione erisulti dotato di effettiva rilevanza causale per la sua conservazione o il suorafforzamento. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ildiscrimine tra assistenza agli associati e concorso, anche esterno, nel reatoassociativo risiede proprio nella destinazione del contributo: al singolo partecipe,nel primo caso, all’organizzazione, nel secondo (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013,dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259483-01; Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, dep. 1996,Passaro, Rv. 203734-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] non si limitòa prestare aiuto occasionale a un singolo detenuto, ma mise a disposizione delsodalizio, sfruttando la propria qualità di agente penitenziario, un canale riservatodi comunicazione tra esponenti detenuti e soggetti liberi, idoneo a preservare lacontinuità dei rapporti tra carcere ed esterno e a consentire la gestione di questionidi interesse del gruppo. Proprio tale dimensione funzionale e organizzativaimpedisce la riqualificazione nell’art. 418 cod. pen.Per analoghe ragioni deve escludersi la riconducibilità del fatto all’art. 378 cod.pen. Il favoreggiamento personale presuppone un’attività diretta ad aiutare talunoa eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, restando esternaalla permanenza e all’operatività del vincolo associativo. Qui, invece, la condottaaccertata non è stata ritenuta un aiuto successivo e individuale rispetto a specificireati, ma un apporto funzionale al mantenimento dei collegamenti del sodalizio,dunque alla sua stessa capacità operativa.La mancata autonoma trattazione della richiesta subordinata nella sentenzaimpugnata non determina, pertanto, annullamento, poiché il rigetto della diversaqualificazione risulta logicamente assorbito nell’accertamento del contributoesterno all’associazione e, comunque, la qualificazione alternativa prospettata ègiuridicamente incompatibile con il fatto come ricostruito dai giudici di merito.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.5.1. La Corte di appello ha ricostruito la partecipazione associativa delricorrente attraverso un compendio probatorio plurimo, costituito dalledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dalle conversazioni intercettate e dallaricostruzione dei rapporti economici e relazionali intrattenuti dall’imputato nelsettore del gaming con soggetti appartenenti o vicini alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse soltantoun imprenditore che aveva intrattenuto rapporti occasionali o bilaterali conDomenico [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978, ma un soggetto stabilmente inserito nelle dinamicheeconomiche della cosca, alla quale garantiva utilità economiche in cambio dellaprotezione e del riconoscimento del suo ruolo nel settore del gioco.5.2. La doglianza relativa alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non coglie la ratiodecidendi.Il ricorrente contesta la parte del racconto in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce quantoappreso dal “nipote di [OSCURATO:PERSONA]” circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale referente delsettore del gaming per la locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fondato l’affermazione di responsabilità esclusivamente, né inmodo determinante, su tale segmento dichiarativo. Esso è stato valorizzato comeelemento inserito in una più ampia trama probatoria, riscontrata da conversazioniintercettate e da dati oggettivi relativi ai rapporti economici con i [OSCURATO:PERSONA].Anche a voler ridimensionare la portata della dichiarazione de relato, ilragionamento della Corte conserva autonoma tenuta, poiché si fonda su unapluralità di captazioni dalle quali sono stati desunti, in modo chiaro e diretto, ilriconoscimento del ruolo del ricorrente nel settore del gaming, i rapporti conesponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di somme in favore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 durante la detenzione e le interlocuzioni con soggettidi vertice in vicende di interesse della cosca.L’eventuale problematicità del segmento dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] non è, pertanto,decisiva ai fini dell’annullamento.5.3. Le censure sulle conversazioni intercettate sollecitano una rivalutazioneprobatoria non consentita in questa sede.La Corte di appello ha attribuito rilievo alla conversazione nella quale si facevariferimento al “nipote di Micu” e al giudizio positivo espresso sulla correttezza diDomenico [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gioco, reputandola coerente con il racconto difratello [OSCURATO:PERSONA], affermava che questi aveva consentito all’intero gruppofamiliare di “mangiare” per anni, così interpretando l’espressione come allusivaalla stabile destinazione di utilità economiche in favore della cosca [OSCURATO:PERSONA].Ancora, la Corte ha ritenuto significativa la conversazione relativa all’incontrocon [OSCURATO:PERSONA], dal quale ha tratto la prova che [OSCURATO:PERSONA] erastato coinvolto in una interlocuzione concernente l’affare [OSCURATO:PERSONA] e i rapportieconomici tra i [OSCURATO:PERSONA] e i Muraca, vicenda rispetto alla quale un mero gestore diapparecchi da gioco non avrebbe avuto alcuna ragione di essere chiamato a fornirechiarimenti.La difesa propone una lettura alternativa, secondo cui tali conversazionisarebbero neutre o riferibili a rapporti commerciali privati. Tuttavia la sentenzaimpugnata spiega perché esse, considerate unitariamente e collocate nel contestoassociativo accertato, assumessero significato dimostrativo della stabilecompenetrazione tra l’attività imprenditoriale del ricorrente e gli interessi dellacosca. Si tratta di valutazione di merito non manifestamente illogica.5.4. Non è fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria perdisporre una nuova perizia trascrittiva sulla conversazione del 13 maggio 2017.Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruttoria prevista dall’art. 603,comma 1, cod. proc. pen., relativa a prove preesistenti e già note alla parte, hacarattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga,nell’esercizio del proprio potere discrezionale, di non poter decidere allo stato degliCorte, affermando che la rinnovazione istruttoria in appello non costituisce unanuova fase ordinaria di assunzione della prova, ma uno strumento residuale,subordinato alla valutazione di indispensabilità dell’incombente ai fini delladecisione (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01; Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 6, n. 7809 del26/05/1998, Renzi, Rv. 211262-01; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara,Rv. 256228-01).Il rigetto dell’istanza non richiede una motivazione espressa e analiticaquando dalla sentenza emerga che il giudice abbia reputato sufficiente ilcompendio probatorio già acquisito (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893-01), con valutazioneche si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa dellamotivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti peruna compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca,Rv. 257741-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilitàsu un compendio più ampio rispetto al solo passaggio contestato dellaconversazione del 13 maggio 2017. Il riferimento all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] rappresenta l’unico fondamento della decisione, ma uno degli elementiconvergenti valorizzati insieme alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], alle conversazionirelative al settore del gaming e ai rapporti economici con [OSCURATO:PERSONA]. Larichiesta di nuova perizia trascrittiva, pertanto, non riguardava una prova decisivanel senso richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., né il ricorrentedimostra che l’espunzione del passaggio contestato avrebbe disarticolato l’interamotivazione.5.5. È infondata la tesi difensiva secondo cui i pagamenti in favore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 costituirebbero soltanto la ripartizione di utili di unasocietà occulta.La Corte di appello ha esaminato tale prospettazione, ma ha ritenuto che ilrapporto con [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere isolato dal contesto associativo. Havalorizzato, in particolare, la continuità dei pagamenti anche durante ladetenzione, il coinvolgimento di ulteriori componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], leinterlocuzioni relative a pretese economiche provenienti da altri esponenti delmedesimo ambito familiare e il riconoscimento della protezione mafiosa nel settoredel gioco.Il fatto che una parte delle somme potesse trovare giustificazione apparentenella ripartizione di proventi imprenditoriali non esclude, secondo la congruavalutazione della Corte territoriale, che quel rapporto imprenditoriale fosse essostesso strutturato e mantenuto in funzione degli interessi della cosca.5.6. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da vizi.La Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, il ruolo nonmeramente esecutivo rivestito dall’imputato, la sua diretta interlocuzione consoggetti di rilievo e il contributo stabile offerto alla compagine mafiosa. Lamotivazione è sufficiente. Secondo il costante orientamento di legittimità, sfuggeal sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogicao arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanzen. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.270986-01), senza necessità di analitica confutazione di tutti gli elementiprospettati dalla difesa (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).5.7. È infondata anche la censura relativa alla confisca.La difesa assume che, poiché la precedente sentenza assolutoria avevacomportato la revoca della misura reale e il Procuratore generale non avevaspecificamente impugnato tale punto, si sarebbe formato un giudicato parzialepreclusivo della conferma della confisca in sede di rinvio.L’assunto non può essere condiviso.La revoca della confisca conseguente alla sentenza assolutoria non costituivastatuizione autonoma e indipendente, ma effetto necessitato del venir meno dellacondanna per il reato presupposto. L’impugnazione del Procuratore generalecontro l’assoluzione investiva, pertanto, il capo principale della responsabilità e,con esso, le statuizioni accessorie in rapporto di dipendenza necessaria dalladecisione sul reato. L’annullamento della sentenza assolutoria e la successivariaffermazione della responsabilità dell’imputato hanno dunque riaperto il potere-dovere del giudice del rinvio di pronunciarsi anche sulle conseguenze legali dellacondanna, tra le quali la confisca, ove ne ricorrano i presupposti.Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.,poiché la statuizione reale non era divenuta irretrattabile in senso favorevoleall’imputato, essendo logicamente e giuridicamente dipendente dall’esito del capodi responsabilità oggetto del giudizio rescindente e rescissorio.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La Corte di appello, conformandosi alla sentenza rescindente, ha riqualificatoil fatto di cui al capo 20) come tentata estorsione, rideterminando la pena in annidue, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 333 di multa. Il percorsodosimetrico è stato esplicitato: pena base di anni cinque di reclusione ed euro 750di multa, ridotta per il tentativo ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro500 di multa e ulteriormente ridotta per le circostanze attenuanti generiche.La doglianza difensiva investe la misura della riduzione per il tentativo,applicata nella misura di un terzo. Essa non merita accoglimento.La determinazione della pena, ivi compresa la quantificazione delladiminuzione per il tentativo entro la forbice prevista dall’art. 56 cod. pen., rientranella discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo motivazionale è soddisfattoquando dal complessivo percorso argomentativo siano evincibili ragioni della sceltae la pena non risulti manifestamente sproporzionata, tanto più se inferiore allamedia edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez.5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). Per il delittotentato non è richiesto che il giudice spieghi specificamente perché non abbiaapplicato la riduzione massima, soprattutto quando la condotta tentata sia stataritenuta o prossima alla consumazione o comunque connotata da significativagravità (in tale ultimo senso, ad esempio, Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022,D'Auria, Rv. 283805-01).Nel caso di specie, non è manifestamente illogica la riduzione di un terzo,avuto riguardo al contesto mafioso in cui la richiesta estorsiva si inseriva e al gradodi avanzamento dell’azione, come ricostruito dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, evidenziato che le condotte coercitive di riscossioneerano state interamente poste in essere e che soltanto il pagamento non risultavaprovato: l’azione era, quindi, prossima alla consumazione, dato che rende congruala diminuzione applicata.È infondata anche la censura sulla sospensione condizionale della pena. Lapena finale supera il limite ordinario previsto dall’art. 163 cod. pen., né puòpretendersi che il giudice quantifichi la diminuzione per il tentativo al solo fine direndere teoricamente concedibile il beneficio.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.7.1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non èmanifestamente illogico. La Corte territoriale ha tenuto conto delridimensionamento del perimetro della responsabilità conseguente alla sentenzarescindente e alle assoluzioni pronunciate in sede di rinvio, rideterminando la penasui soli reati residui, ma ha anche valorizzato la persistente gravità delle condotteaccertate, consistite nell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e nellafittizia intestazione di beni, all’interno del sistema economico collegato allagestione della [OSCURATO:PERSONA] e delle attività di fornitura. Si tratta di condotte che,pur depurate dai reati ormai definitivamente esclusi, conservano significativaoffensività e non possono essere qualificate come marginali solo perché il quadroaccusatorio originario è stato ridotto.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’incensuratezza,da sola, non imponga il riconoscimento delle attenuanti generiche e che il giudicepossa negarle valorizzando la gravità del fatto e le modalità della condotta (Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01).Il motivo, dunque, sollecita una diversa valutazione di merito.7.2. È infondato anche il motivo relativo alla confisca.La Corte territoriale ha confermato la confisca del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la formale intestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse all’effettiva disponibilità del compendio aziendale, ricondottoad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che l’intestazione alricorrente avesse funzione schermante.La motivazione, pur sintetica, non è apparente. La sentenza impugnatarichiama il percorso ricostruttivo già svolto nel precedente grado di merito, fondatosulla sproporzione tra le risorse formalmente disponibili e il valore del compendio,sulla continuità tra l’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva realtàsocietaria, sul ruolo meramente formale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e sullacollocazione della [OSCURATO:PERSONA] nel sistema delle forniture connesse all’affareMisericordia.Il richiamo alle pronunce cautelari di questa Corte non determina alcunapreclusione. Sez. 2, n. 4924 del 20/01/2021 aveva annullato il precedentesequestro in conseguenza del venir meno, in quella fase, del fumus del delitto dicui all’art. 416-bis cod. pen.; Sez. 6, n. 26748 del 10/06/2021 aveva poi rilevatocarenze motivazionali sull’interposizione fittizia e sulla finalità della misura. Sitratta di decisioni cautelari, riferite al quadro allora disponibile, che noncontengono un accertamento irrevocabile sulla titolarità sostanziale del compendioné impediscono la confisca disposta all’esito del giudizio di merito.La sentenza impugnata ha individuato la base della misura nell’art. 240-biscod. pen., già art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e ha considerato AntonioPoerio quale effettivo titolare e dominus del patrimonio aziendale, del qualePasquale [OSCURATO:PERSONA] era intestatario formale. A tal fine ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquisito i beni dell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA],nonché l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] delle quote per euro 100.000, l’assenza incapo a quest’ultimo di risorse compatibili con l’operazione e la disponibilitàeffettiva del compendio da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoSacco.Il percorso argomentativo colma le carenze rilevate in sede cautelare e non fadiscendere la confisca dai reati di malversazione definitivamente esclusi, ma dallasproporzione e dalla disponibilità sostanziale dei beni in capo al soggettodestinatario della misura. Il terzo intestatario può contestare la confisca allegandoe dimostrando la propria effettiva titolarità, ma non è legittimato a rimetterne indiscussione i presupposti riferibili al soggetto nei cui confronti essa è disposta:principio affermato, in tema di confisca di prevenzione e applicabile per identità diratio alla confisca allargata, da Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300-01. Le deduzioni sulla liceità dell’attività sociale e sulla titolarità formalenon si confrontano con gli specifici indici di interposizione indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] e sollecitano una rivalutazione del merito patrimoniale, non consentitain questa sede.8. Infine, anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.8.1. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.La sentenza rescindente non aveva affermato che, ai fini della partecipazioneassociativa, ogni elemento relativo alla gestione del “CARA” (Centro di [OSCURATO:PERSONA]), della [OSCURATO:PERSONA] e delle forniture dovesse essere espuntodal compendio probatorio. Aveva, invece, rilevato che l’annullamento senza rinviodelle condanne per malversazione imponeva di verificare se, al netto dellaqualificazione di quei fatti come “fatto diverso” rispetto alla contestazione dimalversazione, residuassero elementi idonei a dimostrare l’inserimento stabile diScordio nella compagine mafiosa.Il giudice del rinvio era dunque chiamato a non fondare automaticamente laresponsabilità associativa sulla commissione dei fatti originariamente qualificaticome di malversazione, ma poteva certamente valorizzare le vicende economichedella [OSCURATO:PERSONA] quali elementi di contesto e riscontro, ove idonee a dimostrareil ruolo svolto dal ricorrente nelle dinamiche associative.La Corte di appello si è attenuta a tale perimetro. Essa non ha ripristinato lecondanne per malversazione, pur avendo legittimamente considerato le vicendestoriche sottostanti, unitamente agli altri elementi acquisiti, ai fini dellaricostruzione del ruolo associativo, né ha desunto la partecipazione dal merocoinvolgimento nella gestione della [OSCURATO:PERSONA]. Ha, piuttosto, rivalutato ledichiarazioni dei collaboratori, affrontato le censure relative alla loro progressione,individuato riscontri esterni e spiegato perché la posizione del sacerdote fossestabilmente funzionale agli interessi della cosca. Secondo la ricostruzione accolta,infatti, [OSCURATO:PERSONA], oltre a condividere con [OSCURATO:PERSONA] la gestione degli affaridella [OSCURATO:PERSONA], custodiva abitualmente somme appartenenti alla cosca e leconsegnava, su richiesta dei suoi esponenti, per le esigenze dei sodali edinterveniva nella gestione degli appalti e delle forniture del centro di accoglienzae presso imprenditori del territorio per procurare assunzioni e altre utilità indicatedagli associati. La pluralità e la reiterazione di tali attività, la fiducia riposta in luidagli esponenti apicali e la segretezza del suo ruolo di depositario e collettore didenaro sono state pertanto considerate dimostrative di una stabile messa adisposizione del sodalizio, e non di un apporto occasionale o di una meracointeressenza economica.8.2. La valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non presenta vizi dilegittimità.La Corte territoriale ha esaminato la dedotta progressione dichiarativa,osservando che le prime dichiarazioni del collaboratore erano state rese in uncontesto investigativo concentrato su fatti di sangue e su dinamiche criminalidiverse, mentre il tema della gestione del centro di accoglienza e del ruolo dellaMisericordia era stato successivamente approfondito. Ha ritenuto, con motivazionenon illogica, che la maggiore articolazione del racconto non fosse di per sé indicedi inattendibilità, in assenza di elementi concreti di manipolazione o di etero-suggestione.La Corte ha inoltre valorizzato la posizione criminale di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi rapporticon l’ambiente della cosca, ritenendo plausibile che egli disponesse di conoscenzequalificate sulle fonti di finanziamento della medesima cosca e sul ruolo svoltodalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale giudizio attiene al merito e non è manifestamente illogico.La deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe coinvolto [OSCURATO:PERSONA] solodopo la diffusione mediatica delle notizie investigative è stata esaminata edisattesa con motivazione congrua: la Corte ha ritenuto che il contenuto delledichiarazioni, la loro specificità e la convergenza con altri elementi nonconsentissero di ricondurle a mera contaminazione giornalistica. Anche su talepunto il ricorso prospetta una diversa valutazione del materiale dichiarativo, nonun vizio logico decisivo.I motivi nuovi richiamano uno specifico passaggio dell’interrogatorio del 22marzo 2012, nel quale il Pubblico ministero chiese a [OSCURATO:PERSONA] se, nei suoirapporti con gli Arena, avesse conosciuto o sentito parlare di [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA] e chi gestisse il campo profughi. [OSCURATO:PERSONA], rispondendo, nonmenzionò [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto riconoscersi che non è esatta, nella suaassolutezza, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui in quella sedenon sarebbe stata rivolta al collaboratore alcuna domanda specifica sui soggetticoinvolti nella gestione del “CARA”.L’imprecisione non assume, tuttavia, carattere decisivo. La domanda del 2012riguardava [OSCURATO:PERSONA], i suoi rapporti con gli Arena e la gestione del campoprofughi, ma non conteneva alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] né sollecitavaspecificamente il collaboratore sul ruolo del sacerdote. La mancata menzione diquest’ultimo non equivale, pertanto, alla negazione del suo coinvolgimentonell’affare [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale non ha ignorato la progressione dichiarativa giàindividuata dalla sentenza rescindente e sottoposta al nuovo esame del giudice dirinvio, ma ha ritenuto che essa non compromettesse l’attendibilità delcollaboratore, osservando che nel 2012 il tema del CARA era stato affrontato solomarginalmente nell’ambito di un interrogatorio prevalentemente rivolto a fatti dimaggiore gravità, che, già nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggettovicino agli Arena e come colui che aveva mediato presso la cosca affinché LeonardoSacco potesse assumere la gestione del centro e che, infine, le successivedichiarazioni dibattimentali avevano precisato e ampliato tale nucleo conoscitivo,senza contraddirlo nei suoi elementi essenziali. La Corte ha, inoltre, rilevato cheOliverio aveva sempre indicato come fonte delle proprie conoscenze esponentidella famiglia Arena, escludendo che la maggiore articolazione del racconto fossenecessariamente riconducibile a notizie apprese dalla stampa.Peraltro, il giudizio sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non è stato fondato sulle soledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ne ha valorizzato la convergenza conquelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, anche per conoscenza diretta, dellacustodia da parte del sacerdote di somme appartenenti alla cosca e della lororipetuta consegna per le esigenze dei sodali, nonché con quelle di [OSCURATO:PERSONA] comune gestione degli affari della [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi richiamato autonomiriscontri captativi, contabili e bancari, tra i quali i rapporti economici intercorrentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la movimentazione, senza giustificazione commerciale, diassegni circolari richiesti da [OSCURATO:PERSONA] con addebito sul conto della parrocchia esuccessivamente girati per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazionidalle quali emergevano l’ingerenza di entrambi nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] ela posizione fiduciaria rivestita dal sacerdote. Ne deriva che l’inesatta affermazionecirca l’assenza di domande specifiche nel 2012 incide su un segmento circoscrittodella motivazione, ma non elide le ulteriori ragioni poste a fondamento del giudiziodi attendibilità né i plurimi elementi utilizzati per ricostruire il ruolo dell’imputato.8.3. Sono infondate anche le doglianze relative a [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha affrontato le asserite contraddizioni tra le diversedichiarazioni del collaboratore, distinguendo gli episodi relativi alla consegna disomme di denaro e spiegando perché le divergenze segnalate dalla difesa nonelidessero il nucleo essenziale dell’accusa, ovvero: il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosseindicato come soggetto in grado di custodire e mettere a disposizione denaro dellacosca, di interloquire con [OSCURATO:PERSONA] e con esponenti del gruppo e di concorrere allagestione occulta delle risorse derivanti dal sistema [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente richiama la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’interrogatorio del 9 novembre 2016, secondo cui, oltre all’episodio nel qualePaolo [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a «parlare con il prete», egli nonricordava ulteriori rapporti particolari tra [OSCURATO:PERSONA] e il sacerdote. La censuradal suo contenuto: la risposta era circoscritta agli ulteriori rapporti intercorrentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non equivaleva a una generale negazione dei rapporti delsacerdote con [OSCURATO:PERSONA] o con altri esponenti della cosca, né di ogni sua attivitàin favore del sodalizio.La Corte territoriale ha inoltre rilevato che, nelle precedenti dichiarazionisottoposte a contestazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva già riferito di una consegna di20.000,00 euro effettuata dal sacerdote per sostenere le spese legali di [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell’esame dibattimentale il collaboratore aveva poinarrato un distinto episodio, relativo alla consegna di 80.000,00 euro destinati alpagamento dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], spiegando, anzi, che egli si era recatopiù volte da [OSCURATO:PERSONA] per prelevare somme da costui custodite per conto della cosca.Analogamente, quanto al momento del primo incontro, aveva precisato che nelristorante si era limitato a vedere il sacerdote mentre parlava in disparte con PaoloLentini, mentre soltanto in occasione della successiva consegna di denaro avevaavuto con lui un contatto personale.La Corte di appello ha quindi osservato che le difformità, in larga parte chiaritemediante le contestazioni, riguardavano le modalità e il numero degli incontri,nonché gli importi e le persone presenti, ma non introducevano circostanze che ilcollaboratore potesse avere appreso successivamente dalla stampa o dagli sviluppidelle indagini. Il nucleo essenziale dell’accusa – costituito dalla consegna di denarocustodito dal sacerdote e destinato al pagamento dei difensori dei sodali – erastato infatti riferito agli inquirenti sin dal primo interrogatorio, in un momento nelquale, secondo la sentenza impugnata, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non era ancoranoto ai più o emerso sulla stampa. Tale anteriorità è stata valorizzata per escludereche la successiva e più dettagliata articolazione del racconto fosse il risultato diuna contaminazione mediatica o investigativa.La Corte territoriale non ha, dunque, ignorato la progressione dichiarativa, maha ritenuto plausibile la spiegazione secondo cui le diverse dichiarazioniriguardavano una pluralità di episodi accomunati dalla medesima funzione svoltadal sacerdote. Ha conseguentemente ravvisato un nucleo narrativo rimastoinvariato: [OSCURATO:PERSONA] custodiva somme riconducibili alla cosca e, tramite LeonardoSacco, le rendeva disponibili per le esigenze dei sodali, in particolare per ilpagamento dei difensori. Secondo la valutazione non manifestamente illogica deigiudici di merito, le inesattezze emerse e la maggiore articolazione delle successivedichiarazioni non rendevano il racconto intrinsecamente inverosimile, néconsentivano di ricondurlo a un intento calunniatorio nei confronti dell’imputato,poiché le divergenze, in larga parte, come detto, sanate con le contestazioni,residuavano in relazione a profili secondari, inidonei a compromettere lacomplessiva attendibilità del collaboratore.Inoltre, anche in questo caso la Corte territoriale non ha isolato le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA], basandosi solo su di esse, ma le ha valutate insieme a quelle degli altricollaboratori e agli elementi esterni, evitando una motivazione circolare.8.4. L’apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamenteridimensionato dal giudice d’appello.La Corte territoriale ha preso atto delle criticità segnalate dalla difesa, tra cuila natura de relato di alcuni passaggi e l’errore relativo alla descrizione dellaMisericordia come società operante nel settore delle costruzioni o del movimentoterra. Tuttavia, ha ritenuto che tali criticità non travolgessero l’intero compendio,poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituivano il fondamento esclusivo dellaresponsabilità, ma un ulteriore elemento convergente, da valutare con prudenzae in collegamento con le altre fonti.Anche tale modo di procedere è conforme al paradigma dell’art. 192 cod. proc.pen., poiché il giudice di merito può attribuire a una dichiarazione solo il pesodimostrativo che ritiene compatibile con la sua affidabilità, senza che la presenzadi un errore su un profilo collaterale imponga l’integrale espunzione del contributodichiarativo.Non assume efficacia vincolante la diversa valutazione di attendibilità di SantoMirarchi contenuta nella sentenza n. 2 del 2023 della Corte di assise di Catanzaro,richiamata nei motivi nuovi. Il giudizio espresso in altro procedimento deve essereapprezzato criticamente nel processo in cui è invocato e non sostituisce la verificadelle specifiche dichiarazioni qui utilizzate; la difesa non indica una contraddizionedecisiva capace di infirmare la valutazione individuale e complessiva compiutadalla Corte di appello.8.5. La Corte territoriale ha, peraltro, indicato plurimi riscontri esterni.La sentenza impugnata ha richiamato, tra gli altri, le movimentazionifinanziarie relative agli assegni circolari richiesti da [OSCURATO:PERSONA] con addebito sul contodella parrocchia e successivamente girati per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]; leconversazioni dalle quali emergeva il rapporto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lerisultanze relative alla gestione delle forniture e alla disponibilità di somme didenaro; gli elementi documentali e bancari riguardanti il circuito economicogravitante attorno alla [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni captate successivamente,dalle quali la Corte ha tratto conferma della comune gestione di interessi economicinon riconducibili a finalità istituzionali.Le censure difensive insistono sull’assenza di intercettazioni dirette della vocedi [OSCURATO:PERSONA] e sull’assenza di conversazioni nelle quali esponenti della cosca gliassociazione mafiosa – come anzidetto – non richiede necessariamente la provadi un’investitura formale, né l’esistenza di conversazioni dirette dell’imputato. Ilcontributo associativo può essere dimostrato anche attraverso dichiarazionipurché valutati unitariamente.La Corte di appello ha inoltre spiegato perché la peculiare posizione pubblicae religiosa del ricorrente non fosse incompatibile con il ruolo attribuitogli, mapotesse anzi renderlo particolarmente utile al sodalizio, proprio in ragione dellasua apparente insospettabilità, della sua capacità di mediazione e delladisponibilità di canali istituzionali e fiduciari.8.6. Sono infondate le censure con le quali la difesa deduce travisamento peromissione in relazione alla documentazione concernente, da un lato, la pretesagenesi mediatica delle accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’impegno pubblicoantimafia del sacerdote, le iniziative sociali promosse dalla parrocchia e leintimidazioni subite.8.6.1. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale, come già evidenziato, hapreso in considerazione il tema della progressione dichiarativa e della possibilecontaminazione esterna delle propalazioni dei collaboratori, escludendo, conmotivazione congrua, che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere spiegatocome mera riproduzione di notizie apprese da fonti giornalistiche. La difesavalorizza la pubblicazione, in epoca anteriore ad alcune dichiarazioni, di articoli distampa sull’affare [OSCURATO:PERSONA], sul centro di accoglienza di Sant’Anna e sulla figuradi [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, tale dato, di per sé, non è decisivo.La pregressa diffusione mediatica di notizie relative al contesto investigativopuò assumere rilievo critico nella valutazione dell’attendibilità del collaboratore,ma non determina automaticamente l’inutilizzabilità o l’inattendibilità delledichiarazioni, ove il giudice di merito accerti che esse contengano riferimentispecifici, siano coerenti con il patrimonio conoscitivo proprio del dichiarante etrovino riscontro in elementi autonomi, dichiarativi, documentali o captativi.La Corte di appello ha ritenuto che ciò fosse avvenuto nel caso di specie, nonlimitandosi a registrare la convergenza tra più dichiaranti, ma richiamando ancheelementi esterni al narrato collaborativo. In particolare, ha valorizzato ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questi riferiva notizie appresedirettamente dai [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo riservato del “prete”, sui suoi rapporti conLeonardo [OSCURATO:PERSONA], sulla gestione degli appalti del centro di accoglienza e sulla suafunzione di interlocutore fiduciario, da tenere “il meno possibile” esposto. Hainoltre richiamato i riscontri patrimoniali e documentali relativi al circuito [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tra cui la vicenda degli assegni circolari per 100.000,00 eurorichiesti da [OSCURATO:PERSONA] con addebito sul conto della parrocchia e successivamentegirati, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], a Cavarretta, in assenza di una causalecommerciale giustificativa, nonché ulteriori conversazioni concernenti disponibilitàdi denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA].La censura, pertanto, non individua un travisamento decisivo, ma contrapponealla valutazione del giudice di merito una diversa ipotesi esplicativa dellaprogressione dichiarativa, fondata sull’assunto che i collaboratori avrebbero attintoalle notizie di stampa: assunto che la Corte territoriale ha disatteso valorizzandola specificità delle dichiarazioni, la loro convergenza con dati patrimoniali edocumentali autonomi e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la loro genesi in epoca anteriore alladiffusione mediatica del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].8.6.2. Quanto al secondo profilo, gli elementi relativi all’impegno pubblicoantimafia di [OSCURATO:PERSONA], alle iniziative sociali svolte dal sacerdote e alle intimidazionisubite sono certamente dati favorevoli e valutabili, ma non hanno caratteredecisivo nel senso richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Essinon escludono in termini logico-necessari che, in altra dimensione e con modalitàriservate, il ricorrente abbia stabilmente contribuito alla strategia economica dellacosca.La Corte territoriale, infatti, non ha ignorato la peculiare figura pubblica delricorrente, ma l’ha ritenuta non incompatibile con il ruolo associativo contestato.Tale valutazione non è manifestamente illogica, poiché la posizione religiosa,sociale e istituzionale di [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata proprio uno degli elementi chene accrescevano l’utilità per il sodalizio, in quanto idonea a conferire affidabilità,copertura e capacità relazionale a un’operazione economica altrimenti più esposta.8.6.3. Le censure difensive, pertanto, non evidenziano un travisamentodecisivo, ma sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio e una diversaponderazione di elementi che la Corte territoriale ha ritenuto recessivi rispetto alcomplessivo quadro accusatorio, attività non consentita in questa sede.8.7. È infondata la censura relativa alla qualificazione della condotta comepartecipazione associativa anziché come concorso esterno o mera convergenzautilitaristica.La doglianza investe il punto centrale indicato dalla sentenza rescindente, manon si confronta adeguatamente con la nuova motivazione della Corte territoriale.Questa Corte, nel precedente annullamento, aveva richiesto al giudice delrinvio di spiegare perché il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende economichedella [OSCURATO:PERSONA] e del centro di accoglienza non fosse riconducibile a una meraconvergenza di interessi o a un contributo esterno, eventualmente mosso dafinalità di arricchimento personale, ma esprimesse una stabile partecipazione alsodalizio. La Corte di appello ha affrontato tale specifico profilo, ritenendo che ilruolo del ricorrente non fosse circoscritto a un singolo affare né riducibile alla solapercezione di utilità economiche, ma si inserisse nel sistema attraverso il quale lacosca aveva acquisito e mantenuto il controllo di un rilevante settore economico.In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato anzitutto il ruolo di fondatore,governatore e figura di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] locale rivestito da EdoardoScordio. In tale veste, questi, operando insieme a [OSCURATO:PERSONA], gestore di fattodell’ente, partecipava alla gestione degli affari della Confraternita, allapredisposizione dei bandi, all’assegnazione dei subappalti e al pagamento deifornitori, nonché ai rapporti con gli imprenditori del territorio, presso i qualiinterveniva per procurare assunzioni e altre utilità richieste dagli associati. Scordiosvolgeva, inoltre, il riservato ruolo di depositario di consistenti somme di denaroriconducibili alla cosiddetta “bacinella” della cosca, che gli esponenti del sodaliziogli affidavano proprio in ragione della sua insospettabilità e che egli consegnava,su loro richiesta, per le esigenze dei sodali, tra le quali il pagamento delle speselegali. [OSCURATO:PERSONA] fungeva così da schermo negoziale nei rapporti con gli entipubblici e da strumento attraverso il quale il sodalizio controllava le forniture e iservizi connessi all’accoglienza dei migranti e conseguiva risorse economiche ealtre utilità destinate al mantenimento dei sodali e al proprio rafforzamento.La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua, che la pluralità e lareiterazione di tali attività, la fiducia riposta nel sacerdote dagli esponenti apicali,la segretezza del suo ruolo di depositario e intermediario e la sua costantedisponibilità alle esigenze del gruppo fossero dimostrative non di un apportooccasionale prestato dall’esterno, ma dell’assunzione di un ruolo interno e stabile,riconosciuto dal sodalizio e funzionale all’attuazione del comune programmacriminoso. Tali elementi sono stati, dunque, valutati non per la sola intensità ocontinuità dell’apporto, ma quali indici dell’organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nellastruttura associativa.Non è decisiva, in senso contrario, la circostanza che il ricorrente perseguisseanche un obiettivo di arricchimento personale. Il movente lucrativo individuale nonè incompatibile con il dolo di partecipazione quando, come ritenuto nel caso inesame, l’interesse personale venga perseguito dall’interno della compagine,disposizione delle proprie funzioni e relazioni per la realizzazione del programmaeconomico-criminale dell’associazione. La convergenza tra l’interesse personaledell’agente e quello del sodalizio non esclude, pertanto, l’intraneità quando leconcrete modalità della condotta rivelino l’adesione al vincolo associativo el’assunzione di un ruolo organico e permanente nella vita del gruppo.8.8. È infondato, infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, preso atto dell’annullamento senza rinvio delle condanneper i reati di malversazione, ha rideterminato la pena per il solo delitto associativodi cui al capo 1), fissando la pena base in anni dieci di reclusione e riducendola adanni otto per effetto delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute in ragionedell’età avanzata e del vissuto personale dell’imputato.La censura difensiva muove dal presupposto che il venir meno dei reati-fineeconomici imponesse una più consistente riduzione del trattamento sanzionatorio.Tale presupposto non è condivisibile. L’annullamento delle condanne permalversazione ha già inciso sul trattamento sanzionatorio, poiché la pena è statarideterminata esclusivamente in relazione al delitto associativo residuo. Non nederiva, tuttavia, che la partecipazione mafiosa debba essere valutata comecondotta di ridotta gravità, né che il giudice sia tenuto ad applicare la diminuzioneper le attenuanti generiche nella massima estensione.La pena base di anni dieci di reclusione è stata individuata nel minimo edittaleprevisto per la fattispecie associativa ritenuta, una volta escluse le ulterioriricadute sanzionatorie derivanti dai reati-fine. Non è quindi ravvisabile alcunasproporzione manifesta nella determinazione del punto di partenza.Quanto alla misura della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche,la Corte ha riconosciuto gli elementi favorevoli valorizzati dalla difesa, ma li haritenuti recessivi, quanto alla massima estensione della riduzione, rispetto allagravità della condotta associativa e al ruolo svolto dal ricorrente nel sistemaeconomico-criminale ricostruito. La scelta di ridurre la pena da anni dieci ad anniotto di reclusione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedeuna motivazione analitica sulla mancata applicazione della riduzione di un terzo,quando la pena finale sia legale, non eccentrica e coerente con il giudizio di gravitàespresso nella motivazione.Anche in questo caso, dunque, il motivo deve essere rigettato, poiché tende aottenere una nuova valutazione sulla concreta determinazione della pena, nonconsentita in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua.9. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Gli imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], devono essere altresìcondannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile “Libera. Associazioni, nomi enumeri contro le mafie APS”, che, tenuto conto dell’attività documentata nelleconclusioni e nella nota spese depositate, si liquidano in complessivi euro6.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati – ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] – in solido traloro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafieAPS”, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 3 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris